Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5738 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 5738 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sulla richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna civile proposta da: COGNOME nato a Savignano sul Rubicone il 30/09/1936
in relazione alla condanna civile di cui al dispositivo del 28/11/2024 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti e la richiesta;
letta la memoria dell’Avv. NOME COGNOME in difesa delle parti civili COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, il quale ha chiesto che «il ricorso» sia dichiarato inammissibile o, in via subordinata, sia rigettato; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha presentato, per il tramite dell’avv. NOME COGNOME e dell’avv. NOME COGNOME, «ricorso ex art. 612 c.p.p.» contro «il dispositivo di sentenza» pronunciato il 28/11/2024 dalla Corte d’appello di Bologna nel procedimento n. 2128/24 Reg. Gen. App., con il quale la stessa Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, nel condannarlo per il reato di truffa continuata e aggravata, lo ha altresì condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio civile, nonché a pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di C 50.000,00 in favore di ciascuna delle parti civili NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME
NOME COGNOME e NOME COGNOME (unitariamente intesi), NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
Dopo avere diffusamente argomentato in ordine al fatto che, dall’esecuzione dell’indicata condanna civile alla complessiva somma di € 350.000,00, gli deriverebbe un grave e irreparabile danno, il Tosi ha chiesto alla Corte di cassazione «di sospendere l’esecutorietà della condanna provvisionale di cui al dispositivo 28.11.2024 – Corte d’Appello di Bologna, sez. V penale».
La richiesta del COGNOME, dallo stesso avanzata ai sensi dell’art. 612 cod. proc. pen. e impropriamente qualificata «ricorso», è inammissibile.
Ciò in quanto, come è espressamente stabilito dall’art. 612 cod. proc. pen., la richiesta di sospensione della condanna civile ai sensi di tale articolo presuppone la pendenza del ricorso per cassazione («in pendenza del ricorso». In tale senso: Sez. F, n. 35671 del 20/08/2015, La Porta, non massimata), sicché la stessa richiesta non può essere presentata, come ha invece fatto il COGNOME, in assenza di tale pendenza del ricorso, la quale, peraltro, non è neppure astrattamente concepibile quando, come risulta essere avvenuto nel caso di specie, la sentenza della Corte d’appello sia stata ancora solo deliberata, leggendone il dispositivo in udienza, con differimento del deposito della sua motivazione.
La richiesta in esame deve essere trattata nelle forme de plano, come è stato chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 53153 del 27/10/2016, C., Rv. 268181-01.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta.
Così deciso il 30/01/2025.