Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8921 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8921 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OFOSU PRINCE NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati sulla capacità a delinquere dell’imputato, desumendola anche da precedenti giudiziari non definitivi (Sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, Pomposo, Rv. 265613 01) e, nella specie, i giudici di appello hanno congruamente valorizzato – nel ritenere infausta la prognosi di recidiva – l’intervenuta condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti (si veda pag. 18);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
Il Pre ente