Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11952 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11952 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a UDINE il 20/02/1942 avverso l’ordinanza del 28/10/2024 del GIP TRIBUNALE di Venezia udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del sostituto procuratore generale NOME COGNOME che chiedeva la declaratora di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 28 ottobre 2024 in applicazione del disposto dell’art. 442, comma 2 bis, cod. proc. pen., rideterminava la pena inflitta a COGNOME COGNOME con la sentenza emessa dal medesimo giudice in data 17 aprile 2024 e divenuta irrevocabile, in quanto non impugnata il 6 giugno 2024, in anni uno, mesi undici e giorni dieci di reclusione, ma rigettava la correlata istanza di concessione della sospensione condizionale della pena, in difetto di una esplicita previsione normativa che concedesse al giudice dell’esecuzione tale potere, a seguito della riduzione di 1/6 della pena inflitta nel caso di cui all’ art. 442 comma 2 bis cod. proc. pen.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, lamentando con unico motivo la violazione degli artt. 442 comma 2 bis e 676 cod. proc. pen. in relazione all’applicazione degli artt. 163 e ss. c.p.
Secondo il ricorrente, il potere di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena in capo al giudice dell’esecuzione, nel caso di specie, deve rinvenirsi nella teoria dei poteri impliciti, già utilizzata dalla Suprema Corte in caso analoghi.
Si tratta di un principio di razionalità sistematica che riconosce al giudice dell’esecuzione, una volta riconosciutogli il potere di procedere alla riduzione di 1/6 della pena, di adottare i provvedimenti conseguenti.
Ciò in quanto tale potere deriverebbe da un principio generale che permette, ferma l’intangibilità del giudicato sull’accertamento, di bilanciare le modifiche del trattamento sanzionatorio in bonam partem con i principi costituzionali e convenzionali, quali la libertà personale, la legalità della pena, la finalità rieducativa, il principio di uguaglianza.
Il difensore, evidenziando un asserito contrasto interpretativo tra il recente arresto giurisprudenziale sul punto contenuto nella sentenza n. 37899/2024 che ha rigettato ricorso analogo e l’orientamento contrario espresso nella sentenza n. 51692/2018, sollecitava la sottoposizione dalla questione controversa alle Sezioni Unite di questa Corte.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il difensore depositava memoria in cui insisteva per l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato e va accolto.
1.1 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 208/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perchØ la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici e ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perchØ la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici.
2 La Corte ha rilevato una disparità di trattamento fra chi rinuncia al proprio diritto all’impugnazione della sentenza di condanna in esito al giudizio abbreviato e chi, invece, si avvalga di analoghi sconti di pena in cambio della rinuncia a proprie facoltà processuali, e ciò in quanto al rinuncia all’impugnazione dalla quale dipende lo sconto di un sesto della pena Ł sacrificio diverso ed ulteriore rispetto alla rinuncia alle garanzie del dibattimento, compensata con lo sconto di un mezzo ovvero di un terzo della pena; ciò in quanto nel primo caso il presupposto per l’eventuale applicazione della pena sospesa e della non menzione Ł la pena a monte della riduzione, mentre negli altri casi Ł la pena a valle di tale riduzione.
In motivazione la Corte osservava che il sistema prevede, in via generale, che, laddove la misura finale della pena sia pari o inferiore a due anni, sia il giudice a dovere valutare la concedibilità dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione; nel caso in esame, stante il silenzio del legislatore parrebbe essere stato introdotto un elemento dissonante rispetto al sistema e alla finalità rieducativa perseguita con i detti istituti, che consegna alla fase esecutiva tout court pene inferiori ai due anni, senza possibilità di accesso ai benefici in oggetto.
A fronte, poi, di una interpretazione di questa Corte di legittimità nel senso di escludere il potere del giudice dell’esecuzione di disporre la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna a valle dell’applicazione del ricordato sconto di un sesto della pena, in ragione dell’eccezionalità dei poteri di intervento sul giudicato del giudice dell’esecuzione, la Corte Costituzionale decideva di intervenire con la pronuncia di accoglimento additiva di cui spra.
Il ricorso Ł dunque fondato e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Venezia
Così Ł deciso, 13/02/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME