Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8251 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8251 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della medesima città in data 12/11/2019, con la quale NOME COGNOME è stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Catanzaro, violava le prescrizioni impostegli GLYPH relative al divieto di associarsi abitualmente con soggetti pregiudicati o sottoposti a misure di prevenzione; in particolare, era colto in compagnia, il 12/10/2015 di NOME COGNOME, sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale; il 09/10/2015 di NOME COGNOME, sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale; il 08/07/2015 dei pregiudicati NOME COGNOME e NOME COGNOME; il 02/07/2015 delle pregiudicate NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, sviluppando i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. 159 del 2011, ed illogicità della motivazione. La Corte non ha adeguatamente considerato il fatto che i soggetti in compagnia dei quali l’imputato è stato visto erano suoi farnigliari (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rispettivamente madre, sorella e fratello del prevenuto), o soggetti incensurati (NOME COGNOME); quanto ai contatti con i soggetti non famigliari, gli incontri contestati non rivestono il caratter della abitualità e ripetitività.
I Giudici di merito, inoltre, non hanno fornito alcuna specifica spiegazione circa il grado di consapevolezza, in capo all’imputato, dello status di pregiudicati dei soggetti presumibilmente frequentati.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., e carenza di motivazione.
Ricorrevano i presupposti nel caso di specie per il riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 131 bis cod. pen.; né la Corte ha fornito alcuna specificazione in ordine all’eventuale abitualità del reato, nulla essendo stato riferito in merito ad eventuale commissione da parte del prevenuto di reati della stessa indole. Nel caso di specie, peraltro, i soggetti individuati in compagnia dell’imputato non erano intenti a compiere atti significativi di una propensione criminale.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 99 cod. pen., e carenza di motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva.
Evidenzia in particolare il ricorrente l’insussistenza di qualsiasi percorso argomentativo da parte della Corte d’appello, volto a giustificare la contestazione della recidiva.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La Difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.
Il primo motivo è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.
Va in primo luogo richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il reato di cui all’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui sanziona la violazione, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale, della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone che abbiano subito condanne o siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, ha natura necessariamente abituale e richiede una serialità di comportamenti ovvero una reiterata frequentazione, non potendosi ritenere sufficiente il mero superamento del singolo episodio di contatto (Sez. 1, n. 43858 del 01/10/2013, COGNOME, Rv. 257806; Sez. 1, n. 46915 del 10/11/2009, COGNOME, Rv. 245687; Sez. 1, n. 6767 del 31/05/1996, COGNOME, Rv. 205177).
La nozione di “associazione a pregiudicati” presuppone, infatti, un’unione o un collegamento che non presenti carattere isolato (Sez. , 1, n. 36123 del 30/06/2004, COGNOME, Rv. 229838), mentre l’abitualità è connotata dalla ripetizione nel tempo della medesima condotta vietata (Sez. 1, n. 48686 del 29/09/2015, COGNOME, Rv. 265666). In ragione della natura abituale del comportamento, il contenuto minimo della violazione non può consistere nel mero superamento di un singolo episodio di frequentazione (Sez. 1, n. 47109 del 26/11/2009, COGNOME, Rv. 245882), ma deve tradursi in un numero significativo di condotte reiterative, apprezzabili nel loro univoco significato rivelatore della stabile trasgressione del precetto (Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, COGNOME, Rv. 271902; Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, COGNOME, Rv. 270635).
È, altresì, principio pacifico che l’irrilevanza penale della condotta non può essere desunta dal rapporto di parentela o di affinità intercorrente tra il sorvegliato speciale e i soggetti frequentati, potendo egli, ove ricorrano esigenze lecite, richiedere apposita autorizzazione all’Autorità giudiziaria competente (Sez. 1, n. 5396 del 01/12/2020, dep. 2021, Lanza, Rv. 280974).
Ciò posto, la censura si risolve in una mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, che ha correttamente evidenziato come i contatti intrattenuti dall’imputato con soggetti pregiudicati o sottoposti a misure di prevenzione fossero plurimi e ravvicinati nel tempo. In particolare, risulta accertato che l’imputato veniva sorpre 2 luglio 2015 in compagnia di NOME COGNOME e NOME COGNOME, entrambe pregiudicate; 1’8 luglio 2015 con NOME COGNOME e NOME COGNOME, anch’essi pregiudicati; il 9 ottobre 2015 con NOME COGNOME, destinatario di avviso orale; e il 12 ottobre 2015 con NOME COGNOME, parimenti sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale.
La pluralità degli incontri, la loro ravvicinata successione temporale e la qualità soggettiva delle persone frequentate integrano, pertanto, il requisito dell’abitualità richiesto dalla fattispecie incriminatrice, risultando del tutto ininfluente il rapporto parentela con alcuni dei soggetti menzionati, nonché logicamente desumibile, proprio da tali legami, la consapevolezza in capo all’imputato dello status di pregiudicati degli stessi.
Del pari inammissibile in quanto aspecifico e manifestamente infondato è il secondo motivo.
La Corte territoriale ha motivatamente escluso l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., valorizzando la non lieve entità del fatt desumibile dal numero dei contatti accertati con soggetti pregiudicati o sottoposti a misure di prevenzione e dalla complessiva personalità del prevenuto, già destinatario di misura di prevenzione personale. Trattasi di argomentazione sintetica, logicament coerente e conforme ai principi elaborati da questa Corte, secondo cui la valutazione in ordine alla particolare tenuità dell’offesa implica un apprezzamento complessivo della condotta, non limitato al singolo episodio, ma esteso alle modalità della stessa e al contesto in cui essa si inserisce.
La censura si rivela, peraltro, aspecifica, nella misura in cui si limita a dedurre che la Corte non avrebbe dato conto dell’eventuale abitualità del comportamento ovvero dell’esistenza di precedenti specifici per reati della stessa indole, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha escluso la particolare tenuità del fatto sulla base della valutazione della gravità del fatto, desunta dal carattere reiterato delle violazioni accertate.
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Ne consegue che il motivo si risolve in una mera contrapposizione valutativa, volta a sollecitare una rivalutazione del giudizio di merito non consentita in sede di legittimità, e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
4. Parimenti inammissibile, perché generico, è il terzo motivo.
La censura, formalmente diretta a denunciare carenza di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, si risolve in realtà in una doglianza generica e meramente assertiva, non idonea a scalfire la tenuta logico-giuridica della decisione impugnata.
Va premesso che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, la valutazione in ordine all’applicazione della recidiva costituisce espressione di un giudizio discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti dell manifesta illogicità o della totale assenza di motivazione, non potendo il ricorso per cassazione risolversi in una diversa e alternativa lettura dei medesimi elementi di fatto.
Nel caso di specie, il motivo di appello avverso la sentenza di primo grado era generico, limitandosi a richiamare in modo astratto alcuni principi generali, senza allegare alcun elemento concreto idoneo a fondare una diversa valutazione.
Tale carenza si riproduce integralmente nel ricorso per cassazione, che si limit contestare in termini confutativi la valutazione operata dalla Corte territoriale, senza introdurre alcun dato fattuale specifico né sviluppare una critica puntuale alla motivazione adottata, così da risolversi in una doglianza meramente assertiva e, come tale, inammissibile.
Ne consegue che anche il terzo motivo si pone al di fuori dei limiti del sindacato di legittimità, risolvendosi in una inammissibile sollecitazione a una rivalutazione del giudizio di merito, e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso; tale decisione postula la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché emergendo profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione, di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesZ C n 4 CI) cs-4 57 , ( 7.5 processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
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