Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13645 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13645 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato 11 17/05/1994
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
– date- a-vv.ise – a – 1 – 1-e – parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
1, (Aii I Rilevato che NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 368 cod. pen., chiedendo, in primo luogo, la restituzione nel termine per l’impugnazione in quanto il ricorrente è rimasto privo del difensore di fiducia ) sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dall’albo nel periodo dal 25/9/2024 al 24/9/2026 ) e tale circostanze ha impedito di presentare ricorso per cassazione entro il termine ultimo del 30/9/2024;
ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile sia in quanto proposta tardivamente sia in relazione alla inammissibilità dell’istanza di restituzione nel termine rispetto alla quale il ricorrente, oltre a non allegare la data in cui è venuto a conoscenza dell’avvenuta sospensione dall’albo del difensore di fiducia (ciò ai fini della verifica del rispetto del termine di dieci giorni previsto a pena di decadenza dall’art. 175 cod. proc. pen.), deduce un fatto che non può considerarsi quale caso fortuito o forza maggiore;
ritenuto, infatti, che non integra un’ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore la sospensione o la cancellazione del difensore dall’albo professionale, anche nel caso in cui risulti che il professionista abbia omesso di informare della circostanza il suo assistito. Incombe, infatti, su quest’ultimo, comunque, l’onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sulla esatta osservanza dell’incarico conferitogli (Sez. 1, n. 21222 del 25/05/2006, Mari, Rv. 233865);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025
Il Consigliere
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Il Pre
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