Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51293 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51293 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona nei confronti di
NOME, nato a Camogli il DATA_NASCITA NOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 del Tribunale di Savona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette per l’imputato NOME le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
lette per l’imputato COGNOME NOME le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19/01/2023, il Tribunale di Savona, pronunciando nei confronti di NOME e NOME, imputati, nelle rispettive qualità di delegato del datore di lavoro dell’impresa “RAGIONE_SOCIALE” e di medico competente nominato il 18.12.2006, il primo, della contravvenzione di cui agli artt 168, comma 2, lett. d) e 170, comma 1, lett.a del d.lgs 81/2008 e della contravvenzione di cui agli artt. 18, comma 1, lett. c) e 55, comma 5, d.lgs 81/2008 in combinato con l’art. 41, comma 2, lett. e.ter steso decreto ed il secondo dalla contravvenzione di cui agli artt. 25, comma 1, lett. h) e M, 25, comma 1, lett. a) , 28, comma 2, alinea, 29, comma 1, 41, commi 1 e 2 e 168, comma 2 lett. d) stesso decreto, li assolveva dai predetti reati con la formula perché il fatto non sussiste.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 168, comma 2, d.lgs 81/2008 in relazione col punto primo della sezione Fattori rischi individuali di rischio dell’allegato XXXIII allo stes decreto, in combinato disposto con l’art. 21, primo comma lett m) , 15, primo comma lett. I) e m), 18, primo comma, lett. c), 25, primo comma, lett. a) e b), 41, primo comma, lett. a) secondo comma, lett. a), b), e-ter, sesto comma dello stesso decreto.
Espone che, all’interno del supermercato dell’impresa “RAGIONE_SOCIALE“, i dipendenti adibiti alle mansioni di addetti ai reparti salumeria/gastronomia/panetteria (cd banconisti) svolgevano attività lavorative di movimentazione manuale dei cariche che comportavano un rischio di patologie di lavoro di livello medio o basso da sovraccarico biomeccanico, valutato dallo stesso datore di lavori di livello medio o basso; era stato accertato che NOME, delegato del datore di lavoro dell’impresa “RAGIONE_SOCIALE” non aveva previsto la sottoposizione di detti lavoratori alla sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all’art. 41, comma 2, lett. a),b) e-ter TUSL e che COGNOME NOME, medico competente della predetta impresa, non programmava e non effettuava la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori addetti alla mansione “banconisti”; il Giudice pronunciava sentenza di assoluzione per entrambi gli imputati ritenendo provata la “non doverosità delle visite mediche”, alla luce della classe di rischio attribuita nel DVR ai banconisti; l’assoluzione si fondava su non corretta interpretazione e lettura degli artt. 167 e 168 del d.lgs 81/08, che prevedevano obblighi tassativi organizzati con ordine di priorità, tra i
quali l’obbligo di sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di c all’allegato XXXIII (art 168, comma 2, lett. d), obbligo assoluto.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2. L’art. 41 d.lgs 81/2008, come modificato dal d.lgs n. 106/2009, dispone al comma 1 che “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Il successivo comma 2, prevede che “La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio”. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quell indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; (e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La ratio sottesa all’art. 41 del predetto decreto legislativo è quella di prevenire qualunque forma morbosa provocata dal lavoro ed è mirata alla formulazione di un giudizio di idoneità alle mansioni specifiche che tenga conto di tutte le caratteristiche psico – fisiche del lavoratore confrontate con il peculiare contesto ambientale (Sez.4, n. 19856 del 2020, non massimata).
Tra i casi normativamente previsti in cui deve essere effettuata la sorveglianza sanitaria rientra, in base al disposto dell’art. 168 d.lgs 81/2008, la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
Il precedente art 167 prevede che: 1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsolombari. 2.Ai fini del presente titolo, s’intendono: a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari; b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervova scolari.
L’art 168 d.lgs 81/2008 (rubricato “obblighi del datore di lavoro”) dispone: 1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre i rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’allegato XXXIII, ed in particolare: a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute; b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell’allegato XXXIII; c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’allegato XXXIII; d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali rischio di cui all’allegato XXXIII. 3.Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell’allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle lin guida
3. Secondo il combinato disposto degli artt. 41 e 168, comma 2 lett d), d.lgs 81/2008, dunque, la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata nel caso normativamente previsto della “movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori” (ove non sia possibile ovviare alla stessa con misure organizzative ed
il ricorso a mezzi meccanici appropriati); la sorveglianza sanitaria comprende le viste mediche ed i correlati accertamenti secondo le cadenze e la periodicità di cui al comma 2 dell’art. 41 d.lgs 81/2008 e può essere ulteriormente modulata “sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’alleg XXXIII.
4. L’interpretazione dell’ad 168 d.lgs. 81/08 effettuata dal giudice di merito nella sentenza impugnata non è corretta, in quanto la disposizione di cui all’art. 168, corna 2, lett. d), che dispone al datore di lavoro di sottoporre “i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato XXXIII” impone al predetto un condotta obbligatoria, correlata alla previsione normativa che le attività di “movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori” possono comportare per i lavoratori “rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico”.
Il primo comma della predetta norma, impone chiaramente al datore di lavoro di adottare, in via prioritaria, le misure organizzative necessarie e di ricorrere a mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori, attività che comporta il rischio delle patologie summenzionate.
Ove tanto non sia possibile, il secondo comma della norma fa obbligo al datore di lavoro di adottare le misure organizzative necessarie, di ricorre ai mezzi appropriati e di fornire ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’allegato XXXIII, elencando specificamente, in maniera tassativa e cumulativa, le relative condotte, tra le quali rientra espressamente anche la sorveglianza sanitaria, secondo il disposto di cui all’art. 41 d.lgs 81/2008.
Il solo margine discrezionale, affidato dalla norma al medico competente (e all’organo di vigilanza), attiene alla frequenza della visita periodica, in funzione della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio, che potrà esser ulteriormente modulata, ampliando, ove ritenuto necessario, le cadenze e la periodicità previste da comma 2 dell’art. 41 d.lgs 81/2008.
Va anche ricordato che questa Corte ha affermato, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, che in caso di movimentazione manuale di carichi, il datore di lavoro deve sottoporre il lavoratore a visita medica preventiva e operare una specifica valutazione dei rischi per la sua salute, sia in relazione a patologie che potrebbero derivare dall’attività sia per la verifica delle condizioni di attitudin allo svolgimento della specifica mansione (Sez.4, n. 1465 del 04/10/2018,dep.14/01/2019, Rv.275076 – 01).
La sentenza impugnata è, quindi, viziata dall’erronea interpretazione delle norme summenzionate e va annullata con rinvio al Tribunale di Savona per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Savona, in diversa persona fisica.
Così deciso il 21/11/2023