Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24305 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24305 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 11/06/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
IRENE SCORDAMAGLIA
CC – 11/06/2025
R.G.N. 13291/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Bronte il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE DI APPELLO DI CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 24 maggio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di NOME COGNOME, accogliendo il ricorso del AVV_NOTAIO della Repubblica di Catania, ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di falso ascrittogli e, per l’effetto, lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge e omessa motivazione, sul rilievo che con memoria in data 28 novembre 2024, prodotta in udienza a sostegno della richiesta di rigetto dell’appello del Pubblico Ministero, la difesa aveva chiesto, altresì, che in caso di condanna all’imputato fossero concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della
non menzione; istanza sulla quale la Corte di appello non si era affatto pronunciata, ancorchØ ricorressero le condizioni per il suo accoglimento.
Con memoria in data 28 maggio 2025 il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato
Corrisponde, innanzitutto, al vero che l’imputato, con la memoria difensiva in data 28 novembre 2024, prodotta nel giudizio di appello, abbia sollecito la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflittagli e quello della non menzione nel certificato del casellario giudiziale e che, sul punto, la Corte territoriale non abbia in alcun modo motivato il proprio implicito rigetto.
Va, al riguardo, rammentato che le Sezioni unite di questa Corte – con la sentenza n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno Rv. 275376 – hanno precisato che, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l’obbligo del giudice d’appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento (ai sensi dell’art. 597 codice di rito), l’imputato può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, solo qualora, come appunto accaduto nel caso di specie, ne abbia fatta espressa richiesta nel corso del giudizio di merito.
La rilevata fondatezza del motivo di ricorso comporta GLYPHl’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e al beneficio della non menzione, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e al beneficio della non menzione, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.
Così Ł deciso, 11/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME