Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43931 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43931 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ACATE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/01/2022 del TRIBUNALE di RAGUSA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ragusa revocava la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con la sentenza del Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, del 16/02/2011, irrevocabile il 22/4/2015, non avendo il condanNOME ottemperato interamente all’obbligo derivante dalla subordinazione del beneficio di pagare 12.000 euro a titolo di risarcimento danni in favore della parte civile costituita.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con il difensore di fiducia, affidandosi a due atti, rispettivamente depositati in data 20/02/2022 e 24/02/2022, entrambi con un motivo di identico contenuto,, salvo che per la richiesta preliminare, aggiunta nel secondo atto, volta alla dichiarazione di nullità della notificazione dell’ordinanza impugnata al fine di ottenere una restituzione nel termine per impugnare.
2.1. Con il motivo, comune a entrambi gli atti di ricorso, si denunciano la violazione di legge in relazione all’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. e la mancanza della motivazione.
In particolare, si lamenta che il giudice non abbia considerato le condizioni economiche del condanNOME in relazione alla sua possibilità di adempiere alla condizione apposta alla sospensione condizionale della pena e che, comunque, si sarebbe trattato solo di un inadempimento parziale.
2.2. Nel secondo atto presentato in data 24/02/2022, si denuncia anche che il provvedimento di revoca qui impugNOME è stato notificato, ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen., a mezzo di lettera raccomandata a.r., ricevuto da una terza persona, genericamente individuata come “suocera”, senza alcun riferimento al rapporto di convivenza anche temporanea con l’imputato ricorrente. Si afferma che l’unica suocera è la madre della moglie (persona offesa costituitasi parte civile nel processo definito con il beneficio revocato, per cui è procedimento), da cui il medesimo si è separato, la quale non convive con lui come da certificato dello stato di famiglia allegato. Nel corpo del ricorso (capoverso pag. 3) si dà anche atto del fatto che il ricorrente ha “formato un nuovo nucleo familiare”.
Da ciò deriverebbe la nullità assoluta della notifica, con la conseguente mancata decorrenza del termine per impugnare l’ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, reiterato con due distinti atti, è inammissibile , per tardività.
Va innanzitutto ribadito che è ammissibile la reiterazione di più atti di impugnazione da parte dello stesso difensore, anche con diverso contenuto, purché al momento della rituale e tempestiva presentazione dell’ulteriore richiesta di riesame non sia già intervenuta una decisione in ordine a quella in precedenza proposta (Sez. 3, n. 37196 del 19/11/2020, Rv. 280823).
L’eccezione preliminare formulata dal difensore, volta alla declaratoria di nullità della notifica del provvedimento impugNOME sostanzialmente funzionale alla restituzione nel termine, è manifestamente infondata.
3.1. Dall’esame della cartolina di ritorno (non allegata al ricorso ma presenta agli atti) è possibile desumere che la notifica è stata effettuata in data 28/01/2022 a mezzo raccomandata, ricevuta da “persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)” qualificata come “suocera”, con spedizione della raccomandata informativa all’interessato avvenuta in data 28.01.2022.
Il ricorso, al pari dell’ordinanza impugnata (capoverso a pag. 2), dà atto che il ricorrente ha formato un nuovo nucleo familiare, dal che è possibile desumere che la “suocera”, a cui è stato consegNOME l’atto oggetto di notifica, non fosse la madre dell’ex moglie da cui il ricorrente si è separato, bensì la madre della nuova compagna.
3.2. Va ricordato che nel caso in esame la notifica risulta effettuata, ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen., a mezzo ufficiale postale, come consentito dall’art. 1 della legge 20/11/1982 n. 890 e successive modifiche. L’art. 7 di detta legge come modificato dall’art. 36, comma 2-quater, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla I. 28 febbraio 2008, n. 31 – prevede che «l’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegNOME, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destiratario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegNOME al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. L’avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegNOME il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della
qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare dell’indicazione di convivente anche se temporaneo. Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l’agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull’avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione. Se il piego non viene consegNOME personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata.”
Nella specie, quindi, essendo avvenuta la notifica a mani della suocera convivente del destinatario, allo stesso è stato inviato avviso della notificazione a mezzo di lettera raccomandata.
3.3. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «la notifica a mezzo della posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non può considerarsi perfezionata, dopo l’entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, senza l’ulteriore adempimento della spedizione allo stesso della lettera raccomandata che lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo, ma non è necessaria la prova che il destinatario abbia ricevuto detta raccomandata.» (Sez. 3, n. 36598 del 02/02/2017, Pittalis, Rv. 270729).
In motivazione, tale pronuncia ha osservato come si fossero delineati due distinti orientamenti: uno, più risalente, secondo cui, sebbene la notifica a mezzo posta sia eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, essa non possa considerarsi perfezionata, dopo l’entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, senza l’ulteriore adempimento della mera spedizione allo stesso destinatario della lettera raccomandata che lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo (Sez. 6, n. 3827 del 17/11/2010, dep. 2011, Parolini, Rv. 2493:70); il secondo, più recente (Sez. 2, n. 13900 del 5/2/2016, Firenze, Rv. 266718), non ritiene, invece, sufficiente la sola spedizione della seconda raccomandata, ritenendo, invece, necessaria la prova certa anche della ricezione della stessa da parte del destinatario.
La richiamata sentenza n. 36598/2017 ha aderito al primo orientamento, in quanto ritenuto maggiormente aderente al contenuto letterale della disposizione in esame.
Con argomentazione condivisa dal Collegio, in particolare, è stato osservato che la necessità dell’ulteriore avviso al destinatario – introdotta nell’art. 8 del legge n. 890 del 1992 dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (art. 2, comma 4, lett. c), dopo l’intervento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 346 del 1998, aveva dichiarato incostituzionale il secondo comma di tale disposizione «nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare i
registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento” – è stata estesa all’art. 7 della legge n. 890 del 1982 con il d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, introducendosi il comma 6, li quale, tuttavia, non prevede, per il perfezionamento della notifica, il decorso di un determiNOME periodo di tempo dall’invio della raccomandata. Assume quindi rilievo la mera spedizione della raccomandata..
3.4. In realtà, come condivisibilmente affermato, le disposizioni in esame rappresentano una cautela accessoria, finalizzata, cioè, ad offrire maggiore garanzia di conoscenza dell’atto, che, per ciò che concerne le ipotesi di cui all’art. 7, è comunque pervenuto all’indirizzo ove era destiNOME, seppure consegNOME a persona diversa dal destinatario ma, comunque, capace e non estranea al destinatario medesimo, trattandosi di familiare convivente, persona addetta alla casa o al servizio del destinatario, ovvero portiere dello stabile o persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta. La posizione di tali soggetti e le modalità di consegna del plico, peraltro, sono attestate dall’agente postale, il quale riceve anche la sottoscrizione sull’avviso di ricevimento e il registro di consegna.
Inoltre, va ricordato che il successivo art. 8, a sua volta, riguarda una modalità di notifica che ha come presupposto la mancata consegna dell’atto per temporanea assenza del destinatario, con deposito presso l’ufficio postale e avviso del deposito con la successiva raccomandata; in tal caso la notificazione si considera come eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito, la cui decorrenza, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è fissata non con riguardo alla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, bensì con riferimento alla data del suo invio (Sez. 5, n. 7276 dei 11/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262619; Sez. 3, n. 32119 del 11/6/2013, Busetto, Rv. 257052; Sez. 1, n. 6325 del 11/1/2013, Frati, Rv. 254530).
Ne discende che, a maggior ragione, nelle ipotesi disciplinate dall’art. 7, in assenza di specifiche indicazioni, non può che ritenersi perfezionata la notifica all’atto della ricezione della raccomandata consegnata a soggetto diverso dal destinatario – nel caso di specie alla “suocera” ritenuta convivente – e la successiva comunicazione costituisca solo una ulteriore modalità di rafforzamento della procedura di notificazione già perfezionatasi. Pertanto, ai fini della validità dell notifica, l’attestazione – da parte dell’ufficiale postale sulla ricevuta di ritorno de raccomandata consegnata alla suocera, ritenuta convivente, del destinatario –
della spedizione della comunicazione appare idonea ai fini della integrazione del procedimento di notificazione, attestando l’avvenuto adempimento di cui all’art. 7 citato, funzionale a una ulteriore cautela accessoria non incidente sul completamento dell’iter procedimentale.
Tenuto conto del termine di quindici giorni, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento emesso a seguito di camera di consiglio ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., entrambi gli atti di ricorso ritenuta infondata l’eccezione preliminare per la restituzione nel termine, sono tardivi.
In definitiva, sulla base delle espresse considerazioni, il ricorso reiterato dal medesimo difensore deve essere dichiarati inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, nonché, per i profili di colpa connessi alla proposta impugnazione (Corte cosi:. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4/11/2022