Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5816 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5816 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 16/01/2025
R.G.N. 38004/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a San Martino Valle Caudina il 10/10/1979 avverso l’ordinanza del 16/10/2024 del GIP del TRIBUNALE di BENEVENTO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 16 ottobre 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, quale giudice dell’esecuzione, ha rideterminato in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.445,00 di multa, in applicazione dell’istituto di cui all’art. 442, comma 2bis , cod. proc. pen., la pena inflitta a NOME COGNOME con la sentenza n. 27/2023 emessa con rito abbreviato in data 08 febbraio 2023 e divenuta definitiva in data 26 maggio 2023.
Il giudice ha precisato che, con tale sentenza, al reato contestato Ł stato ritenuto unito per continuazione quello giudicato con una precedente condanna, e la pena Ł stata determinata ritenendo piø grave il reato di cui alla condanna già definitiva, sanzionato con la pena di sei anni di reclusione ed euro 30.000 di multa, pena alla quale era stata perciò applicata l’ulteriore pena di anni uno di reclusione ed euro 5.000 di multa, per una sanzione complessiva pari a sette anni di reclusione ed euro 35.000 di multa. La riduzione di un sesto prevista all’art. 442, comma 2bis cod. proc. pen. porterebbe la pena per il delitto in questione, originariamente indicata in anni quattro di reclusione ed euro 17.334,00 di multa, ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.445,00 di multa, ma poichØ tale pena Ł stata già ridotta a quella di un anno di reclusione ed euro 5.000 di multa, applicata a titolo di aumento per continuazione, l’applicazione dell’istituto richiesto non comporta, in realtà, alcun beneficio.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME a mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione.
La sentenza n. 27/2023 emessa con rito abbreviato in data 08 febbraio 2023 e divenuta definitiva in data 26 maggio 2023, riconosciuta la continuazione tra il reato contestato e quello già giudicato con una precedente condanna, aveva irrogato la pena di un anno di reclusione ed euro 5.000 di multa quale aumento sulla sanzione irrogata con la precedente condanna. Il giudice dell’esecuzione, pur ritenendo sussistere i presupporti per l’applicazione della riduzione di un sesto prevista dall’art. 442, comma 2bis , cod. proc. pen., non ha applicato tale riduzione alla pena concretamente irrogata, bensì ha ridotto la pena che astrattamente sarebbe stata irrogata, se non fosse stata riconosciuta la continuazione con il precedente reato.
Tale decisione Ł del tutto immotivata e in contrasto con la norma, la quale stabilisce che la riduzione deve essere effettuata sulla pena concretamente irrogata, nonchØ con il principio del favor rei , avendo il giudice stesso riconosciuto che la sua decisione non apporta alcun beneficio al condannato.
Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria depositata in data 05 dicembre 2024 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione, avendo ottenuto, nelle more, la rideterminazione della pena nei termini richiesti, rendendo così l’impugnazione priva di interesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sopravvenuta carenza di interesse alla sua trattazione.
Lo stesso ricorrente ha precisato, con la memoria successivamente depositata, di avere ottenuto, dopo la presentazione del ricorso, un nuovo calcolo della pena da espiare, che accoglie di fatto le sue eccezioni ed elimina le conseguenze negative del provvedimento impugnato.
Tale circostanza fa venire meno il suo interesse ad una decisione nel presente procedimento, avendo egli già ottenuto la riduzione della pena originariamente richiesta, e di fatto negata dal provvedimento impugnato.
La declaratoria di inammissibilità per la causa indicata esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., trattandosi di una carenza di interesse sopravvenuta, non imputabile a colpa del ricorrente. Questa Corte ha infatti stabilito che «In tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato nØ al pagamento delle spese processuali, nØ al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza» (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549).
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
Così Ł deciso, 16/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME