Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50774 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50774 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 03-04-2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al secondo e al terzo motivo, con rigetto del ricorso quanto al primo motivo.
Lette per l’imputato le conclusioni scritte del difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 3 aprile 2023, NOME COGNOME veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 4.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256, comma 1 lett. a) del d. Igs. n. 152 del 2006, a lui contestato perché, quale rappresentante della sua ditta di giardinaggio, utilizzando l’autocarro Fiat targato TARGA_VEICOLO, sversava senza autorizzazione, all’interno di un’area boschiva sito in località Masseria Ferrata, sito di interesse comunitario “Monte Tifata”, speciali non pericolosi consistenti in residui vegetali provenienti dall’atti giardinaggio; fatto accertato in Caserta il 17 aprile 2021.
2. Avverso la sentenza del Tribunale sammaritano, COGNOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi
Con il primo, la difesa censura la formulazione del giudizio d colpevolezza sotto il profilo della inosservanza della legge penale e d mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, osservan che, a fronte del fatto storico processualmente accertato, costituito dall’ sversamento avvenuto il 17 aprile 2021, deve ritenersi insussistente l’eleme costitutivo del reato, costituito dall’attività di sversamento, che presupp continuità e la non unicità della condotta, dovendosi considerare che al ulteriore episodio è stato contestato al ricorrente, sebbene questi sia attenzionato anche nei mesi successivi all’unico fatto accertato.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il vizio di motivazione dell sentenza impugnata rispetto all’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., avendo il Tribunale rimarcato le qualità personali dell’imputato, che tuttavia non rileva fini della diversa valutazione dell’occasionalità del fatto e dell’entità del da
Con il terzo motivo, infine, si contesta il mancato riconoscimento de beneficio della non menzione, che era stato invocato dalla difesa, avendo Tribunale riconosciuto la sola sospensione condizionale, senza illustrare le rag per cui non è stato riconosciuto anche il beneficio ex art. 175 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Secondo il tenore della contestazione, al COGNOME è stata contestata l’att illecita dì smaltimento di rifiuti attuata mediante sversamento di rifiuti speci pericolosi costituiti da residui vegetali provenienti da un’attività di giardina assenza della prescritta autorizzazione. Il Tribunale ha ritenuto integrato il contestato, in aderenza alle risultanze istruttorie, implicitamente esclud l’occasionalità della condotta in ragione della circostanza che trattavasi di a
professionale svolta dal ricorrente (manutenzione di giardini) e che tale att era stata posta in essere in più di un’occasione (pp 2 e 3 della sen impugnata). Rispetto a tale percorso argomentatìvo, il ricorrente propone censur generiche perché prive di confronto critico con le argomentazioni contenute nell sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della cr argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, cfr Sez.6, n.20377 de 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), nonchè orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, prec sede di legittimità.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale, nel valutare la richiesta di applicazione della causa di esclu della punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità, rimarcando la gravità del fatto base di una valutazione in senso negativo delle modalità detta condotta, realizz in maniera non occasionale nell’esercizio di un’attività professionale.
Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell’esclusione della causa di non pun per particolare tenuttà del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione ch conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 1 cod.pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018 Rv.273678 – 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 – 01).
3. E, invece, fondato il terzo motivo di ricorso.
Nella sentenza impugnata, pur avendo il difensore dell’imputato formulato specifica richiesta di concessione dei benefici di legge in sede di conclusioni, vengono esplicitate le ragioni per le quali l’imputato, al quale è stato conce beneficio della sospensione condizionate detta pena, non è stata ritenu meritevole anche dell’invocato beneficio della non menzione della condanna.
Va ricordato che la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefic della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole concessione dell’uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell’al oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del benefi negato (cfr. Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, Rv. 281787).
Il silenzio della decisione sul tema del beneficio in questione v parzialmente l’atto decisorio e tale omissione comporta l’annullamento sul pun della sentenza impugnata; ai sensi dell’art. 624 coc.proc.pen. va dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabi dell’imputato.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo al riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellari giudiziale. Dichiara inammissibili nel resto il ricorso. Visto l’art. 624 c.p.p. d la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della pe responsabilità dell’imputato.
Così deciso il 23/11/2023