Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4858 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4858 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/08/1976
avverso la sentenza del 05/06/2024 del GIP TRIBUNALE di CREMONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 05 giugno 2024, secondo il rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen., il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cremona ha applicato a NOME COGNOME la pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 437 cod. pen. commesso tra gennaio e settembre 2022.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore avv. NOME COGNOME articolando due motivi, con i quali deduce l’illegittimità della sentenza per non avere il giudice concesso la sospensione condizionale della pena, senza una motivazione e nonostante la valutazione della scarsa gravità del reato, pur in assenza di specifica richiesta delle parti.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Tale norma, introdotta dall’art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ai «motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza». E’ di tutta evidenza che il ricorrente chiede l’applicazione di un istituto non richiesto, cioè la concessione della sospensione condizionale benché non concordata dalle parti, come da lui stesso ammesso.
Deve perciò applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «Il presupposto pattizio della sentenza emessa a richiesta delle parti esime il giudice dal motivare le statuizioni, positive o negative, non concordate. La sospensione condizionale della pena può essere concessa, infatti, soltanto se faccia parte integrante dell’accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice. Al di fuori di queste ipotesi, la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto» (Sez. 5, n. 4121 del 23/06/1998, Rv. 211506).
Nel presente caso il ricorrente formulò una richiesta di applicazione di una pena sostituita ai sensi della legge n. 689/1981 senza chiederne la sospensione condizionale, e su tale proposta ottenne il consenso del pubblico ministero; solo
in udienza depositò un’istanza ulteriore in cui sollecitava il giudice a concedere detto beneficio, ma senza modificare la richiesta originaria e, soprattutto, senza ottenere il consenso del pubblico ministero su tale, diversa proposta.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente