Silenziatore Parte di Arma: la Cassazione Fa Chiarezza
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha consolidato un importante principio giuridico in materia di armi: il possesso illegale di un silenziatore costituisce reato, poiché tale dispositivo è classificato come silenziatore parte di arma. Questa decisione chiarisce che la sua natura non è cambiata nemmeno a seguito delle recenti modifiche legislative, che non lo includono tra le “componenti essenziali” di un’arma. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia e le sue conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un uomo, condannato nei primi due gradi di giudizio per la detenzione di tre silenziatori di fattura artigianale. Le prove a suo carico erano significative: la polizia giudiziaria, durante le indagini, aveva trovato sui suoi fucili da caccia una filettatura sulla canna, perfettamente idonea a montare i dispositivi. Inoltre, le immagini riprese da una video-trappola lo avevano immortalato mentre, in compagnia di altri cacciatori, esercitava l’attività venatoria utilizzando un fucile dotato proprio di silenziatore. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la natura di “parte di arma” dei silenziatori e lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo su tutta la linea le argomentazioni della difesa. I giudici hanno ritenuto i motivi del ricorso generici e volti a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di legittimità. La Corte ha confermato la correttezza della sentenza d’appello, sia per quanto riguarda la qualificazione giuridica del silenziatore, sia per il diniego dei benefici di legge.
Le Motivazioni: Perché il Silenziatore è Parte di Arma?
Il cuore della decisione risiede nella qualificazione giuridica del silenziatore. La Cassazione ha ribadito, richiamando un suo precedente specifico (sentenza n. 28593 del 2022), che il silenziatore continua a costituire una “parte di arma” da applicare su armi da fuoco. La sua detenzione illegale, pertanto, integra un reato. 
I giudici hanno spiegato che è irrilevante la mancata inclusione del silenziatore nell’elenco delle “componenti essenziali” dell’arma (come canna, carcassa, castello, ecc.), contenuto nell’art. 1-bis del D.Lgs. 527/1992. La nozione di “parte di arma” è più ampia e comprende tutti quei dispositivi destinati a essere montati su un’arma per modificarne le caratteristiche, come appunto il silenziatore, che ne attenua il rumore. 
Inoltre, la Corte ha convalidato la decisione dei giudici di merito di negare le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. Tale scelta non era basata solo sull’assenza di elementi favorevoli, ma anche sulla particolare gravità della condotta e sulla personalità negativa dell’imputato. Egli, infatti, aveva esercitato l’attività venatoria in modo illegale in più occasioni: all’interno di un’area protetta, di notte, servendosi di silenziatori e in compagnia di altri soggetti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida l’orientamento della giurisprudenza sulla pericolosità intrinseca dei silenziatori e sulla necessità di punirne la detenzione illegale. La pronuncia chiarisce in modo definitivo che la qualifica di silenziatore parte di arma non è venuta meno con le riforme legislative recenti. Per i cittadini, il messaggio è inequivocabile: possedere un silenziatore senza la dovuta autorizzazione è un reato grave, equiparato alla detenzione di parti di armi da guerra. La decisione sottolinea anche come la valutazione della gravità di un reato non si fermi al singolo atto, ma consideri il contesto complessivo, incluse le modalità dell’azione (come la caccia di frodo notturna) e la personalità del reo, fattori che possono precludere l’accesso a benefici come le attenuanti generiche.
 
Un silenziatore è considerato legalmente una ‘parte di arma’ anche se non è elencato tra le componenti essenziali definite dalla legge?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che il silenziatore è a tutti gli effetti una ‘parte di arma’, la cui detenzione illegale costituisce reato. La sua mancata inclusione nell’elenco delle componenti essenziali è irrilevante ai fini della qualificazione giuridica.
Per quale motivo al ricorrente sono state negate le attenuanti generiche e la sospensione della pena?
I benefici sono stati negati a causa della particolare gravità della sua condotta e della sua personalità negativa. Nello specifico, l’imputato aveva esercitato l’attività venatoria illegale in più occasioni, in un’area dove era rigorosamente vietata, di notte, utilizzando silenziatori e agendo in gruppo.
Quali prove sono state decisive per accertare l’uso dei silenziatori da parte dell’imputato?
Le prove decisive sono state duplici: in primo luogo, la presenza di una filettatura sulle canne dei suoi fucili, idonea a montare i silenziatori; in secondo luogo, le immagini di una video-trappola che lo avevano filmato, insieme ad altri cacciatori, mentre utilizzava un fucile dotato di silenziatore.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3521 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3521  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MONTECATINI VAL DI CECINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta da! Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Ritenuto che tutti i motivi posti da NOME COGNOME a soste dell’impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.
1.1. I primi due motivi, reiterando rilievi già disattesi con argomentazioni illogiche e giuridicamente ineccepibili, finiscono con il sollecitare, attr censure in larga parte generiche, apprezzamenti di merito, estranei al giudizi legittimità, da sovrapporre a quelli della sentenza impugnata.
Plausibilmente, la natura di “silenziatori di fattura artigianale” dei t rinvenuti nella disponibilità dell’imputato è stata desunta dalla presenza canna dei fucili di sua pertinenza di una filettatura idonea a consentire inserimento nonché dalle immagini riprese dalla video trappola che avevan consentito di filmare più cacciatori, tra cui COGNOMECOGNOME che esercitavano l’a veNOMEria con un fucile dotato di silenziatore. Trattasi di circostanze positiva accertate da personale di polizia giudiziaria particolarmente esperto che ne av dato atto nelle informative in atti, utilizzabili per la decisione in ragìone del del rito abbreviato.
1.2. Il secondo ed il quarto motivo sono manifestamente infondati.
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio enunciat dalla giurisprudenza di questa Corte in forza dei quale il silenziatore an seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104 continua a cost “parte di arma” da applicare sulle armi da fuoco, la cui detenzione illegale in reato, restando irrilevante la mancata inclusione di tale peculiare dispositivo componenti essenziali dell’arma elencate nell’art. 1-bis, lett. b), d.lgs. 30 di 1992, n. 527 (Sez. 1, n. 28593 del 07/04/2022, COGNOME, Rv. 283358 – 01).
1.3. Il quinto motivo è aspecifico, è interamente versato in fatto.
Il ricorrente non si confronta criticamente con la motivazione con cui la Co di appello ha giustificato il diniego dei benefici delle circostanze att generiche e della sospensione condizionale della pena valorizzando non sol l’assenza di elementi favorevoli, ma anche la particolare gravità della condot la personalità negativa dell’imputato, il quale aveva esercitato l’attività ve in più occasioni all’interno di un luogo dove era rigorosamente vietata e per d servendosi di silenziatori, di notte ed accompagnandosi ad altri cacciatori .
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 7 dicembre 2023.