Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1410 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1410 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CITTA SANT’ANGELO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico GLYPH Istero, in persona del Sostitutcjptiratore NOME COGNOME COGNOME ha cortto chiedendo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 10/9/2021, la Corte d’appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione, Sezione Terza, sentenza n. 27259/20 del 9/9/2020, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 5 d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, in quella di anni uno di reclusione.
Avverso la pronuncia emessa a seguito del giudizio rescindente, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La difesa ha presentato memoria difensiva nella quale, richiamandosi ai motivi di ricorso, ha insistito nel loro accoglimento; in subordine ha richiesto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche la Corte di merito ha offerto congrua motivazione, valorizzando i precedenti penali annoverati dall’imputato e la gravità del fatto (in ordine a tale ultimo profilo è stato posto in evidenza che risultano non dichiarate imposte per euro 103.200).
Sul punto, è sufficiente ricordare che la ratio dell’istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità [cfr. Sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269, così massimata:”In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. (Nella
specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuan generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato)].
Peraltro, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio i esame, non ha l’obbligo di considerare tutti gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti preponderanti (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritien prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).
Si tratta di motivazione adeguata sul piano logico, non censurabile in questa sede: la difesa, dal canto suo, nel sottolineare la risalenza del primo precedente (evasione IVA commessa nel 1987 e 1988) propone una diversa valutazione delle circostanze evidenziate dalla Corte di merito.
3. In ordine alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte di merito si è così espressa: “Quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena va rilevato che non operano nella specie i criteri di cui al disposto dell’art. 12 comma 2 bis del D. Leg 74 del 2000 stante l’ammontare dell’importo IVA non dichiarato. Vero è peraltro, da un lato, che l’imputato annovera un precedente specifico e, dall’altro, che lo stesso secondo pregiudizio relativo a condanna per la quale vi è stato il positivo espletamento dell’affidamento in prova al servizio sociale può essere valutato ai fini del giudizio prognostico di cui al primo cornma dell’art. 164 cod. pen., sino ad accordare allo stesso valenza ostativa alla concessione del beneficio, che nella specie ritiene la Corte imposta dalla circostanza che trattasi di omicidio colposo connesso alla violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro occorso il 31.5.2010 in Città San Angelo che, unitamente al primo dei pregiudizio in casellario sopra enunciato, dà conto di una inadeguata gestione delle attività economiche da parte dell’imputato, che non consente di formulare a suo carico un giudizio di sicura astensione dalla commissione di ulteriori reati”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La considerazione dei presupposti per la concedibilità della sospensione condizionale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio, ove effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui agli articoli 163 e 16 cod. pen., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
L’istituto della sospensione condizionale della pena, infatti, per assunto pacifico, è caratterizzato da un massimo ambito di autonomia e facoltatività
(articolo 163, comma 1, cod. pen.:”il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa…”), avulso da automatismi applicativi [cfr. Sez. 2, n. 37670 del 18/06/2015, Rv. 264802 – 01:”In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo della sospensione. (Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE ha disatteso le censure difensive in ordine all’eccessivo rilievo conferito, dalla sentenza impugnata, al rinvio a giudizio per fatti analoghi, data l’incensuratezza dell’imputato)”; Sez. 1, n. 6197 del 09/04/1981, COGNOME, Rv. 149499:”La concessione o il diniego del beneficio della sospensione condizionale della perla, nei limiti entro i quali è legislativamente ammesso, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale, al fine di dimostrare di non essere sconfinato nell’arbitrio, è tenuto ad indicare soltanto gli elementi cui ha dato prevalenza per la formulazione del giudizio prognostico, positivo o negativo, sull’astensione del colpevole dalla commissione di ulteriori reati, senza bisogno di procedere ad un esame analitico di tutti gli elementi indicati nell’art. 133 del codice penale, intendendosi disattes anche implicitamente, quelli incompatibili con la decisione adottata”).
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.200D).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
In Roma, così deciso il 25 novembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente