Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33153 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33153 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA GLYPH
Deposii-Izta nCanceller;a
27 F CO. 2E24
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Sava il DATA_NASCITA
IL
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avverso la sentenza del 14/04/2023 del Tribunale di Brindisi
ini
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 14 aprile 2023, il Tribunale di Brindisi ha dichiarato la penale responsabilità di NOME COGNOME per le contravvenzioni di cui all’art. 55, comma 5, lett. e), del d.lgs. n. 81 del 2008 in relazione al(‘art. 18, comma 1, lett. g), del medesimo d.lgs., e di cui all’art. 159, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2008, in relazione all’art. 112 medesimo d.lgs., e, unificati i reati per continuazione, lo ha condannato alla pena di 3.200,00 euro di ammenda.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, NOME COGNOME, quale legale rappresentante della ditta “RAGIONE_SOCIALE“, in data 7 febbraio 2018, avrebbe omesso di inviare due suoi dipendenti alla visita medica prevista per l’idoneità alle mansioni assegnate, e, in relazione a lavori edili concernenti una palazzina, avrebbe allestito un ponteggio privo dei requisiti minimi di sicurezza.
Ha presentato ricorso avverso la sentenza del Tribunale indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, avendo riguardo alla mancata assoluzione dal reato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ovvero alla mancata pronuncia di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione.
Si deduce che non è emersa alcuna prova dimostrativa della responsabilità dell’imputato, oltre ogni ragionevole dubbio, in relazione ai fatti contestati. osserva come non è stato dimostrato che: a) i dipendenti corressero rischi tali da far attivare il dovere, da parte dell’imputato, di sottoporli preventivamente a visit medica; b) la durata del rapporto di lavoro tra i due dipendenti e l’imputato si fosse protratta per un periodo di tempo tale da far sorgere l’obbligo, a carico di quest’ultimo, di predisporre programmi di sorveglianza sanitaria.
Si deduce, altresì, che i giudici hanno illegittimamente omesso di dichiarare l’intervenuta prescrizione dei fatti in contestazione, nonostante la richiesta ad essi rivolta in sede di discussione. Si precisa, sul punto, che i fatti sono stati commessi in data 7 febbraio 2018 e, trattandosi di ipotesi contravvenzionali, e non risultando periodi di sospensione, il termine di prescrizione è maturato il 7 febbraio 2023, in epoca antecedente rispetto alla pronuncia della sentenza di primo grado, emessa il 14 aprile 2023.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, avendo riguardo alla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Si deduce che, nella sentenza, non sono esplicitate le ragioni del diniego dell’applicazione dell’art. 131-bis, nonostante i fatti appaiano sussumibili nell’ipotesi della particolare tenuità, per le modalità della condotta, per l’esigui del danno cagionato e per la mancanza di abitualità del comportamento illecito.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, avendo riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, e alla determinazione della pena.
Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata non ha dato alcun rilievo alla oggettiva non gravità della condotta, e alla occasionalità della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
In parte prive di specificità e in parte manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la mancata pronuncia di sentenza di assoluzione nel merito perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ovvero la mancata pronuncia dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione.
2.1. Le censure che attengono alla mancata adozione di una pronuncia liberatoria nel merito sono prive di specificità.
Innanzitutto, i fatti di reato contestati sono due, quello di cui all’art. 1 comma 2, lett. 6), d.lgs. n. 81 del 2008, in relazione all’art. 112 medesimo d.lgs., integrato dall’allestimento di un ponteggio per lavori edili privo dei requisiti minim di sicurezza, e quello di cui all’art. 55, comma 5, lett. e), del d.lgs. n. 81 del 2008 in relazione all’art. 18, comma 1, lett. g), del medesimo d.lgs., realizzato mediante l’omesso invio di due suoi dipendenti alla visita medica prevista per l’idoneità alle mansioni assegnate.
Ora, con riferimento al primo reato, sanzionato più severamente, quello di cui all’art. 159, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2008, in relazione all’art. 112 medesimo d.lgs., nelle doglianze manca qualunque indicazione. E, però, la sentenza impugnata ha specificamente indicato che il ponteggio realizzato per effettuare i lavori edili, e sul quale si trovavano gli operai intenti a lavorare, privo dei requisiti minimi di sicurezza perché alto circa dieci metri e non era provvisto di alcun parapetto o sbarramento idoneo ad evitare cadute dall’alto.
Relativamente al secondo reato, poi, quello di cui all’art. all’art. 55, comma 5, lett. e), del d.lgs. n. 81 del 2008 in relazione all’art. 18, comma 1, lett. g), del medesimo d.lgs., le censure deducono, in modo meramente assertivo, l’assenza di specifici rischi e la mancata indicazione di una durata del rapporto di lavoro tali da attualizzare l’obbligo di visita medica. Ciò posto, da un lato, la sentenza impugnata rappresenta che i due operai individuati sul cantiere e non inviati a visita medica risultavano avviati al lavoro il 5 febbraio 2018, ossia due giorni prima del controllo, ma erano sprovvisti di qualunque documentazione idonea ad attestare la loro regolare presenza sul cantiere, nonché di qualunque forma previdenziale ed assicurativa. Dall’altro, le censure non allegano, né documentano, che, nella specie, si sia trattato di prestazione meramente occasionale, unica ipotesi in relazione alla quale si è esclusa la configurabilità della fattispecie di all’art. 18, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 81 del 2008 (per questa ipotesi cfr. Sez. 3, n. 30923 del 18/09/2020, Carnio, Rv. 280689 – 01).
2.2. Le censure che criticano la mancata pronuncia di proscioglimento per estinzione dei reati per prescrizione sono manifestamente infondate.
Il reato è stato commesso il 7 febbraio 2018. Il decreto di citazione a giudizio è stato emesso il 4 marzo 2019. La sentenza impugnata è stata pronunciata il 14 aprile 2023. Si sono verificati almeno due periodi di sospensione del corso della prescrizione, per un totale di duecentosedici giorni, perché il processo è stato rinviato: a) all’udienza del 26 ottobre 2019, per l’adesione del difensore all’astensione degli avvocati dalle udienze, all’udienza del 27 marzo 2020, con conseguente sospensione della prescrizione per centocinquantadue giorni; b) all’udienza del 27 marzo 2020, in applicazione della disciplina dettata per la pandemia, con conseguente sospensione della prescrizione per sessantaquattro giorni (cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 – 03).
Da quanto indicato, discende che il termine di prescrizione si sarebbe potuto consumare non il 7 febbraio 2023, ma 1’11 novembre 2023, quindi sicuramente dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la mancata applicazione della causa di non punibilità dei reati per particolare tenuità del fatto, deducendo l’omessa esplicitazione delle ragioni del diniego dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., nonostante ne sussistessero presupposti.
Occorre premettere che la sentenza impugnata legittimamente ha omesso di esplicitare le ragioni di inapplicabilità dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. non risulta che le parti ne abbiano fatto richiesta nelle conclusioni presentate in udienza o mediante memorie scritte.
Ciò posto, poi, deve escludersi che il Tribunale abbia illegittimamente omesso di rilevare di ufficio la causa di non punibilità per particolare tenuità del fat Invero, il Tribunale ha ritenuto il fatto di non minima entità, posto che ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed ha applicato una pena superiore ai minimi edittali.
Diverse da quelle consentite sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’irrogazione di una pena superiore al minimo edittale, deducendo l’omessa considerazione della non gravità dei fatti e della occasionalità delle condotte.
Invero il diniego delle circostanze attenuanti generiche è correttamente motivato, in quanto la sentenza precisa che non risultano motivi idonei a giustificarne l’applicazione. E le deduzioni del ricorso sul punto si limitano a chiedere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie laddove contestano
che il Tribunale, nel negare l’applicazione del beneficio, non ha considerato la scarsa gravità dei fatti e l’occasionalità delle condotte.
Per quanto attiene alla dosimetria della sanzione inflitta, è utile premettere che costituisce principio ampiamente consolidato quelli secondo cui, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (cfr., per tu Sez. 3, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283 – 01, e Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596 – 01).
Ciò posto, la sentenza impugnata: a) ha determinato la pena base in 2.400,00 euro di ammenda, ossia in una misura nettamente inferiore alla media edittale relativa al reato più grave (l’art. 159, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2008 sanziona la violazione dell’art. 112 del medesimo d.lgs. con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.423,83 euro a 6.834,44 euro); b) ha fissato l’aumento per la continuazione in 1.200,00 euro di ammenda, ossia in una misura nettamente inferiore ai minimi edittali previsti per il reato meno grave, nella specie peraltro commesso in relazione a due distinti dipendenti (l’art. 55, comma 5, lett. e), del d.lgs. n. 81 del 2008 sanziona la violazione dell’art. 18, comma 1, lett. g), del medesimo d.lgs. con l’ammenda da 2.847,69 euro a 5.695,36 euro); c) ha espressamente ritenuto «equo» questo trattamento sanzionatorio.
Di conseguenza, deve concludersi che la commisurazione del trattamento sanzionatorio è immune da vizi.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 07/06/2024.