Sospensione Condizionale della Pena: Il Giudice Deve Sempre Rispondere
La sospensione condizionale della pena è un beneficio fondamentale nel nostro ordinamento, ma cosa succede se il giudice d’appello, nel condannare un imputato, ignora completamente la sua richiesta di ottenerla? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24305 del 2025, torna su un principio cruciale: l’obbligo di motivazione. Quando l’imputato presenta un’istanza specifica, il silenzio del giudice equivale a una violazione di legge.
I Fatti del Caso: Da Assoluzione a Condanna in Appello
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di assoluzione di primo grado per un imputato accusato del reato di falso. Il Pubblico Ministero, non condividendo la decisione, proponeva appello. La Corte di Appello, in riforma della prima sentenza, ribaltava il verdetto: accoglieva l’impugnazione del PM, riteneva l’imputato colpevole e lo condannava a quattro mesi di reclusione.
Durante il giudizio di secondo grado, la difesa dell’imputato aveva depositato una memoria difensiva. In essa, oltre a chiedere il rigetto dell’appello, aveva formulato una richiesta subordinata: in caso di condanna, che venissero concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. Sorprendentemente, la Corte di Appello, pur emettendo la condanna, non si pronunciava in alcun modo su tale istanza.
Il Ricorso in Cassazione: Omissione di Motivazione
Di fronte a questo silenzio, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una chiara violazione di legge e un vizio di omessa motivazione. Il motivo del ricorso era semplice e diretto: la Corte territoriale aveva completamente ignorato una richiesta specifica e tempestivamente formulata dalla difesa. Non si trattava di una semplice dimenticanza, ma di un’omissione che incideva direttamente sui diritti dell’imputato.
La difesa sosteneva che, sussistendo le condizioni per l’accoglimento dell’istanza, il giudice d’appello avrebbe dovuto quantomeno motivare il suo (implicito) diniego. Invece, la sentenza era totalmente muta sul punto.
La Decisione della Cassazione sulla Sospensione Condizionale della Pena
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Gli Ermellini hanno accertato che, effettivamente, la difesa aveva sollecitato la concessione dei benefici e che la Corte d’Appello non aveva fornito alcuna motivazione per il rigetto implicito. Questo comportamento costituisce un errore procedurale che rende illegittima la sentenza in quella specifica parte.
L’Obbligo di Motivazione del Giudice
Il punto centrale della decisione si basa su un principio consolidato, già affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 22533/2019). Secondo tale principio, il giudice d’appello ha un potere-dovere di applicare d’ufficio la sospensione condizionale della pena se ne ricorrono i presupposti. Tuttavia, l’imputato può lamentare la mancata concessione del beneficio in sede di legittimità solo se ne ha fatto espressa richiesta nel corso del giudizio di merito.
Poiché in questo caso la richiesta era stata esplicitamente formulata, il giudice aveva l’obbligo di fornire una motivazione. Il suo silenzio non è ammissibile e configura un vizio della sentenza.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Cassazione sono lineari e si fondano sulla violazione dell’obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali, specialmente quando incidono su diritti e benefici previsti dalla legge a favore dell’imputato. La Corte ribadisce che il giudice non può semplicemente ignorare un’istanza difensiva ritualmente presentata. La mancanza di una risposta argomentata alla richiesta di concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione ha reso la sentenza di appello viziata, seppur limitatamente a questo aspetto. Di conseguenza, la Corte non poteva fare altro che annullare la decisione impugnata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La sentenza in esame conferma un’importante garanzia per l’imputato. In pratica, se durante il processo d’appello si chiede la concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice non può far finta di nulla. Se intende negarla, deve spiegare il perché. Questa pronuncia porta all’annullamento della sentenza della Corte di Appello, ma solo nella parte relativa alla mancata pronuncia sui benefici. Il caso viene quindi rinviato ad un’altra sezione della stessa Corte di Appello, che dovrà riesaminare la questione e decidere, questa volta motivando, se concedere o meno la sospensione della pena e la non menzione.
Se l’imputato chiede la sospensione condizionale della pena, il giudice d’appello può ignorare la richiesta?
No. Secondo la Cassazione, se l’imputato ne fa espressa richiesta, il giudice d’appello ha l’obbligo di pronunciarsi e di motivare l’eventuale rigetto. Il silenzio costituisce un vizio della sentenza.
Per poter contestare in Cassazione la mancata concessione della sospensione condizionale è necessaria una richiesta precedente?
Sì. La sentenza chiarisce, richiamando le Sezioni Unite, che l’imputato può dolersi in Cassazione della mancata concessione del beneficio solo se ne ha fatto espressa richiesta nel corso del giudizio di merito (in questo caso, l’appello).
Qual è stato l’esito finale della decisione della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Ha rinviato il caso a un’altra sezione della Corte di Appello di Catania per un nuovo esame su questi specifici punti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24305 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24305 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/06/2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
IRENE SCORDAMAGLIA
CC – 11/06/2025
R.G.N. 13291/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME nato a Bronte il 12/05/1997 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE DI APPELLO DI CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 24 maggio 2025 dal Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di NOME COGNOME accogliendo il ricorso del Procuratore della Repubblica di Catania, ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di falso ascrittogli e, per l’effetto, lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge e omessa motivazione, sul rilievo che con memoria in data 28 novembre 2024, prodotta in udienza a sostegno della richiesta di rigetto dell’appello del Pubblico Ministero, la difesa aveva chiesto, altresì, che in caso di condanna all’imputato fossero concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della
non menzione; istanza sulla quale la Corte di appello non si era affatto pronunciata, ancorchØ ricorressero le condizioni per il suo accoglimento.
Con memoria in data 28 maggio 2025 il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato
Corrisponde, innanzitutto, al vero che l’imputato, con la memoria difensiva in data 28 novembre 2024, prodotta nel giudizio di appello, abbia sollecito la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflittagli e quello della non menzione nel certificato del casellario giudiziale e che, sul punto, la Corte territoriale non abbia in alcun modo motivato il proprio implicito rigetto.
Va, al riguardo, rammentato che le Sezioni unite di questa Corte – con la sentenza n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno Rv. 275376 – hanno precisato che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l’obbligo del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento (ai sensi dell’art. 597 codice di rito), l’imputato può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, solo qualora, come appunto accaduto nel caso di specie, ne abbia fatta espressa richiesta nel corso del giudizio di merito.
La rilevata fondatezza del motivo di ricorso comporta GLYPHl’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e al beneficio della non menzione, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e al beneficio della non menzione, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.
Così Ł deciso, 11/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME