Sospensione condizionale: i motivi del diniego della Cassazione
La sospensione condizionale della pena non è un diritto automatico del condannato, ma un beneficio subordinato a una valutazione rigorosa del giudice. Recentemente, la Suprema Corte ha ribadito i criteri fondamentali che possono portare al rigetto di tale istanza, focalizzandosi sulla stabilità sociale del reo.
I fatti oggetto del giudizio
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte di Appello che gli aveva negato il beneficio della sospensione della pena. Il ricorrente lamentava una mancanza di motivazione, sostenendo che i giudici di merito non avessero approfondito adeguatamente le ragioni del diniego. La questione centrale riguardava la possibilità di prevedere se il soggetto si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati in futuro.
La decisione della Corte di Cassazione
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato come le doglianze fossero meramente riproduttive di quanto già esposto in appello e già correttamente confutato. La Cassazione ha chiarito che, quando la motivazione del giudice di merito è logica e completa, essa non può essere sindacata in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni del diniego della sospensione condizionale risiedono in una prognosi di recidiva sfavorevole. Il giudice di merito ha fondato il proprio convincimento su tre pilastri oggettivi: la presenza di plurime denunce a carico del ricorrente, l’assenza di un’occupazione lavorativa e la mancanza di una stabile dimora. Questi elementi, considerati nel loro insieme, delineano un profilo di instabilità che rende probabile la commissione di nuovi illeciti. La Corte ha ritenuto che tali circostanze impediscano di formulare quel giudizio positivo richiesto dalla legge per la concessione del beneficio, rendendo la motivazione della sentenza impugnata del tutto coerente con i principi del codice penale.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma che la concessione della sospensione della pena richiede una valutazione globale della personalità e delle condizioni di vita del condannato. La mancanza di radicamento sociale e lavorativo, unita a precedenti segnalazioni giudiziarie, costituisce un ostacolo insormontabile per l’accesso al beneficio. Oltre al rigetto del ricorso, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, sanzionando la manifesta infondatezza dell’impugnazione.
Quando può essere negata la sospensione condizionale della pena?
Il beneficio può essere negato quando il giudice, basandosi sui precedenti e sulle condizioni di vita del reo, ritiene probabile che questi commetta nuovi reati.
L’assenza di un lavoro stabile influisce sulla sospensione della pena?
Sì, l’assenza di occupazione e di una dimora fissa sono elementi che il giudice valuta negativamente nella prognosi di recidiva per negare il beneficio.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorso viene rigettato e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42015 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42015 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di iouini NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce mancanza di motivazione in ordine alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, con motivazione in fatto logica e completa, pertanto insindacabile in sede di legittimità, ha mostrato di condividere la prognosi favorevol recidiva del ricorrente in ragione delle plurime denunce a carico, dell’assenza di occupazione di stabile dimora;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023.