Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 882 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 882 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MIRTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con rideterminazione della pena
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, con la sentenza n. 13229/2019, pronunziando sul ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 22/12/2 che aveva confermato la pronuncia in data 14/09/2016 del Tribunale di Patti quanto all condanna del ricorrente alla complessiva pena di giustizia in ordine ai contestati reati, un per continuazione, di resistenza a pubblico ufficiale , minaccia a pubblico ufficiale B)], oltraggio a pubblico ufficiale , danneggiamento aggravato e violazi degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale così disponeva: “Annulla senza rinvio
la sentenza impugnata, limitatamente alla parte dell’imputazione di cui al capo E) della rub concernente la violazione del precetto di “vivere onestamente, di rispettare le leggi e di non ragione a sospetti”, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Annulla la sent medesima, relativamente alle imputazioni di cui ai capi B) e C) della rubrica, e rinvia per n giudizio su tali capi, nonché per la rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio, alla C d’appello di Reggio Calabria Dichiara inammissibile nel resto il ricorso’.
I giudice . di legittimità rilevavano che sebbene la sentenza della corte distrettuale av dato atto dell’avvenuta formalizzazione di motivi d’appello inerenti ai reati di cui agli art 341 bis cod. pen., si era disinteressa totalmente di essi, limitandosi a fornire risposta sol eccepita questione inerente alla capacità dell’imputato di partecipare consapevolmente a processo e ad altra, concernente il reato di resistenza a pubblico ufficiale, per vero mai ded imponendosi in parte qua, l’annullamento con rinvio della pronuncia impugnata.
Nel rilevare, poi, che non potevano, invece, trovare ingresso i motivi aventi ad oggett reato previsto dall’art. 75 d. Igs. n. 159/2011 (Capo E) poiché estranei al contenuto dell’a appello, giusta quanto previsto dall’art. 606, co. 3, del codice di rito rilevava, nondimen limitatamente alla parte dell’imputazione avente ad oggetto la violazione del precetto “di vi onestamente, di rispettare le leggi e di non dare ragione a sospetti”, al di là dell’e riferimento in rubrica all’ipotesi di cui al comma 1 del citato art. 75, anziché a quella comma 2 – emergendo con chiarezza dalla sentenza di primo grado che il decreto n. 43/09, pure citato nella contestazione, aveva imposto al COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianz speciale di P.S. con obbligo di soggiorno – dirimente appariva l’intervenuta declaratori illegittimità costituzionale della norma incriminatrice nella sua interezza, come dalla senten 25 del 24 gennaio 2019 – dep. il 27 febbraio 2019 della Corte costituzionale, profilo, a dire del Suprema Corte, rilevabile pur in presenza di un ricorso inammissibile.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza in data 27/10/2020, pronunziando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha assol l’imputato dalla imputazione della violazione RAGIONE_SOCIALE prescrizioni di “vivere onestamente, di rispettare le leggi e di non dare ragione a sospetti” di cui al capo E); ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi B) e C) in quanto estinti per prescrizione rideterm la pena in mesi dieci di reclusione così determinata: pena base di anni uno per il reato più gr di cui al capo A), aumentata di mesi uno e giorni quindici per la riconosciuta reci ulteriormente aumentata di mesi uno di reclusione per la continuazione con il reato di cui al c D) e di giorni 15 di reclusione per la continuazione con il reato di cui al capo E), ridott per il rito.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiduci dell’imputato deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in punto di dosimetria del
pena per avere la corte di appello operato l’aumento di gg. 15 di reclusione per il reato di c capo E), pur a fronte dell’annullamento senza rinvio in ordine a tale capo di imputazione.
Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza della censur proposta.
Parte ricorrente non considera che, a seguito dell’annullamento da parte della Corte d RAGIONE_SOCIALEzione, è rimasta ferma la condanna per la ulteriore parte del capo di imputazione sub. E) avente ad oggetto la violazione del divieto “di non rincasare dopo le ore 20.00 e di non uscire la mattina prima RAGIONE_SOCIALE ore 7.00′.
Ne discende la correttezza dell’operato dalla corte territoriale che ha rideterminat pena di gg. 15 di reclusione per il “residuo” segmento di reato di cui il capo E).
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pe condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti d ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022
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