Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51634 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51634 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nata a Catania il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata a Catania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 04-06-2023 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Procuratore
generale dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 giugno 2023, il Tribunale di Catania, in veste di giudice dell’esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME e ad NOME COGNOME con la sentenza del Tribunale di Catania del 24 marzo 2021, irrevocabile il 10 maggio 2021, con la quale le stesse erano state condannate alla pena di mesi 7 di arresto ed euro 8.600 di ammenda ciascuna, in quanto ritenute colpevoli dei reati di cui agli art. 44, 64, 65, 93 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, commessi il 19 aprile 2018, essendo stata la sospensione condizionale subordinata alla demolizione delle opere abusive entro 90 giorni del passaggio in giudicato della sentenza, condizione questa ritenuta non adempiuta dal giudice dell’esecuzione.
Avverso la decisione del Tribunale etneo, NOME e NOME COGNOME, tramite il loro comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, oggetto di doglianza è l’erronea applicazione dell’art. 168 cod. pen., non avendo il Tribunale preso in esame la documentazione allegata dalle parti, da cui si desume l’impossibilità tecnica di dare esecuzione alla demolizione, impossibilità derivante non dalla volontà delle condannate, ma dall’esigenza di non pregiudicare la stabilità delle strutture immediatamente adiacenti, come attestato nell’elaborato tecnico dell’architetto NOME COGNOME. Parimenti non valutata sarebbe, nell’ordinanza impugnata, la pendenza del procedimento di sanatoria dell’immobile, procedimento il cui esito concretamente prevedibile è la concessione del titolo abilitativo per la conformità del manufatto alla normativa urbanistica ed edilizia, per cui anche sotto tale profilo la revoca della sospensione condizionale della pena non potrebbe essere considerata legittima.
Con il secondo motivo, la difesa deduce il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, avendo il giudice dell’esecuzione ignorato quanto prospettato dalle parti, senza fornire alcuna motivazione, limitando il suo operato all’accertamento della inottemperanza della condizione apposta al beneficio, mentre, a fronte dei puntuali rilievi difensivi, il Tribunale avrebbe dovuto o attivare i poteri integrazione riconosciuti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., o motivare congruamente sulle ragioni per cui non ha richiesto ulteriori accertamenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Premesso che i due motivi di ricorso sono suscettibili di essere affrontati unitariamente, perché tra loro sovrapponibili, deve evidenziarsi che la decisione impugnata non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.
E invero, nel revocare la sospensione condizionale concessa alle ricorrenti con la sentenza di condanna del 24 marzo 2021, divenuta irrevocabile il 10 maggio 2021, il giudice dell’esecuzione ha richiamato la relazione della Polizia Municipale di Catania, da cui è emerso che l’obbligo di demolire le opere abusivamente costruite entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della pronuncia di condanna, non è stato adempiuto, circostanza questa pacifica, anche se giustificata dalla difesa delle ricorrenti in ragione di due circostanze, ossia la situazione di pericolo che si sarebbe venuta a creare per le parti dell’edificio lecitamente realizzate, oltre che per gli edifici limitrofi, e la pendenza del procedimento volto al rilasci del permesso di costruire in sanatoria rispetto alle opere abusive.
Il Tribunale ha tuttavia superato tali obiezioni con argomenti non illogici.
2.1. In particolare, rispetto al primo tema, è stato evidenziato nell’ordinanza impugnata che l’impossibilità di procedere alla demolizione, oltre a non essere stata provata, era comunque imputabile alle ricorrenti, committenti dei lavori abusivi, nel senso che gli abusi oggetto del provvedimento di demolizione erano incontrovertibilmente una diretta conseguenza del loro operato illecito, risultando tale affermazione coerente con il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 7789 del 09/02/2021, Rv. 281474 e Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, Rv. 267108), secondo cui, nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla demolizione delle opere, l’impossibilità tecnica di dare esecuzione all’ordine di demolire un manufatto abusivo senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a dover essere dimostrata, non rileva quando, come nel caso di specie, dipenda da una causa imputabile al condannato.
2.2. Quanto alla seconda obiezione difensiva, nell’ordinanza impugnata è stato correttamente replicato che la pendenza del procedimento di sanatoria non costituisce un elemento ostativo alla revoca della sospensione condizionale della pena, stante la perentorietà del termine per l’adempimento della condizione cui era subordinato il beneficio concesso, rilevando l’eventuale sanatoria, ai fini dell’avveramento della condizione, solo se intervenuta prima della scadenza del termine (cfr. ex multis Sez. 3, n. 48949 del 12/11/2009, Rv. 245712).
A ciò deve solo aggiungersi che, in ogni caso, riferendosi la condanna delle imputate anche alla violazione della normativa antisismica, il conseguimento da parte delle ricorrenti del provvedimento in sanatoria non appare prospettabile nella vicenda in esame, avendo questa Corte affermato (cfr. Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284058) che, in tema di reati edilizi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. “doppia conformità”), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 4 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica.
2.3. Resta solo da precisare che al giudice dell’esecuzione non può addebitarsi di non aver attivato i poteri di integrazione riconosciuti dall’art. 666 comma 5, cod. proc. pen., non essendo emersa nel caso di specie alcuna necessità di acquisizioni probatorie, a fronte delle pertinenti considerazioni poste a fondamento della decisione impugnata di revoca del beneficio concesso.
In conclusione, stante l’infondatezza delle doglianze sollevate e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, gli odierni ricorsi devono essere disattesi, da ciò conseguendo l’onere per le ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/10/2023