Sicurezza sul Lavoro: La Responsabilità del Datore di Lavoro non si Esclude Facilmente
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i fermi principi in materia di sicurezza sul lavoro, sottolineando le precise responsabilità che gravano sul datore di lavoro in caso di infortuni mortali. Con la decisione in commento, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore condannato per omicidio colposo, fornendo chiarimenti cruciali sulla nozione di ‘comportamento abnorme’ del lavoratore e sul concorso di colpa.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un tragico infortunio sul lavoro avvenuto nel 2018, a seguito del quale un lavoratore perdeva la vita. Il datore di lavoro veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di omicidio colposo, ai sensi dell’art. 589 c.p., per violazione delle norme sulla sicurezza.
L’imprenditore decideva di ricorrere in Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali:
1. La violazione di legge in merito al nesso causale tra la sua condotta e l’evento, sostenendo che l’infortunio fosse stato causato da un comportamento del tutto anomalo e imprevedibile del lavoratore.
2. Un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello per non aver riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa, che avrebbe contribuito a cagionare l’incidente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa dei motivi di ricorso, ritenuti infondati e reiterativi di censure già esaminate e respinte correttamente nei gradi di merito.
Le Motivazioni: la Sicurezza sul Lavoro e il Ruolo del Datore
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni con cui la Suprema Corte smonta le tesi difensive. La Corte ha ribadito che l’obbligo di garantire un ambiente di lavoro sicuro è un dovere primario del datore di lavoro, che non può essere facilmente eluso.
Il Nesso Causale e il Comportamento del Lavoratore
Sul primo punto, la Cassazione ha qualificato il motivo come inammissibile perché riproponeva una questione già adeguatamente valutata dalla Corte di Appello. I giudici di merito avevano infatti spiegato in modo chiaro perché il comportamento del lavoratore non potesse essere considerato ‘abnorme’. L’infortunio si era verificato mentre il dipendente stava espletando le proprie mansioni. In un contesto simile, la condotta del lavoratore, anche se imprudente, non interrompe il nesso causale se l’incidente è riconducibile a una condotta colposa del datore di lavoro, come una carenza nelle misure di sicurezza. L’eccezionalità e l’imprevedibilità richieste per qualificare un comportamento come ‘abnorme’ devono essere assolute, tali da rendere l’evento un’evenienza fuori da ogni possibile controllo da parte di chi doveva vigilare.
Il Rigetto della Tesi del Concorso di Colpa
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento del concorso di colpa della vittima, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha sottolineato che la tesi difensiva si poneva in contrasto sia con la normativa di settore sia con la consolidata giurisprudenza. In materia di sicurezza sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro è talmente pregnante che la condotta del lavoratore assume un ruolo secondario, a meno che non sia, appunto, abnorme. Il sistema di prevenzione degli infortuni è costruito sul presupposto che il datore di lavoro debba prevedere e prevenire anche le possibili negligenze e imprudenze del lavoratore, adottando tutte le misure necessarie a neutralizzare i rischi.
Le Conclusioni: Implicazioni per i Datori di Lavoro
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso: la responsabilità per la sicurezza sul lavoro è un caposaldo del nostro ordinamento. I datori di lavoro non possono sottrarsi ai loro obblighi di vigilanza e prevenzione sperando di poter addossare la colpa di un infortunio al comportamento del lavoratore. La nozione di ‘condotta abnorme’ è interpretata in modo estremamente restrittivo e non comprende le imprudenze o negligenze commesse dal dipendente nello svolgimento delle sue normali attività. Per le imprese, questo si traduce nella necessità di un impegno costante e scrupoloso nell’adozione, implementazione e verifica di tutte le misure di sicurezza, senza alcuna scorciatoia.
Quando il comportamento di un lavoratore può essere considerato ‘abnorme’ al punto da escludere la responsabilità del datore di lavoro?
Secondo l’ordinanza, il comportamento del lavoratore non può essere considerato ‘abnorme’ se l’infortunio si è verificato nel momento in cui stava espletando le sue mansioni. La responsabilità del datore di lavoro sussiste se l’evento è riconducibile a una sua condotta colposa in materia di sicurezza.
È possibile per un datore di lavoro invocare il concorso di colpa del lavoratore infortunato per ridurre la propria responsabilità?
La Corte ha ritenuto tale motivo inammissibile in quanto in contrasto con la normativa e la giurisprudenza consolidata. Ciò implica che, in materia di sicurezza sul lavoro, l’obbligo di protezione del datore è così centrale da rendere difficile, se non impossibile, invocare un concorso di colpa del lavoratore, a meno che la sua condotta non sia stata l’unica, imprevedibile ed eccezionale causa dell’evento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. La sentenza impugnata diventa quindi definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13514 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13514 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANT’AGATA DEL BIANCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 07/06/2022 di conferma della sentenza del Tribunale di Milano di condanna in ordine al delitto di cui all’art. 589 commi 1 e 2 ( nella qualità di datore di lavoro) cod. pen. commesso in Lainate il 3010.2018.
Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso causale fra la condotta e l’evento, è inammissibile in quanto reiterativo di censura già dedotta ed adeguatamente vagliata dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo rispettoso dei principi di diritto affermati nella materia della sicurezza sul lavoro ( pagg.9 e 10 della sentenza impugnata), a cui il ricorrente contrappone una censura aspecifica. La Corte ha spiegato le ragioni per cui il comportamento del lavoratore non poteva essere considerato abnorme, rilevando che l’infortunio si era verificato nel momento in chi stava espletando le sue mansioni, a causa di condotta colposa imputabile all’imputato.
Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del concorso di colpa della persona offesa, è inammissibile in quanto in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza così come correttamente richiamati nella sentenza impugnata ( pag. 12 ).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024
Il Consiglie4Ø etensore
Pœsidente