Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48999 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48999 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PRAIA A MARE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, con l’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, R.D. 267/1942, riconoscendole le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull contestata aggravante e rideterminando la pena (fatto commesso in Paola in data 5 maggio 2015);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
che in data 10 novembre 2023, quindi tardivamente (cfr. Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015, Rv. 265935), è stata depositata memoria a firma del difensore della ricorrente;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, in punto di diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secon cui, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l’obbligo del giudice d’appello motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio presenza RAGIONE_SOCIALE condizioni che ne consentono il riconoscimento, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. (Sez. U, Sentenza n. 22533 del 25/1.0/2018, dep. 2019, Rv. 275376), come nel caso che occupa, in cui, nei motivi di appello, la richiesta della sospension condizionale della pena non era stata articolata, se non in maniera del tutto generica (veda pag. 4 dell’atto di appello), cosicché la Corte territoriale non era tenuta a motivare in man approfondita (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha ritenuto c la pluralità dei fatti di bancarotta accertati ostava alla concessione dei benefici di legge);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 22 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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