Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4563 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4563 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COGNOME il 28/09/1973
avverso l’ordinanza del 12/07/2024 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sept4e le conclusioni del PG tiLL GLYPH e…(;) 0
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 12 luglio 2024, il Tribunale di Catania ha respinto la richiesta di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. disposta con decreto del Tribunale della medesima città in data 15 marzo 2021 nei confronti di NOME COGNOME
Contro tale provvedimento quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sia il vizio di violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 4 del d.lgs n. 159 del 2011 in relazione all’art. 1 del predetto decreto, sia la mancanza di motivazione.
Con memoria del 10 ottobre 2024, il difensore di fiducia del ricorrente, Avv.to NOME COGNOME ha dato atto che, con provvedimento notificato il 24 settembre 2024, è stata disposta la cessazione degli obblighi imposti con la misura applicata, sicché è venuto meno l’interesse al ricorso e, pertanto, ha dichiarato di rinunciarvi.
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Occorre premettere che non è stata validamente formalizzata la rinuncia posto che il difensore, procuratore speciale del ricorrente, non risulta fornito del relativo potere in quanto con la procura speciale in atti NOME COGNOME ha conferito al predetto Avvocato esclusivamente il potere di proporre ricorso per cassazione e non anche quello di rinunciarvi. Ed invero, la rinuncia all’impugnazione è un atto processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione, una volta che l’atto sia pervenuto alla cancelleria dell’ufficio giudiziario. GLYPH L’atto, GLYPH non costituendo l’espressione dell’esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale munito, quindi, di idonea procura ad hoc. (Sez. U., n. 18 del 5 ottobre 1994 e da ultimo, Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, COGNOME, Rv. 285663-01).
Alla luce di tali principi, nel caso in esame la rinuncia al ricorso per cassazione formulata dal difensore privo di procura speciale non può, quindi, ritenersi valida (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266244 – 01).
Ciò posto deve rilevarsi, in ogni caso, il sopraggiunto difetto di interesse del ricorrente posto che dal contenuto dell’atto depositato dal difensore risulta, peraltro, che NOME COGNOME, dal 24 settembre 2024, non è sottoposto alla misura di prevenzione di cui al ricorso. Ne deriva, dunque, che non sussiste l’interesse richiesto dalla legge quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione posto che, a norma dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., esso deve sussistere, oltre che al momento della proposizione dell’impugnazione,
anche in quello della sua decisione e deve configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale ed essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare. Tale interesse, pertanto, sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (così, in motivazione, Sez. 1, n. 29202 del 23/05/2013, Maida, Rv. 256792 – 01).
Alla lce di siffatte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Roma, 12 novembre 2024
CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE