Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10989 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10989 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PAOLA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte d’appello di Catanzaro dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevat o che con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME COGNOME per avere violato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (non essendo stato trovato presso la propria abitazione alle ore 21:07 del 7 marzo 2019 e quindi in un orario in cui non gli era consentito di uscire senza autorizzazione) in ordine al reato di cui all’art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011;
Rilevato che con il ricorso, in tre distinti motivi, si deduce la violazione di legge il vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità, alla mancata applicazione degli art. 131bis cod. pen. e 163 cod. pen.
Rilevato che le censure del ricorrente riguardanti l’affermazione di responsabilità quanto al mancato accertamento del funzionamento del citofono da parte degli operanti risultano assolutamente infondate poichØ, in sede testimoniale, i militari dell’Arma che avevano effettuato il controllo aveva confermato il funzionamento di detto apparecchio e che, comunque, avevano piø volte bussato alla porta dell’abitazione dell’odierno ricorrente senza ricevere risposta;
Rilevato , inoltre, che quanto alla mancata applicazione dell’art. 131bis cod. pen. ed alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e di una pena sostitutiva la Corte territoriale, in modo non contraddittorio, ha fondato tale decisione in considerazione dei numerosi precedenti penali, anche specifici, risultanti a carico dell’imputato, assolvendo in tal modo il relativo obbligo motivazionale;
Ritenuto , quindi, che il ricorrente non si confronta con il ragionamento svolto nella sentenza impugnata e che egli, comunque, vorrebbe pervenire ad una diversa (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto a quella coerentemente svolta dalla Corte territoriale per confermare la sussistenza del reato ed il trattamento sanzionatorio fissato in primo grado;
Ritenuto in conclusione che il ricorso Ł inammissibile poichØ le censure in questo esposte, anche tese a sollecitare una diversa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.
2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/03/2026
Il Consigliere estensore