Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25456 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25456 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LUGO il DATA_NASCITA
avverso l’crdinanza del 20/07/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con istanza rivolta al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, il difensore di NOME COGNOME chiedeva la rideterminazione della pena di tre anni di reclusione ed euro 12.000,00 di multa che era stata applicata a costei, su accordo delle parti, con la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di I3ologna il 16 aprile 2013, divenuta irrevocabile il 4 maggio 2013, per reati in materia di stupefacenti. L’istante invocava gli effetti della sentenza n. 32 del 2014, emessa dalla Corte costituzionale il giorno 11 febbraio 2014.
Con ordinanza del 20 luglio 2023, ii giudice dell’esecuzione accoglieva l’istanza, rideterminando la pena in un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 5.000,00 di multa.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. e lamentando carenza e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Afferma che l’ordinanza è per tale aspetto illogica, perché il beneficio non è stato concesso sebbene il giudice abbia riconosciuto una serie di elementi favorevoli all’istante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, con il quale la difesa deduce vizi in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non è fondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la richiesta difensiva dei “benefici di legge” vale univocamente ad indicare la domanda della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, comportando l’obbligo di motivazione da parte del giudice che abbia ritenuto di esercitare, positivamente o negativamente, il potere discrezionale conferitogli dalla legge (Sez. 3, n. 48376 del 13/07/2018, Rv. 274702 – 01).
1.2. Al richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, si correla per simmetria logica il principio in base al quale, in mancanza di richiesta di parte per
la concessione di tali benefici, non vi è obbligo motivazionale sul tema a carico del giudice.
In applicazione di tali principi, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che l’ordinanza impugnata è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno.
Dagli atti emerge, infatti, che l’attuale ricorrente non aveva formulato richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale nella domanda di rideterminazione della pena rivolta al giudice dell’esecuzione né nel corso dell’udienza in camera di consiglio a seguito della quale l’ordinanza ora impugnata fu emessa.
Il giudice dell’esecuzione, quindi, non aveva alcun obbligo di trattare il tema.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, la ricorrente, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.