Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 49493 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49493 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PALESTRINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il PG in persona del Sostituto Procuratore NOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore l’avvocato COGNOME del foro di ROMA, in difesa del ricorrente COGNOME NOME che ha insistito nell’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 12 dicembre del 2022, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 589, comma 1 e 2, cod. pen., in danno di NOME COGNOME, commesso in Roma il 29 agosto 2011.
Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale, ricostruito nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. L’imputato, alla guida dell’autocarro Iveco, percorrendo INDIRIZZO con provenienza da INDIRIZZO, giunto all’altezza del INDIRIZZO, aveva compiuto manovra di svolta a sinistra per immettersi nell’area di parcheggio; dal lato opposto era giunta l’autovettura Renault Clio condotta da NOME COGNOME, con a bordo il marito NOME COGNOME, seguito da un motociclo condotto da NOME COGNOME; questi aveva intrapreso una manovra di sorpasso dell’autovettura che lo precedeva e si era trovato dinanzi all’autocarro in fase di svolta; la vittima aveva tentato un’azione frenante, ma aveva perso il controllo del mezzo che si era coricato su un lato, scarrocciando fino all’impatto con l’autocarro. Il conducente del motociclo era deceduto sul colpo.
All’imputato, quali addebiti di colpa, sono stati contestati la violazione dell norme sulla circolazione stradale ed in particolare degli artt. 154 e 145 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo di difensore, formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità dell’imputato e alla mancata configurazione del caso fortuito o forza maggiore.
Il difensore, incontestata la dinamica del sinistro, così come supra ricostruita, osserva che la Corte di Appello, da un lato avrebbe ritenuto COGNOME responsabile per non aver dato la precedenza, non già al motociclo, bensì all’autovettura che precedeva il motociclo, nascondendolo; dall’altro avrebbe ammesso che COGNOME aveva forzato i tempi della svolta, anticipando il veicolo che giungeva in senso opposto e calcolando di avere effettivamente tempo e modo di evitarlo, ma era stato spiazzato dal sopraggiungere del motoveicolo della vittima, prima occultato dalla vettura della COGNOME. In definitiva- osserva il difensore- nella stes impostazione della Corte, la manovra di COGNOME era considerata legittima e corretta in quanto si dava atto che egli si era regolato sulla velocità e sulla distanza dell’autovettura di COGNOME, ma era stato spiazzato dall’improvvisa comparsa sul
campo del motociclo in fase di sorpasso ad alta velocità. Avendo la Corte appurato che il motociclo era nascosto dietro l’autovettura nel momento in cui COGNOME si stava accingendo ad effettuare manovra di svolta a sinistra ed era comparso improvvisamente, avrebbe dovuto assolvere l’imputato, GLYPH riconoscendo che l’impegno della strada da parte del GLYPH motociclo era stata imprevedibile ed imprevista, ovvero aveva integrato un’ipotesi di caso fortuito. COGNOME non avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere del sinistro con il motociclo, per non avere dato la precedenza alla autovettura Clio, in quanto l’interazione camion- auto era del tutto estranea e svincolata dall’interazione camion-motociclo.
La Corte sarebbe incorsa in contraddizione anche nell’ affermare che COGNOME non aveva rispettato il diritto di precedenza nei confronti dell’auto di COGNOME e ne contempo nell’evidenziare che egli aveva forzato i tempi della svolta anticipando il veicolo, ma solo dopo essersi accertato di avere effettivamente tempo e modo di evitarlo. La stessa teste COGNOME aveva dichiarato nel processo di primo grado ed in appello che la manovra del camion non aveva creato per lei alcuna situazione di pericolo. In conclusione, il sinistro non era addebitabile, neppure a titolo di concausa, alla condotta di COGNOME, ma semmai ad una tragica fatalità o meglio al caso fortuito costituito dalla involontaria presenza della autovettura Clio che, in uno stato di visibilità già compromesso a causa del buio, aveva costituito ostacolo visivo sia per il conducente del camion, sia per il motociclista.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della interruzione del nesso causale per effetto dell’omesso uso del casco da parte della vittima, quale causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento morte. La Corte di Appello aveva dato atto che il motociclista, in stato di ebbrezza per la ingestione di alcolici (tasso alcolemico accertato pari a 0,85 g/I), stava viaggiando ad una velocità superiore ai limiti vigenti in loco e, comunque, eccessiva in ragione della scarsa visibilità e senza casco (tale ultima circostanza indicata solo come verosimile dai giudice era in realtà certa, posto che il teste di polizia giudiziaria aveva confermato che il ic era stato trovato a terra ancora allacciato e integro): sulla base di ta dati, essendo stata la morte determinata da politraunnatismo corporeo a prevalente estrinsecazione cranica, la Corte avrebbe dovuto concludere che l’evento aveva avuto quale causa esclusiva il mancato uso del casco da parte della vittima.
Le parti, in esito alla discussione orale, hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo, con il quale si censura la ritenuta sussistenza del nesso di causa fra la condotta dell’imputato e l’evento, da ricondursi piuttosto al caso fortuito, è manifestamente infondato.
La Corte di Appello, in continuità con la sentenza di primo grado, ha osservato che la condotta colposa dell’imputato (consistita nell’aver svoltato senza accertarsi di non creare pericolo per gli altri ut-enti della strada e nel non avere concesso il diritto di precedenza ai mezzi che provenivano da destra e, dunque, anche al motociclo) era stata causale rispetto al sinistro, pur a fronte del concorso di colpa della vittima che stava viaggiando a velocità sostenuta, in stato di ebbrezza e verosimilmente senza casco. COGNOME, che pur aveva visto sopraggiungere l’autovettura Renault Clio, aveva svoltato senza concedere la precedenza confidando di riuscire, data la distanza, a passare con una manovra repentina, ma nel frattempo in fase di sorpasso era giunto il motociclo, al quale aveva creato una turbativa rivelatasi fatale. La Corte si è anche soffermata sul c.d, giudizio controfattuale, osservando che se COGNOME, così come imponeva la regola cautelare violata, prima di svoltare, si fosse assicurato che la strada nell’opposto senso di marcia fosse sgombra, l’evento non si sarebbe verificato: COGNOME, avendo percepito il sopraggiungere del veicolo condotto da COGNOME, avrebbe dovuto fermarsi e concedergli la precedenza per potersi sincerare che la corsia di marcia opposta fosse libera e intraprendere la manovra di svolta.
2.1. Il percorso argomentativo adottato è coerente con le risultanze di fatto riportate (peraltro non contestate), non illogico e rispettoso dei principi che governano il nesso causale anche in tema di circolazione stradale.
In tema di delitti colposi, per stabilire la sussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto attivo e l’evento, occorre verificare la sussistenza non solo della causalità della condotta (ossia la dipendenza dell’evento dalla condotta in cui quest’ultima si ponga quale condicio sine qua non, in assenza di decorsi causali alternativi eccezionali, indipendenti e imprevedibili), ma altresì la sussistenza della causalità della colpa, intesa come introduzione da parte del soggetto agente del fattore di rischio poi concretizzatosi con l’evento, posta in essere attraverso la violazione RAGIONE_SOCIALE regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quel rischio (Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016, COGNOME, Rv. 266645). Non ogni evento verificatosi può essere ricondotto alla condotta colposa del soggetto agente, ma solo quello che sia collegato causalmente alla violazione della specifica regola cautelare (Sez 4. n. 40050 del 29/03/2018, COGNOME, Rv
273870). Il giudice, dunque, non può limitarsi ad accertate il nesso di casualità materiale tra condotta ed evento dato, ma deve anche accertare quale sia il rischio che la norma cautelare violata è intesa a scongiurare, o, in altri termini, se la regola cautelare violata era volta a scongiurare un evento del tipo di quello verificatosi ed ancora se il rispetto della regola cautelare, ovvero il comportamento alternativo lecito, sarebbe valso ad evitare l’evento con un giudizio di alta probabilità logica ( c.d. giudizio controfattuale) , secondo il dictum RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, COGNOME, Rv. 261105 e RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 30328 del 10/07/2002, COGNOME, Rv. 222138.
2.2. Ciò premesso nel caso di specie, come osservato dai giudici di merito, / le regole cautelari violate dal ricorrente, ovvero quella che impone ai conducenti che intendono eseguire una manovra per voltare a destra o a sinistra di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi (art. 154 CdS) e quella che impone di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra (art. 145 CdS) sono volte proprio ad evitare eventi del tipo di quello verificatosi. ; GLYPH , ,? , 1 t ,–,-i Laddove l’imputato avesse ps GLYPH ette regole, ovvero si fosse fermato, prima di effettuare la svolta a sinistra, GLYPH in modo da lasciare passare l’autovettura procedente nell’opposto senso di marcia, avrebbe evitato anche l’impatto con il motociclo condotta dalla vittima in fase di sorpasso di detta autovettura.
Neppure può assumere rilievo la circostanza per cui l’imputato aveva calcolato di essere in grado di effettuare la manovra di svolta in sicurezza rispetto alla autovettura condotta da COGNOME. Principio consolidato, infatti, è quello per cui, in tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio senza diritto di precedenza può invocare, come esimente di responsabilità per il sinistro causato, la precedenza cronologica, cosiddetta “di fatto”, a condizione che sussistessero le condizioni per effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione (Sez. 4, Sentenza n. 53304 del 29/09/2016, COGNOME, Rv. 268691; Sez. 4, Sentenza n. 38671 del 28/09/2009, COGNOME, Rv. 244886), rischio che deve essere inteso come riferito a tutti i mezzi che possano provenire dalla direzione opposta. Contrariamente a quanto asserito nel ricorso, la condotta di guida di COGNOME, in violazione RAGIONE_SOCIALE su indicate regole cautelari, non doveva essere valutata solo nella interazione con l’auto condotta da COGNOME, bensì anche nella interazione con tutti i mezzi che provenivano dalla stessa direzione.
Infine, priva di qualsiasi fondatezza è la doglianza per cui nel caso di specie l’incidente avrebbe dovuto essere addebitato al caso fortuito. In proposito, basti osservare che il caso fortuito consiste in quell’avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto e non può i t.i.
alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all’attività psichica dell’agente (Sez. 4, n. 6982 de/ 19/12/2012, dep. 2013, Rv. 254479) e che nei casi in cui l’accadimento, pur se eccezionale, ben poteva in concreto essere previsto ed evitato, non è possibile parlare di caso fortuito in senso tecnico. In nessun caso, dunque, a fronte della violazione da parte del soggetto agente di regole cautelari volte a prevenire eventi del tipo di quelli verificatisi, la condotta, pur imprudente della vittima può essere qualificata come caso fortuito.
La considerazione appena sviluppata porta a ritenere manifestamente infondato anche il secondo motivo con cui si sostiene che la condotta della vittima, consistita nel non avere indossato il casco, avrebbe interrotto il nesso causale fra la condotta e l’evento.
Il principio generale è quello per cui, in tema di circolazione stradale la condotta colposa della vittima può valere ad interrompere il nesso causale solo quando sia qualificabile come atipica ed eccezionale e non possa perciò ritenersi prevedibile (Sez. 4, n. 10676 del 11/02/2010, Esposito, Rv. 246422). Coerentemente si sostiene che il principio dell’affidamento nell’altrui corretto agire trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità in base alle circostanze del caso concreto ( Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, COGNOME, Rv. 265981; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, COGNOME, Rv. 269997; Sez. 4, n. 46818 del 25/6/2014, COGNOME, Rv. 261369).
Nel caso di specie, i giudici di merito, coerentemente con tali principi, hanno affermato che la condotta della vittima, imprudente sotto più profili, poteva valere ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, ma non poteva essere considerata imprevedibile nel senso anzidetto e comunque non poteva valere ad interrompere il nesso di causa di un evento, origiNOME dalla condotta di guida dell’imputato in violazione di regole cautelari volte a prevenire eventi quale quello in concreto realizzato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Deciso in Roma lì 8 novembre 2023