Sospensione Condizionale della Pena: Limiti nel Concordato in Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i confini applicativi della sospensione condizionale della pena nel contesto del cosiddetto “concordato in appello”. Questa pronuncia offre chiarimenti fondamentali su un meccanismo processuale che permette di definire il giudizio di secondo grado in modo più celere, ma con regole ben precise riguardo alla concessione dei benefici di legge. L’analisi del caso aiuta a comprendere quando e come le parti possono accordarsi non solo sulla pena, ma anche sulla sua sospensione.
Il Caso in Analisi: Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello. In secondo grado, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena (rideterminata in un anno e sei mesi di reclusione), con rinuncia ai motivi di appello. Tuttavia, la Corte d’Appello non aveva concesso la sospensione condizionale della pena. L’imputato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando proprio la mancata concessione di tale beneficio.
La Sospensione Condizionale della Pena nel Contesto del Concordato
Il cuore della questione giuridica risiede nelle modalità con cui il beneficio della sospensione condizionale può essere concesso nell’ambito di un concordato in appello. La difesa sosteneva il proprio diritto a ottenerla, ma la Suprema Corte ha seguito un orientamento consolidato e rigoroso.
Secondo gli Ermellini, esistono solo due scenari in cui il giudice d’appello può concedere la sospensione condizionale in caso di accordo sulla pena:
1. Inclusione nell’accordo: Il beneficio è espressamente previsto come parte integrante dell’accordo pattizio tra l’accusa e la difesa.
2. Devoluzione esplicita: Entrambe le parti, pur non includendola nell’accordo, devolvono esplicitamente e specificamente la decisione sulla concessione del beneficio al potere discrezionale del giudice.
I Principi Stabiliti dalla Corte di Cassazione
La Corte ha osservato che nel caso di specie nessuna delle due condizioni era stata soddisfatta. Né la sentenza impugnata né il ricorso stesso indicavano che la sospensione condizionale della pena fosse stata oggetto di accordo o di una richiesta congiunta di valutazione da parte del giudice. La difesa, nel suo ricorso, ha citato una sentenza apparentemente favorevole, ma la Cassazione ha precisato che quel precedente si riferiva a un caso diverso, in cui la questione era stata appunto devoluta esplicitamente al potere discrezionale del giudice.
La mancanza di questi presupposti procedurali ha reso il ricorso inammissibile.
Le motivazioni della decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio di rigore formale volto a preservare la natura negoziale del concordato in appello. Se le parti si accordano sulla pena, ogni ulteriore beneficio, come la sospensione condizionale, deve rientrare nello stesso perimetro consensuale. Non è possibile, per una sola delle parti, chiedere al giudice di decidere su un punto non concordato o non espressamente rimesso alla sua valutazione da tutti gli interessati. Questa logica impedisce che l’accordo venga alterato unilateralmente in una fase successiva.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che la strada del concordato in appello richiede una definizione chiara e completa di tutti gli aspetti della pena, inclusi i benefici accessori. Le parti che intendono avvalersi di questo istituto devono pattuire esplicitamente la concessione della sospensione condizionale della pena o, in alternativa, concordare di affidare tale decisione al giudice. In assenza di una di queste due condizioni, la richiesta successiva di una sola parte è destinata a essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Quando si può ottenere la sospensione condizionale della pena in caso di concordato in appello?
La sospensione condizionale della pena può essere concessa solo in due casi: se è parte integrante dell’accordo tra accusa e difesa, oppure se entrambe le parti devolvono esplicitamente e specificamente la decisione in merito al potere discrezionale del giudice.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la richiesta di sospensione condizionale non era stata inclusa nell’accordo sulla pena raggiunto in appello, né la questione era stata devoluta da entrambe le parti alla valutazione del giudice. Mancavano quindi i presupposti procedurali richiesti dalla legge.
Cosa succede se la questione della sospensione condizionale non è parte dell’accordo tra le parti?
Se la sospensione non è oggetto di accordo e la decisione non viene esplicitamente rimessa da entrambe le parti al giudice, quest’ultimo non può concederla. Un eventuale ricorso basato su tale mancata concessione verrà dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2123 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2123 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso presentato dal difensore di NOME avverso la sentenza con cui in data 7.4.2025 la Corte d’appello di Milano, in riforma della syntenza del Tribunale di Milano in data 27.3.2024, ha rideterminato in un anno e mesi di reclusione la pena inflitta all’imputato, previa rinuncia ai motivi di appello;
Premesso che il ricorso si duole della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
Rilevato che, in tema di concordato in appello, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso soltanto ove facente parte integrante dell’accordo pattizio o nel caso in cui la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti, al potere discrezionale del giudice (Sez. 7, n. 46053 dell’8/10/2019, NOME, Rv. 277416 – 01);
Considerato che la apparentemente difforme sentenza di legittimità citata nel ricorso a sostegno della doglianza difensiva riguarda, in realtà, il diverso caso specifico in cui, non essendo stata concordata la sospensione, la relativa questione sia stata appunto devoluta esplicitamente al potere discrezionale del giudice, ciò che non risulta – né dalla sentenza, né dal ricorso – sia avvenuto nel caso di specie;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto presentato in violazione del disposto di cui all’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23.10.2025