Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50775 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50775 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Gissi il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 06-02-2023 della Corte di appello di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di fiducia dell’imputato, che ha concluso riportandosi motivi di ricorso.
E
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 maggio 2019, il Tribunale di Vasto, per quanto in questa sede rileva, condannava NOME COGNOME, con i doppi benefic legge, alla pena di anni 1, mesi 4 e giorni 20 di reclusione, in quanto ri colpevole dei reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli comma 1 lett. a) e comma 2 del d. Igs. n. 152 del 2006 (capo A), e art. 674 c pen. (capo B), fatti accertati in Gissi il 16 febbraio 2017 e contestati all’i per avere, quale titolare dell’omonima ditta individuale esercente attività ed effettuato un’attività di raccolta, depoCOGNOME incontrollato e smaltimento di rif pericolosi (cui veniva appiccato il fuoco) provenienti anche da scarti di lavoraz su un terreno di proprietà di COGNOME COGNOME in zona Piano dell’Ospedale di provocando emissioni gas e fumo idonei a molestare le persone residenti ne pressi, come i componenti della famiglia COGNOME.
Con sentenza del 6 febbraio 2023, la Corte di appello di L’Aquila, parziale riforma della pronuncia del G.U.P., dichiarava non doversi procedere confronti dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 674 cod. pen. (ca quanto alla residua imputazione di cui al capo 1, rideterminava la pena in an e mesi 4 di reclusione, confermando nel resto la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di appello abruzzese, NOME tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevand motivi.
Con il primo, la difesa censura, sotto il profilo del vizio di motivazion conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, osservando che la Cor territoriale avrebbe mancato di confrontarsi con le doglianze difensive particolare rispetto a tre temi: a) la riqualificazione della condotta di cui capo di imputazione; b) la sussistenza nel caso di specie di un depo temporaneo; e c) il presunto abbruciamento dei materiali; in ordine al pr aspetto, si osserva che il primo giudice aveva indebitamente qualificato il come depoCOGNOME incontrollato di rifiuti, applicando la previsione di cui all’art. bis comma 2 del d. Igs. n. 152 del 2006, in ragione del fatto che il depoCOGNOME è creato un funzione della successiva combustione illecita materialmente esegui dal coimputato COGNOME, ma tale riqualificazione si pone in contrasto con gli dell’istruttoria dibattimentale, riportati nel ricorso, da cui è emersa la presenza di un depoCOGNOME di rifiuti abbandonati, perché i materiali rinvenuti non non erano stati lasciati in maniera disordinata e promiscua, ma erano s palesemente staggiti in considerazione del loro codice di appartenenza, mentre sacchi di colore bianco era stato depositato solo EPS (polistirene espa sintetizzato), provenendo i materiali staggiti dal vicino cantiere edile COGNOME stava eseguendo la ristrutturazione di un immobile.
In ordine al secondo tema, è stata rimarcata nel caso di specie configurabilità di un depoCOGNOME temporaneo, atteso che i materiali di risulta ristrutturazione erano stati collocati in vista del loro successivo smaltimento loro abbruciamento; quanto al terzo tema, si sottolinea che l’abbruciamento stato talmente minimo da non poter essere certamente funzionale all’eliminazion di tutto il materiale rinvenuto in loco, venendo in rilievo un “fuocherello” di 50 centimetri quadrati di superfice, relativo solo a buste di carta per il cem
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sussistendo nel caso di specie tutti i pre richiesti dall’art. 131 bis cod. pen., venendo in rilievo una condotta non abituale e non potendosi sottacere che i materiali bruciati altro non erano che sacchet carta, in quantità peraltro non qualificabile come rilevante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richi sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risult processuali.
Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decis impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precl sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, COGNOME, 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, COGNOME, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006 n. 37006, COGNOME, Rv. 235508).
Va ribadito, a tale propoCOGNOME, che, anche a seguito delle modifiche dell 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risul processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6, n.27429 d 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diver parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. Rv. 234148).
La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell’assen quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle
della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realt appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongru tra loro, oppure inconciliabili, infine, con “atti del processo”, specificamente i dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionam svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale, nel valutare la richiesta di applicazione della ca esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità, rimarcand gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo delle moda della condotta, in ragione della quantità e della natura dei materiali illecit smaltiti.
Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell’esclusione della causa di non pun per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 1 cod.pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018 Rv.273678 – 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 – 01).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 23/11/2023