Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29247 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29247 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PATTI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/01/2024 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania in composizione monocratica – nella veste di Giudice dell’esecuzione – ha unificato in continuazione due reati ex art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, rispettivamente commessi a Patti in data 22/04/2016 e a Giarre in data 23/03/2016, rispettivamente giudicati con le sentenze del Tribunale di Patti in composizione monocratica del 17/10/2019 (pronuncia passata in giudicato il 31/01/2020, di condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro cinquecento di multa, con pena sospesa) e del Tribunale di Catania in composizione monocratica del 12/07/2021 (pronuncia passata in giudicato il 01/10/2021, di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro settecento di multa); il Giudice dell’esecuzione, per l’effetto, ha rideterminato pena inflitta a NOME COGNOME nella misura di anni uno e mesi nove di reclusione ed euro mille di multa.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, mediante il quale viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per inosservanz o erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 163 e 671 cod. proc. pen. ed all’art. 3 Cost. Ha errato il Giudi dell’esecuzione, laddove non ha formulato una prognosi di vita positiva, nei confronti del condannato e – in conseguenza – non ha riconosciuto allo stesso, all’esito della rimodulazione del trattamento sanzionatorio, il beneficio dell sospensione condizionale della pena. Trattasi di beneficio applicabile in sede esecutiva a norma dell’art. 671 comma 3 cod. proc. pen., quale conseguenza del riconoscimento del vincolo della continuazione.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. Il beneficio non è mai stato chiesto, né in alcun modo sollecitato, a opera dell’interessato; d’altra parte, l’atto di impugnazione non chiarisce le ragion per le quali il Giudice dell’esecuzione dovesse concedere tale beneficio, che era stato negato in sede di cognizione, in ragione del carico di pregiudizi annoverato dal soggetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L’art. 671, comma 3, cod. proc. pen. consente di accordare la sospensione condizionale della pena, non applicata in fase di cognizione, allorquando sia riconosciuto, in executivis, il concorso formale o la continuazione tra più reati. Tale norma ha carattere eccezionale rispetto alla disciplina generale, che riserva la possibilità di accordare tale beneficio al solo giudice della cognizione al quale è demandato il compito di valutarne í presupposti applicativi. L’art. 671 comma 3 cod. proc. pen., invece – derogando al valore vincolante della pronuncia irrevocabile – abilita il giudice dell’esecuzione ad applicare la sospensione condizionale della pena, o la non menzione della condanna, nei soli casi di riconoscimento del concorso formale o della continuazione.
La ragione di tale previsione è chiara: la disposizione riconosce al giudice dell’esecuzione la possibilità di formulare una prognosi favorevole al condannato in punto di astensione dalla futura reiterazione di condotte delinquenziali – una volta che i singoli fatti illeciti, separatamente giudicati in sede di cognizio vengano ad essere considerati come segmenti di un più ampio programma criminoso, preventivamente ideato e voluto in modo unitario, ovvero come unica violazione di plurime norme incriminatici. La valutazione di tipo predittivo, che i giudice della cognizione non aveva compiuto – o non era stato in condizioni di condurre – in ragione della considerazione isolata dei singoli episodi, diviene invece consentita in fase esecutiva, stante la differente configurazione degli illeciti, o rapportati ad unica fattispecie continuata o di concorso formale.
Coglie nel segno, però, l’osservazione formulata dal Procuratore generale in sede di requisitoria, attinente all’assenza di una richiesta difensiva in tal senso proveniente dal condannato. La richiesta di concessione del beneficio, infatti, non risulta esser stata formulata né al momento dell’instaurazione dell’incidente di esecuzione, né durante l’udienza in camera di consiglio tenutasi il 22/01/2024. Non vi sono ragioni, allora, per non applicare – anche in sede esecutiva – il principio di diritto fissato da Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01, a mente della quale: «In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l’obbligo del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito» (nello stesso senso si è espressa Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 – 02).
3.1. Tale regola ermeneutica è sicuramente applicabile al caso di specie.
Il potere di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, riconosciuto in casi tassativamente indicati anche in executivis, a norma dell’art.
v
671 comma 3 cod. proc. pen., rappresenta una estensione normativa – alla fase delVesecuzione – di un ambito predittivo ordinariamente riservato al giudice .4A Cc GLYPH 3,hout021 -e: TWnd, non potendo che essere fondato sui medesimi parametri valutativi e sugli stessi presupposti di fatto e di diritto.
3.2. Può anche richiamarsi, del resto, il consolidato insegnamento di questa Corte, che ha stabilito quanto segue: «Anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere. Peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del “ne bis in idem” non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati» (Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000, COGNOME, Rv. 215976; nello stesso senso, più di recente, si è espressa Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017, Badalamenti, Rv. 269421).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2024.