Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9993 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9993 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GAETANO DI GIURO NOME COGNOME CARMINE RUSSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Lecce il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 17/07/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17 luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il decreto emesso dal RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria il 15 maggio 2025, con cui era stata disposto nei confronti del reclamante, detenuto presso la Casa di reclusione di Spoleto, il regime della sorveglianza particolare di cui all’art. 14bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) per la durata di tre mesi.
Il regime della sorveglianza particolare previsto dall’art. 14bis Ord. pen. era stato applicato a NOME COGNOME sul presupposto della sua pericolosità sociale, che si riteneva dimostrata dalla circostanza che il detenuto, che scontava la pena di trent’anni di reclusione per un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per i connessi reati, la cui scadenza veniva individuata nella data del 25 gennaio 2028, era stato trovato in possesso di un telefono cellulare. In conseguenza di tale condotta, accertata il 21 marzo 2025, ritenuta pregiudizievole per la sicurezza interna ed esterna dell’istituto penitenziario, il 27 maggio 2025 veniva irrogata al detenuto la sanzione dell’esclusione dalle attività ricreative e sportive intramurarie per la durata di 15 giorni, che si accompagnava all’imposizione di alcune limitazioni riguardanti la vita carceraria del reclamante, tra cui il divieto di usare nella camera di detenzione la televisione e il fornellino scaldavivande.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, proponeva ricorso per cassazione, articolando due, correlate, censure difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 14bis e 14ter Ord. pen., conseguente al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva ritenuto dimostrata la pericolosità sociale di
NOME COGNOME – sulla scorta di due episodi verificatisi nelle date del 4 ottobre 2024 e del 21 marzo 2025 – trascurando di considerare che le vicende penitenziarie presupposte non erano state ancora definite, risultando pendenti le impugnazioni proposte dal ricorrente, delle quali la decisione censurata non faceva menzione.
Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 14bis e 14ter Ord. pen., conseguente all’imposizione del divieto di utilizzare la televisione e il fornellino scaldavivande nella camera di detenzione di COGNOME, derivante dall’applicazione del regime della sorveglianza particolare controverso, nell’imporre il quale non era stata effettuata alcuna valutazione delle situazione di pericolo effettivo connesse all’impiego di tali strumenti.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME Ł fondato nei termini di seguito indicati.
Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva ritenuto dimostrata la pericolosità sociale di NOME COGNOME, alla luce di due episodi verificatisi nelle date del 4 ottobre 2024 e del 21 marzo 2025, senza considerare che le vicende penitenziarie presupposte non erano state ancora definite, risultando pendenti le impugnazioni proposte dal ricorrente, delle quali la decisione censurata non fa menzione.
Occorre premettere che nel provvedimento censurato si fa esclusivo riferimento alla condotta intramuraria del 21 marzo 2025, per effetto della quale era stata irrogata al detenuto la sanzione dell’esclusione dalle attività ricreative e sportive intramurarie per la durata di 15 giorni, con la conseguenza che su di essa occorre concentrare il giudizio relativamente alla censura difensiva.
Tanto premesso, deve osservarsi che sulle ragioni che imponevano l’applicazione del regime della sorveglianza particolare di cui all’art. 14bis Ord. pen. al ricorrente, in conseguenza dell’episodio controverso, il Tribunale di sorveglianza di Perugia si Ł soffermato con argomenti congrui e immuni da censure.
Si Ł evidenziato, in proposito, che NOME COGNOME, che scontava la pena di trent’anni di reclusione per un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per i connessi reati, presso la Casa di reclusione di Spoleto, il 21 marzo 2025 era stato trovato in possesso di un telefono cellulare. A seguito di tale comportamento intramurario veniva irrogata al detenuto la sanzione dall’esclusione dalle attività ricreative e sportive intramurarie per la durata di 15 giorni con l’imposizione di alcune limitazioni riguardanti la sua vita carceraria, la cui applicazione si riteneva giustificata dalla circostanza che la condotta controversa era ritenuta pregiudizievole per la sicurezza interna ed esterna dell’istituto penitenziario.
Il giudizio formulato dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, dunque, appare adeguato al disvalore della condotta intramuraria posta in essere da COGNOME e al suo vissuto criminale, sui quali si Ł soffermato il Tribunale richiamando gli atti posti a fondamento della sanzione disciplinare irrogata il 27 maggio 2025. La congruità del giudizio censurato Ł desumibile dal passaggio del provvedimento impugnato, esplicitato a pagina 2, in cui si evidenzia che l’episodio controverso Ł «certamente allarmante e giustifica l’applicazione della misura prevista dall’art. 14 bis o.p., per la sua finalità preventiva, a garanzia dell’ordine interno ed esterno dell’istituto, rispondendo la stessa ad una forma individualizzata di cautela
fondata sulla personalità del soggetto, come delineata dalla posizione giuridica e dal comportamento tenuto in istituto».
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
Deve, invece, ritenersi parzialmente fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente all’imposizione del divieto di utilizzare la televisione e il fornellino scaldavivande nella camera di detenzione, nell’imporre il quale non Ł stata effettuata alcuna valutazione delle situazione di pericolo effettivo connesse all’impiego di tali strumenti.
3.1. Si consideri, innanzitutto, che il Tribunale di sorveglianza di Perugia si Ł soffermato correttamente sul divieto di utilizzare la televisione nella camera di detenzione, effettuando delle valutazioni che appaiono congrue ed esenti da censure motivazionali, correlando la misura all’impiego che il detenuto avrebbe potuto effettuare di tale elettrodomestico.
A pagina 2 del provvedimento impugnato, in particolare, si afferma, con argomenti non illogici e non censurabili in questa sede processuale, che il divieto di utilizzare la televisione nella camera di detenzione, che trae origine dalla sua condizione di elevata pericolosità sociale, Ł giustificato dalla circostanza che erano «ben possibili manomissioni del cavo di alimentazione del televisore e dell’entrata USB che possono prestarsi a scopi illeciti».
3.2. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, invece, non si Ł soffermato, nemmeno per relationem , sul divieto di utilizzare il fornellino scaldavivande, applicato a NOME COGNOME in sede di imposizione del regime della sorveglianza particolare di cui all’art. 14bis Ord. pen.
Si Ł trascurato, in questo modo, di considerare che tale divieto Ł stato oggetto di una specifica censura, prospettata, in via subordinata, con il reclamo proposto avverso il decreto applicativo del regime della sorveglianza particolare di cui all’art. 14bis Ord. pen., emesso dal RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria il 15 maggio 2025.
Su questo profilo censorio, sul quale si riscontra una carenza assoluta di motivazione, si impone una verifica adeguata, finalizzata ad accertare se il divieto di utilizzare il fornellino scaldavivande, tenuto conto della elevata pericolosità sociale del detenuto, possa dirsi indispensabile per consentire l’attività di controllo intramurario imposta ex art. 14bis Ord. pen.
Queste ragioni inducono a ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso, limitatamente al divieto di utilizzare il fornellino scaldavivande alla quale conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.
Le considerazioni esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Perugia, limitatamente alla richiesta presentata da NOME COGNOME di usare il fornellino scaldavivande nella sua camera di detenzione.
Il ricorso, nel resto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta d’uso di un fornellino scaldavivande con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Perugia.
Rigetta nel resto il ricorso. Così Ł deciso, 13/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME