Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8497 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8497 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI GLYPH ·
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Considerato che il motivo unico del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME – con il quale viene lamentata violazione di legge e vizio di motivazione per non avere considerato la Corte territoriale che la rilevanza penale del reato di cui all’art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 è legata al divieto di associars abitualmente a pregiudicati e, quindi, presuppone rapporti stabili e abituali tra il singolo sottoposto e i pregiudicati – è inammissibile, in quanto in fatto e manifestamente infondato, oltre che riproduttivo di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla sentenza impugnata.
Invero, in detta sentenza si rileva che: – nel caso in esame dalle forze dell’ordine è stato rilevato che in ben cinque diverse occasioni, in un arco di tempo significativamente ristretto (circa otto mesi), COGNOME venne controllato in compagnia di persone attinte da severi precedenti penali; – tra dette occasioni si segnalano quelle del 29 gennaio 2024, in cui l’imputato si tratteneva all’interno di un circolo ricreativo nel quale erano presenti numerosi altri pregiudicati (uno dei quali NOME COGNOME gravato dallo stesso genere di reati – contro il patrimonio – per il quale è stato ripetutamente attinto COGNOME nel tempo); – inoltre quella del 10 maggio 2014 delle ore 20.20, in cui lo stesso si trovava all’interno di autovettura i compagnia di altre due persone, delle quali una di esse, NOME COGNOME, annoverava precedenti penali per furto e rapina (stesso genere di reati per i quali è stato ripetutamente attinto COGNOME nel tempo); – ricorrono, pertanto, nella specie i plurimi e stabili contatti e le frequentazioni con pregiudicati, necessario presupposto per la fattispecie criminosa ravvisata.
Tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici sono, altresì, conformi al dato normativo che si assume violato e alla giurisprudenza di questa Corte che lo interpreta. Si veda per tutte Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942, secondo cui il reato di cui all’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale “di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza”, prevista dall’art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un’abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (fattispecie in cui Suprema Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna che aveva dedotto il carattere non occasionale dei plurimi contatti del ricorrente con pregiudicati (almeno quattro), considerando, oltre al numero degli incontri, il tempo
relativamente concentrato della frequentazione, le modalità attuative, evocative di una precedente programmazione, e la caratura criminale “di non secondaria importanza” dei soggetti frequentati).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.