Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6076 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6076 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1631/2025
NOME COGNOME
Relatore –
UP – 13/11/2025
NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d’appello di Torino
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ dei ricorsi.
1.COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, con unico atto a firma del comune difensore, per lÕannullamento della sentenza del 2 luglio 2025 della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza del 27 marzo 2024 del Tribunale di Torino, da loro impugnata, ha ridotto la pena rideterminandola nella misura di quattro mesi di arresto ciascuno, confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 loro ascritto perchŽ, in concorso tra loro, quali destinatari dellÕordinanza n. 33 del 23 marzo 2021 emessa dal Sindaco di Piossaco ai sensi dellÕart. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 cit., non avevano provveduto, nel termine
assegnato (trenta giorni dalla notificazione), alla rimozione e al corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali, anche pericolosi, consistenti in parti di auto, latte contenenti presumibilmente vernici, sacchi di immondizia e parti in plastica, che erano stati abbandonati/depositati in modo incontrollato sul terreno di loro proprietˆ. Il fatto è contestato come commesso in Piossaco (TO) il 25 aprile 2021.
1.1.Con il primo motivo deducono lÕinosservanza della legge penale e il vizio di motivazione carente e illogica. Affermano che in appello avevano lamentato che lÕordinanza sindacale era illegittima perchŽ emessa senza essere stati informati dellÕavvio del procedimento (che era stato aperto su istanza di un privato) e si dolgono del fatto che la questione è stata liquidata dai Giudici territoriali con affermazione (la mancanza di prova della lesione dei propri diritti conseguente alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo) che si risolve nella assegnazione agli imputati di un onere di .
1.2.Con il secondo motivo deducono la carenza e il vizio logico della motivazione in ordine al diniego dellÕapplicazione della causa di non punibilitˆ per speciale tenuitˆ del fatto di cui allÕart. 131-bis cod. pen. nonostante la natura non abituale del reato contestato, il fatto che successivamente avevano provveduto a rimuovere i rifiuti e la circostanza che avessero sporto denunzia contro ignoti per i danni e gli incendi avvenuti nella loro proprietˆ.
1.3.Con il terzo motivo deducono la carenza e il vizio logico della motivazione in relazione al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e alla mancata applicazione di una pena ancor più mite.
2.I ricorsi sono inammissibili.
3.Osserva il Collegio:
3.1.il primo motivo è manifestamente infondato;
3.2.è sufficiente evidenziare che i ricorrenti non hanno mai impugnato lÕordinanza sindacale, con conseguente irrilevanza dei vizi procedurali dedotti siccome sanati – appunto – dalla mancata impugnazione del provvedimento certamente non emesso in assoluta carenza di potere;
3.3.in ogni caso, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio (che deve essere ribadito) secondo il quale, ai fini dell’eventuale disapplicazione, da parte del giudice penale, dell’atto amministrativo non è sufficiente la mera deduzione dell’omessa comunicazione dell’avvio del relativo procedimento, essendo, piuttosto, necessario prospettare l’incidenza di tale omissione sulla tutela
dei diritti soggettivi interessati dall’atto che si assume illegittimo (nella specie, ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti non ottemperata), nel senso che essa abbia impedito di rappresentare nella sede amministrativa competente circostanze in grado di rilevare sul corretto esercizio, oggettivo o soggettivo, del potere (Sez. 3, n. 16350 del 11/02/2021, Cattelan, Rv. 281035 – 01);
3.4.si tratta di insegnamento che costituisce pratica declinazione di quello reiteratamente sostenuto secondo il quale, in tema di smaltimento dei rifiuti, la sanzione di cui all’art. 50, comma secondo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, per violazione dell’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, va applicata a chiunque non ottemperi a tale ordinanza e che sia stato nella stessa individuato quale responsabile dell’abbandono dei rifiuti o proprietario del terreno, indipendentemente dalla effettivitˆ di tale qualifica. Compete in tal caso ai soggetti interessati, al fine di evitare di rendersi responsabili dell’inottemperanza in questione, l’ottenimento dell’annullamento del provvedimento sindacale o la dimostrazione in sede penale dell’assenza della ritenuta condizione soggettiva onde determinare la disapplicazione dell’atto da parte del giudice ordinario (Sez. 3, n. 31003 del 10/07/2022, Viti, Rv. 222421 01; Sez. 3, n. 39430 del 12/06/2018, COGNOME, Rv. 273840 – 01);
3.5.stante la diversitˆ di giurisdizione, lÕassenza di una pregiudiziale amministrativa e, anzi, lÕautonomia del giudice penale che deve risolvere, ancorchŽ in via incidentale, ogni questione (anche amministrativa) dalla quale dipende lÕapplicazione della legge penale (art. 2 cod. proc. pen.), nulla impedisce al destinatario dellÕordinanza di cui allÕart. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, di provare in sede penale la mancanza dei presupposti che legittimano lÕadozione dellÕordinanza e dunque di far valere quel diritto al contraddittorio negato in sede amministrativa;
3.6.la Corte di appello ha negato lÕapplicazione della causa di non punibilitˆ per particolare tenuitˆ del fatto in considerazione della quantitˆ e natura dei rifiuti depositati, del lungo tempo trascorso dalla scadenza del termine entro cui adempiere (oltre due anni dopo), della mancanza di prova della totale rimozione dei rifiuti;
3.7.si tratta di argomenti negletti dai ricorrenti che si limitano a dedurre lÕadempimento postumo dellÕordinanza senza nulla aggiungere sui tempi e sulla completezza dellÕadempimento stesso;
3.8.il che rende generico il motivo;
3.9.secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altres’ quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicchŽ è inammissibile il ricorso per cassazione
quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non pu˜ ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validitˆ del ricorso per cassazione non è, perci˜, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell’impugnazione, ma è altres’ necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificitˆ e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificitˆ dei motivi non pu˜ essere stabilito in via generale ed assoluta, dall’altro, esso esige pur sempre – a pena di inammissibilitˆ del ricorso – che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico RAGIONE_SOCIALE prime. é quindi onere del ricorrente, nel chiedere l’annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti – s’intende – RAGIONE_SOCIALE censure di legittimitˆ (cos’, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014);
3.10.anche il terzo motivo è inammissibile;
3.11.la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione dei plurimi precedenti penali degli imputati e del fatto che per due anni sono rimasti indifferenti allÕordinanza, rimasta – come detto – inadempiuta per due anni;
3.12.si tratta di motivazione che sfugge al sindacato di legittimitˆ rendendo inammissibile il motivo sul punto;
3.13.ed invero, nel motivare il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, COGNOME, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, COGNOME, Rv. 214570). Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimitˆ, purchŽ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dellÕesclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
3.14.nŽ merita censure la decisione della Corte di appello di dimezzare la pena irrogata in primo grado applicando comunque una pena superiore al minimo edittale ma inferiore al medio, sul rilievo della quantitˆ dei rifiuti e della vita anteatta dei ricorrenti;
3.15.è noto che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. espressamente richiamati nel caso di specie sotto il profilo della gravitˆ oggettiva del reato e della capacitˆ a delinquere dei ricorrenti (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596).
4.Alla declaratoria di inammissibilitˆ dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE. Cos’ deciso in Roma, il 13/11/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME