Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39678 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39678 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino, emessa in data 23 febbraio 2022 nel proc. n. 2021/7869 SIUS, ha rigettato il reclamo presentato da NOME COGNOME in relazione all’ordinanza del magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE che aveva respinto il ricorso-reclamo avverso alcune modalità esecutive del regime di sorveglianza applicatogli per un periodo di mesi sei con decreto del 5 maggio 2021 dal Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) ai sensi dell’art. 14-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario).
In particolare l’COGNOME aveva proposto reclamo avverso l’Ordine NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO del 4 giugno 2021 emaNOME dalla RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui gli vietava di disporre di televisore, fornello, RAGIONE_SOCIALE moka, d pentolame, dello specchio, delle ante del mobilio e di ogni altra forma di soprammobile deducendo che si trattava di restrizioni non giustificabili con le esigenze di ordine e sicurezza, chiedendo al contempo che gli fossero restituiti tali beni tra i quali il tavolino per uso PC a lui normalmente in uso e che venisse eliminata la chiusura del blindo 24 ore su 24 non prevista dal decreto applicativo del D.A.P.
Secondo il Tribunale di sorveglianza di Torino, l’applicazione del regime RAGIONE_SOCIALE sorveglianza particolare di cui all’art. 14-bis ord. penit. nei confronti di NOME COGNOME, nei termini confermati e richiamati dal magistrato di sorveglianza anche in relazione a un’omologa precedente decisione del Tribunale di sorveglianza, si giustificava, come motivato nello stesso provvedimento applicativo di cui si riportano ampi stralci, in ragione dell’atteggiamento offensivo, violento e fortemente oppositivo che il detenuto aveva assunto nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e delle sue proteste intramurarie, costanti e reiterate nel tempo – attestate dalle quarantuno sanzioni disciplinari irrogate al reclamante nell’arco temporale compreso tra il 19 gennaio 2021 e il 22 marzo 2021 – che avevano determiNOME una situazione di instabilità permanente all’interno RAGIONE_SOCIALE stessa struttura penitenziaria, che aveva indotto il D.A.P. a ritenere sussistenti le condizioni previste dalle lettere a), b) e c) dello stesso art. 14-bis ord. penit.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, con il ministero del difensore di fiducia, censurando con un unico motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 14-bis, ultimo comma, e 14-quater, comma 4, ord. penit., con ric:hiesta di annullare il provvedimento impugNOME.
Rappresenta il ricorrente che le richieste del detenuto riguardavano, non già le restrizioni specificamente previste nel decreto applicativo del regime RAGIONE_SOCIALE sorveglianza particolare, ma quelle aggiunte arbitrariamente dalla direzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ovvero il divieto di uso del tavolino per il computer, del fornellino
per riscaldare cibi e bevande e RAGIONE_SOCIALE W per motivi di studio, tutti oggetti che non erano stati usati ovvero era impossibile – con riferimento alla TV fissata al muro come strumenti di offesa.
Il AVV_NOTAIO generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, inammissibile.
L’art. 14-bis ord. penit. prevede la possibilità di sottoporre al regime RAGIONE_SOCIALE sorveglianza particolare, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore, ogni volta, a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati: a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l’ordine negli istituti; b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati; c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello sta di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.
L’ordinanza genetica e il provvedimento emesso in sede di reclamo hanno fatto puntuale richiamo a una serie di condotte tenute dal ricorrente, idonee a fondare il giudizio di pericolosità formulato a suo carico nel provvedimento applicativo del D.A.P. Considerati detti fatti, connotati da evidente gravità, il Tribunale d sorveglianza ha coerentemente ritenuto corretto che siano state adottate misure di particolare rigore finalizzate a evitare che il detenuto potesse nuovamente porre in essere azioni destabilizzanti, mettendo a repentaglio la sicurezza all’interno dell’Istituto, con manifesti intralci al regolare svolgimento delle attività trattamenta
A fronte di tale valutazione, congruamente motivata, la difesa ha opposto, un ricorso generico, rivalutativo e non autosufficiente, poiché non è stato neanche allegato il decreto applicativo del D.A.P. nel quale si assume che non siano stati ricompresi i divieti di cui si denuncia l’arbitrarietà.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata si sottrae a qualsiasi censura, in questa sede prospettabile solo per violazione di legge, avendo il Tribunale dato conto dei gravi comportamenti ascritti al detenuto, palesemente ritenuti di gravità tale da giustificare, anche sul piano RAGIONE_SOCIALE proporzione tra violazioni accertate e misure restrittive applicate, l’adozione del regime di rigore, specificamente finalizzata a garantire il mantenimento dell’ordine e RAGIONE_SOCIALE sicurezza dell’Istituto. Del pari, quanto alla congruità delle prescrizioni adottate, le doglianze si configurano come insuperabilmente generiche, non essendo stato dedotto, in relazione al provvedimento applicativo non allegato, alcun profilo di sproporzione o di incongruità riferito a singole prescrizioni, sicché anche le sopra richiamate deduzione difensive, impedendo qualunque scrutinio e non denunciando specifiche violazioni di legge, devono ritenersi inammissibili.
Dalle considerazioni ora esposte deriva l’inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, nonché, per i profili di colpa connessi alla proposta impugnazione (Corte cosi:. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende che si stima equo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente