Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 48851 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48851 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME · che ha concluso chiedendo ,k -C) COGNOME ro 0 1-A-k COGNOME ‘
rx.sa–u – udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 21 gennaio 2021 il GUP del Tribunale di Catanzaro – in rito abbreviato – ha affermato la penale responsabilità di COGNOME NOME NOME al reato di cui all’art.650 cod.pen. – così qualificata la or imputazione di cui all’art.75 d.lgs. n.159 del 2011 – con condanna alla pena euro cento di ammenda.
1.1 In fatto, COGNOME NOME, secondo la contestazione sottoposto alla misura d sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, veniva controllato in data 15 febbr 2010 e risultava privo della «carta di permanenza».
In motivazione il GUP afferma che la sottoposizione, dopo un periodo detentivo, del COGNOME alla misura di prevenzione personale è avvenuta in data 26 aprile 20 ed è pacifica la mancata esibizione della carta di permanenza all’atto del contro La originaria qualificazione giuridica, sulla base dei principi affermati da Se 2014 Sinigaglia, è stata variata in quella di cui all’art.650 cod.pen.
Avverso detta sentenza ha proposto atto di appello, qualificato ai sen dell’art.568 comma 5 cod.proc.pen. in ricorso per cassazione, COGNOME NOME.
3.1 L’atto di impugnazione deduce, in sostanza, violazione di legge.
Si rappresenta in particolare che la ‘nuova’ sottoposizione alla misur prevenzione personale (deliberata nel 2010) è avvenuta nel 2017 dopo un lungo periodo detentivo (dicembre 2010/aprile 2017), senza alcuna rivalutazione ex officio della condizione soggettiva di pericolosità.
Era dunque stata prospettata la illegittimità della ‘nuova’ sottoposizione correlata insussistenza del reato, sulla base dei principi affermati dalle Se Unite di questa Corte nella decisione n.51407 del 2018. Si insiste, pertanto simile prospettazione in diritto.
4. Il ricorso è fondato.
4.1 Con la decisione n.51407 del 2018 le Sezioni Unite di questa Corte di legittim hanno affermato che non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inere alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata so per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutaz
dell’attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura.
4.2 Nel caso in esame va rilevato che l’assenza di rivalutazione ex officio della condizione di pericolosità (obbligo derivante dai contenuti di Corte cost. n.291 del 2013, dunque sussistente al momento della scarcerazione del COGNOME), si riflette sulla «validità» della nuova sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Da ciò deriva non solo la insussistenza del delitto di violazione degli obblighi di cui all’art.75 d.lgs. n.159 del 2011 ma anche l’insussistenza della fattispecie di cui all’art.650 cod.pen. (come ritenuta in sede di merito) posto che l’omessa esibizione della carta precettiva è – in ogni caso – una sottospecie di violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente