Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16174 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16174 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Andora, nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 23/02/2023 del tribunale di Savona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME, letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Savona condannava COGNOME NOME in ordine al reato di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) del Dlgs. 152/06.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME , tramite il difensore di fiducia, ha proposto atto di appello presso la Corte di appello di Genova, sollevando cinque motivi di impugnazione.
Deduce con il primo, l’errata applicazione della legge in ordine al reato contestato e la errata ricostruzione dei fatti. Si sostiene che la fattispeci
contestata si applicherebbe solo a soggetti svolgenti attività imprenditoriale, per cui il ricorrente in assenza di tale qualità e quale autore di una condotta occasionale non poteva essere ritenuto responsabile.
Con il secondo rappresenta l’errata ricostruzione dei fatti avendo il giudice attribuito alla contestata combustione di un sacchetto di plastica un carattere di nocività in assenza di tale dimostrazione atteso che la combustione del sacchetto non sarebbe stata neppure inclusa nel capo di imputazione e non vi sarebbe prova della sua presenza nel falò realizzato.
Con il terzo motivo deduce il vizio di erronea applicazione della legge in relazione all’art. 131 bis cod. pen. atteso che l’esclusione della fattispecie sarebbe conseguente al pur avvenuto riconoscimento di un cumulo di modeste dimensioni ed a una positiva condotta susseguente al reato del ricorrente, a fronte di un ritenuto carattere nocivo della combustione di un sacchetto di plastica pur in assenza di tale materiale sul fuoco e senza l’analisi del contenuto dello stesso, senza che poi la ritenuta pericolosità di realizzati fumi nocivi possa farsi discendere dalla mera percezione di odore sgradevole.
Con il quarto motivo deduce l’errata applicazione della legge stante il diniego della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., nonostante l’avvenuta applicazione delle attenuanti generiche.
Con il quinto motivo rappresenta l’errata applicazione della legge a fronte della esclusa applicazione dell’attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen, non essendosi considerato l’atteggiamento collaborativo dell’imputato e la sua incensuratezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va premesso che il ricorrente ha proposto avverso la sentenza impugnata, non appellabile a fronte della intervenuta condanna alla sola pena dell’ammenda, un atto formale di appello. Al riguardo deve rammentarsi che secondo il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997 (dep. 26/01/1998 ) Rv. 209336 – 01 COGNOME; in tal senso, tra le altre, anche sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017 (dep. 16/05/2018) Rv. 273149 01 COGNOME; sez. 2, n. 47051 del 25/09/2013 Rv. 257481 – 01 Ercolano.), «in tema di impugnazioni, il precetto di cui al 5^ comma dell’art. 568 c.p.p., secondo cui l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l’erronea attribuzione del nomen iuris non può pregiudicare l’ammissibilità di quel
t
mezzo di impugnazione di cui l’interessato, ad onta dell’inesatta ‘etichetta’, abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all’appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all’uopo predisposto dall’ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell’interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica ope iudicis, ma di una infondata pretesa da sanzionare con l’inammissibilità». In altri termini, la conversione è ammessa quando il mezzo di impugnazione corrisponda, ad onta dell’erronea indicazione del nomen iuris, alla effettiva volontà dell’interessato e non anche quando quest’ultimo abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, dovendo in quest’ultimo caso dichiararsi inammissibile l’impugnazione. Nel caso in esame, per il relativo contenuto, comprensivo di motivi che rimandano almeno prima facie formalmente anche a vizi di violazione di legge, l’atto di impugnazione può essere previamente qualificato da questa Corte quale ricorso per cassazione.
Con riguardo al primo motivo si rileva preliminarmente che all’imputato è stata contestata l’illecita attività di gestione di rifiuti, consistita smaltimento mediante incenerimento, attività ricondotta alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1. Tale disposizione sanziona penalmente chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216. Le sanzioni, pecuniarie e detentive, sono indicate in modo diverso in relazione alla natura dei rifiuti illecitamente gestiti prevedendo così la pena alternativa, peraltro in misura minore, con riferimento ai rifiuti non pericolosi e quella congiunta, in misura maggiore, per i rifiu pericolosi. La disposizione, come è evidente, non effettua alcuna distinzione dei rifiuti oggetto di illecita gestione in ragione della loro origine (urbani o specia considerando esclusivamente la loro classificazione in base alle caratteristiche di pericolosità. Tra le attività di gestione illecita è contemplato, come già osservato, anche lo smaltimento. Tanto precisato, deve altresì premettersi che la disposizione di cui al comma 1 dell’ articolo 256 in contestazione, è riferita a condotte compiute da “chiunque” e rispetto ad essa questa Corte ha evidenziato
GLYPH
(,
che il reato di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dall’ar 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tra cui rientra anche la specifica condotta di smaltimento in contestazione, non ha natura di reato proprio, realizzabile dai soli soggetti esercenti professionalmente un’attività di gestione di rifiuti, ma costituisce un’ipotesi di reato comune, che può essere commesso da chiunque svolga tale attività di fatto o in modo secondario, purché non del tutto occasionalmente, e che, per la sua natura istantanea, si perfeziona anche con una sola delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice. (Fattispecie relativa a rifiuti speciali, in cui la Corte ha escluso l’occasionali dell’attività per la natura e la quantità dei rifiuti, destinati ad essere interrati un mezzo meccanico in un fondo preso in affitto, nonché per il coinvolgimento nell’attività di due persone) (Sez. 3 – n. 4770 del 26/01/2021 Rv. 280375 – 01). In tale prospettiva, il ricorso ,nella misura in cui si evidenzia una condotta di un privato del tutto occasionale, rispetto alla quale nulla si specifica in sentenza nel senso della non occasionalità della condotta, concentrandosi, piuttosto, il giudice, nella descrizione di un falò, all’interno di un orto dell’imputato, da una parte, di materiale vegetale ritenuto lecito e, dall’altra, di un modesto quantitativo di rifiuti domestici (quali ciabatte, carte e un sacco di plastica) appare fondato. E rende pleonastico l’esame delle ulteriori censure.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio dinnanzi al tribunale di Savona.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Savona in diversa composizione fisica.
Così deciso, il 10/04/2024.