Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31126 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31126 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE, nato in Senegal il 12/06/1966, avverso la sentenza del 08/01/2025 del Giudice di pace di Empoli. Letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8 gennaio 2025 il Giudice di pace di Empoli condannava NOME COGNOME alla pena di € 5.000 di ammenda, riconoscendolo responsabile del reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che gli era stato contestato «perchØ si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle norme del T.U.I.; accertato in Empoli il 31.12.2023».
La sentenza valorizzava la deposizione di NOME COGNOME all’epoca dei fatti in servizio presso il Nucleo forestale di Empoli, dalla quale si evinceva che il Kaire veniva identificato il 31 dicembre 2023 in occasione di un controllo operato presso una vigna sita in Empoli, località INDIRIZZO: i verbalizzanti accertavano, in particolare, che l’imputato era in possesso di un documento di identità scaduto ed era privo di un permesso di soggiorno, risultando unicamente che nel suo interesse era stata presentata una domanda di emersione dal lavoro irregolare, rigettata dalla competente prefettura.
Il primo giudice riteneva, pertanto, integrato il reato in contestazione, poichØ «l’imputato mai ha avuto un permesso di soggiorno, circostanza evidentemente allo stesso nota quando era stato sottoposto al controllo il 31.12.2023», e reputava insussistenti gli estremi della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, «atteso che dal 2022 ad oggi il suddetto non ha regolarizzato la propria posizione al fine di permanere sul territorio italiano».
Il difensore di fiducia del COGNOME, Avv. NOME COGNOME ha impugnato l’indicata sentenza, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge.
Con il primo motivo deduce che l’imputato aveva presentato in data 28 luglio 2020 richiesta di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; che non Ł mai stato acquisito il provvedimento di rigetto della richiesta, nØ risulta che lo stesso sia mai stato notificato al Kaire; che nel corso del dibattimento erano state prodotte le buste paga ed i documenti attestanti la regolarità contributiva ed il rinnovo del contratto di assicurazione; dunque, «l’imputato ha dato prova di una causa di giustificazione della presenza sul territorio nazionale: la presenza dello straniero non era irregolare, ma il soggetto era in attesa della regolarizzazione della propria posizione. Al contrario, la circostanza che fosse stato adottato un provvedimento di rigetto dalla Prefettura Ł stata meramente dichiarata dall’agente della Forestale e il provvedimento non Ł stato mai prodotto in giudizio, nØ Ł stato dimostrato che sia stato regolarmente notificato all’interessato», dovendosi peraltro ritenere, in ossequio a quanto previsto dall’art. 21 bis legge 7 agosto 1990, n. 241, che la mancata comunicazione abbia in ogni caso determinato l’inesistenza, l’invalidità o comunque l’inefficacia dell’atto.
Con il secondo motivo si duole della ritenuta insussistenza dell’ipotesi di particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che avrebbe dovuto essere riconosciuta in considerazione della tenuità dell’offesa e della minima intensità della colpevolezza, poichØ il NOME «si era trattenuto in Italia con la consapevolezza che il suo datore di lavoro aveva presentato nel suo interesse la domanda di emersione (cd. sanatoria) e durante la permanenza nel nostro Stato ha comunque sempre svolto regolare attività lavorativa agricola, dimostrata dal fatto di essere stato rinvenuto dalla Forestale al lavoro nei campi anche il giorno di fine anno. Lo svolgimento regolare del lavoro, la regolare contribuzione ricevuta, il versamento dei contributi INPS sono tutti elementi di fatto che la motivazione doveva valutare quali indice di una ridotta – se non assente – offesa rispetto all’interesse tutelato dalla sanzione penale. Al pari della scemata intensità della consapevolezza data dalla rappresentazione della possibilità di sanare la propria posizione mediante il procedimento amministrativo di cd. sanatoria».
3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il primo motivo ricorso, essendo stato accertato che il ricorrente non era in possesso di un regolare permesso di soggiorno (osserva, in proposito, che «il riferimento alla richiesta di emersione del lavoro irregolare inoltrata dal datore di lavoro a suo tempo Ł irrilevante ai fini della prova dell’avvenuto rilascio di un regolare permesso di soggiorno»), ed accogliersi il secondo motivo, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata, attesa «la possibilità di configurare in concreto la causa di improcedibilità di cui all’art. 34 del d.l.vo n. 274 del 2000, stante la regolare attività lavorativa svolta dal ricorrente e la possibilità di configurare un giustificato motivo alla luce delle circostanze concrete evidenziate nel ricorso, per cui la motivazione adottata appare carente».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Il primo motivo di ricorso Ł infondato: al di là del denunciato travisamento della documentazione prodotta (l’imputato ha formulato domanda di emersione dal lavoro irregolare solo in data 28 luglio 2020, e non anche per gli anni 2021 e 2022: in relazione a questi ultimi sono stati prodotti nel corso del giudizio di primo grado i contratti di rinnovo dell’assunzione – cd. modello Unilav – e le buste paga rilasciate al Kaire), il reato in contestazione risulta perfettamente integrato in conseguenza della accertata illegalità della permanenza del Kaire sul territorio dello Stato, poichØ egli non era in possesso, rectius non Ł mai stato in possesso di un permesso di soggiorno; quanto alla domanda di emersione del lavoro regolare presentata ai sensi dell’art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, occorre limitarsi a rilevare che la sentenza impugnata ha dato atto, sulla base delle deposizioni del verbalizzante, che essa Ł stata «rigettata dalla Prefettura» (cfr. pag. 2), che il ricorrente non ha in alcun modo documentato, e neppure dedotto, che detta circostanza non risponda al vero, ed altresì che Ł del tutto irrilevante la circostanza che non sia stata acquisita la prova della notifica al ricorrente del provvedimento di rigetto in questione.
Anche il secondo motivo di ricorso Ł infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «L’istituto dell’esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, previsto in materia di procedimento dinanzi al giudice di pace, Ł applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato» (Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, Ortega, Rv. 279642 – 01).
La particolare tenuità del fatto di cui all’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere riconosciuta in presenza di condotte non particolarmente gravi, tali da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata, e, dunque, ogni volta che sussistano l’esiguità del danno o del pericolo, l’occasionalità della condotta antigiuridica ed il modesto grado di colpevolezza, indici che devono essere congiuntamente considerati in riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive e non all’astratta fattispecie (cfr. Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015, La Greca, Rv. 265143 – 01).
Trattandosi di statuizione che implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, essa sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.
Nel caso in esame l’illecito, come sinteticamente ma ineccepibilmente rilevato dal primo giudice, si Ł protratto per un lungo arco di tempo, sicchØ non può ritenersi modesta l’incisione del bene giuridico protetto, nØ può ritenersi occasionale la condotta antigiuridica, rimanendo a tal fine neutri, a fronte di una pluriennale illecita permanenza nel territorio dello Stato, gli elementi valorizzati nel ricorso dal difensore dell’imputato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 10/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME