Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38774 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38774 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/09/2023 del Tribunale del riesame di Ancona letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona che ha confermato quella genetica con la quale il GIP del medesimo Tribunale aveva applicato all’indagato la misura custodiale per i reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 90- 61 bis cod. pen. e 73 d.P.R. cit., rispettivamente contestati ai capi a), 41), 42) e 43) dell’imputazione, e ne chiede l’annullamento per i motivi di seguito illustrati.
1.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 191 cod. proc. pen. e art. 6 CEDU in relazione all’utilizzabilità delle comunicazioni SKY ECC e vizi della motivazione sul punto.
Denuncia l’apparenza e la mancanza di motivazione per essersi il Tribunale limitato ad aderire al recente orientamento giurisprudenziale, senza tener conto delle puntuali deduzioni difensive con le quali si allegava la sentenza del Tribunale distrettuale di Berlino, che aveva deferito alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la questione di nullità degli O.E.I. con i quali erano state acquisite dall’autorità giudiziaria francese le chat Encrochat per violazione della normativa comunitaria e si argomentava sui profili di concreto pregiudizio ravvisabili nelle modalità di estrapolazione dei dati. Il Tribunale ha omesso di confrontarsi con i tre profili di censura esposti nel ricorso con i quali si deduceva: 1) l’imprescindibile conoscenza delle modalità di acquisizione dei dati da parte dell’autorità giudiziaria straniera, atteso che l’utilizzabilità degli stess subordinata all’accertamento da parte del giudice italiano delle norme e dei principi fondamentali dell’ordinamento; 2) l’impossibilità di assolvere l’onere di allegazione imposto alla difesa per evidenziare l’atto straniero viziato, la natura del vizio e la valenza probatoria se gli atti investigativi compiuti all’estero non sono esaminabili dalla difesa; 3) non può affermarsi con certezza che le chat acquisite dall’autorità straniera siano documenti se non se ne conoscono le modalità acquisitive.
Il ricorrente non ritiene condivisibile l’orientamento seguito dal Tribunale, reputando necessaria la conoscenza delle modalità di acquisizione della messaggistica perché funzionale al controllo del procedimento acquisitivo nell’ottica dell’art. 191 cod. proc. pen. Sostiene che l’orientamento richiamato nell’ordinanza impugnata tenta di superare l’ostacolo frapposto dagli argomenti prima indicati solo in base al mezzo utilizzato per il reperimento dei dati ovvero l’O.E.I.; ribadisce che la presunzione di legittimità del mezzo istruttorio assunto all’estero è solo relativa e che il materiale probatorio acquisito in Francia potrebbe essere utilizzato in Italia a condizione che l’autorità giudiziaria francese abbia assunto le chat scambiate su SKY ECC nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento, ma ciò presuppone la conoscenza delle modalità di acquisizione dei dati: tuttavia, se la difesa non è posta nella condizione di verificare la correttezza del procedimento acquisitivo, si verifica una nullità per violazione del diritto di difesa e nel caso di specie non sono state rivelate le modalità di acquisizione e decriptazione della messaggistica con conseguente impossibilità di esercitare il contraddittorio e il diritto di difesa.
1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all’aggravante della transnazionalità per avere il Tribunale reso una motivazione apparente, omettendo ogni indicazione in
relazione al distinto gruppo organizzato e all’attività criminale posta in essere da tale gruppo in più di uno Stato, trattandosi di indagine necessaria per escludere l’immedesimazione, ostativa al riconoscimento dell’aggravante. Le argomentazioni rese dal P.m. prima e poi dal GIP e dal Tribunale provano solo contatti tra soggetti dimoranti in nazioni diverse, senza individuare un gruppo diverso da quello per cui opererebbe l’indagato, dimostrando solo l’esistenza di referenti esteri con ruolo di intermediari, incaricati di reperire fonti approvvigionamento non individuate, senza accertare se fossero stabili e se i venditori costituissero un diverso gruppo organizzato.
1.3. Il procedimento veniva rinviato a seguito della rimessione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione della questione relativa alla utilizzabilità delle chat acquisite con nuovo ordine europeo di indagine.
1.4. Con atto del 7 agosto 2024 il difensore, munito di procura speciale, ha depositato dichiarazione di rinuncia all’impugnazione per sopravvenuta mancanza di interesse, atteso che la questione posta con il primo motivo è stata risolta dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23756 del 29/02/2024, dep. 14/06/2024, COGNOME ed altri, e quella posta con il secondo motivo è stata risolta dal G.u.p. che con sentenza del 26 luglio 2024 ha escluso l’aggravante speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse.
L’imputato, tramite il difensore munito di procura speciale, ha, infatti, dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse, essendo state definite nelle more entrambe le questioni poste nel ricorso come indicato nell’atto di rinuncia.
La rinuncia all’impugnazione ne determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591 lett. d) cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità non consegue, tuttavia, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non essendo la sopravvenuta carenza di interesse a lui imputabile per le ragioni esposte, sicché non è configurabile un’ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Sorti, Rv. 286244).
Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694), la nozione di “carenza d’interesse sopraggiunta” va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante o perché la
stessa ha già trovato concreta attuazione o in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso.
Rientrando il caso in esame in dette ipotesi, all’inammissibilità del ricorso non consegue alcuna conseguenza sfavorevole per il ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 5 settembre 2024
Il consigliere COGNOMECOGNOMENOME> nsore
Il Presidente