Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31742 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31742 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata, emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, ex art. 444 cod. proc. pen., a carico di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando la omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sebbene non oggetto di richiesta in sede di perfezionamento dell’accordo volto all’applicazione della pena concordata;
Rilevato, in primo luogo, che – in base all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 – il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, nonché al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenz all’erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all’illegalità della pena o misura di sicurezza;
Rilevato che la presente impugnazione si colloca all’esterno di tale perimetro, deducendo motivi non consentiti e ritenuto, inoltre, che correttamente il Giudice dell’udienza preliminare non abbia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, sul presupposto che la relativa richiesta non fosse entrata nell’accordo intervenuto fra le parti, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen.
Quanto alla specifica deduzione difensiva, infatti, può richiamarsi il dictum di Sez. U, n. 5882 del 11/05/1993, COGNOME, Rv. 193417 – 01, a mente della quale: «Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltreché nella ipotesi di subordinazione dell’efficacia della richiesta alla sua concessione, specificamente prevista dal comma terzo dell’art. 444 cod. proc. pen., può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti» [si veda, altresì, Sez. U, n. 23400 del 27/01/202 COGNOME, Rv. 283191, che nella parte motiva (par. 4, punto 2) ha ampiamente sviscerato – anche richiamando i principi di diritto fissati da Sez. U., n. 10 11/05/1993, COGNOME, Rv. 194064 – il tema dei limiti del potere dispositivo delle parti e di quello del giudice, al quale è affidata la ratifica dell’accordo
giurisprudenza di legittimità, dunque, esprime un orientamento ormai consolidato, nell’escludere che il giudice possa concedere d’ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena, al quale le parti non abbiano subordiNOME la richiesta di applicazione della pena concordata o al quale, comunque, non abbiano concordemente consentito; non è ammissibile, sostanzialmente, che si proceda a una alterazione del contenuto dell’accordo intervenuto tra le parti (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, COGNOME, Rv. 277610; Sez. 2, n. 21071 del 15/04/2016, Dubets, Rv. 266694; Sez. 3, n. 31633 del 07/04/2015, COGNOME, Rv. 264426; Sez. 4, n. 40950 del 21/10/2008, COGNOME, Rv. 241371; Sez. 1, n. 9228 del 14/02/2008, COGNOME, Rv. 239180; Sez. 4, n. 21508 del 28/02/2007, COGNOME, Rv. 236719; Sez. 3, n. 40232 del 14/07/2004, Caso, Rv. 230178);
Ritenuto che ne discenda l’inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2024.