Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47740 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47740 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 09/04/1979
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
letto il ricorso dell’Avv. NOME COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona della sostituta P.G. NOME
COGNOME la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 4/04/2024 che, ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in anni uno di reclusione ed euro 180,00 di multa.
Lamenta il difensore, sotto il profilo della violazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen., che la Corte di merito nulla abbia statuito in ordine alla richiesta di sospensione condizionale della pena che pure era stata avanzata con la proposta di concordato.
Il Pubblico ministero, nella persona della sostituta P.G. NOME COGNOME con requisitoria del 21 novembre 2024, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dalla proposta di concordato risulta che l’imputato prospettò l’applicazione di una pena finale nella misura di quella inflitta dalla Corte d’appello, aggiungendo che “nell’ipotesi in cui la richiesta dovesse trovare accoglimento si chiede, altresì, voler concedere la sospensione condizionale della pena”.
All’istanza è riportato in calce il parere favorevole espresso dal P.G. presso la Corte di appello, nei seguenti termini: “si presta il consenso per la applicazione della pena indicata”.
Anche laddove dal tenore dell’atto non si ritenga che le parti abbiano espressamente subordinato la richiesta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, essendo il consenso del pubblico ministero stato prestato in ordine alla sola pena indicata, resta però valida la sollecitazione alla Corte di appello a provvedere sulla concessione del beneficio, risultando la proposta confluita nel verbale di udienza.
In tema di concordato in appello, la Corte di legittimità ha, infatti, affermato che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ove non abbia formato oggetto dell’accordo, è rimessa alla valutazione del giudice anche nel caso in cui la questione sia stata a quest’ultimo devoluta su richiesta del solo imputato (Sez. 3, n. 3690 del 07/10/2022, dep. 2023, Padolini, Rv. 284132 – 01; da ultimo, v. Sez. 5, n. 20090 del 12/01/2024, Tripodi, non mass.; Sez. 2, ord. n. 3161 del 30/11/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, ord. n. 49562 del 23/11/2023, Perez, non mass.).
Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, dichiarandosi irrevocabile l’affermazione di responsabilità dell’imputato tenuto conto che il ricorso ha ad oggetto esclusivamente la questione attinente al beneficio richiesto e non esaminato dalla Corte di merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per il giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso, il 10 dicembre 2024.