Sicurezza sul lavoro: l’obbligo di macchinari adeguati ai ritmi aziendali
La sicurezza sul lavoro non si limita alla semplice fornitura di dispositivi di protezione individuale, ma coinvolge la scelta di attrezzature tecnicamente idonee ai carichi produttivi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che l’impiego di strumenti manuali in contesti ad alta intensità può configurare una responsabilità penale per il datore di lavoro.
Il caso: strumentazione manuale contro ritmi automatizzati
La vicenda trae origine dall’infortunio di un lavoratore all’interno di un’azienda dove venivano utilizzati strumenti manuali per la reggiatura. Secondo l’accusa, confermata nei gradi di merito, il datore di lavoro non aveva fornito strumentazioni idonee a evitare infortuni in relazione al ritmo di lavoro sostenuto. In particolare, veniva contestato l’uso di un tendireggia manuale in un contesto che, per volumi e velocità, avrebbe richiesto una macchina automatica o meccanizzata.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal datore di lavoro. L’imputato sosteneva che il macchinario manuale fosse regolarmente in commercio e quindi utilizzabile. Tuttavia, la Corte ha precisato che ciò che rileva non è la commerciabilità astratta del bene, ma la sua adeguatezza concreta ai ritmi di lavoro rilevati dalla polizia giudiziaria. La scelta di non automatizzare il processo, a fronte di ritmi serrati, è stata considerata una negligenza determinante per l’evento lesivo.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla corretta analisi dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato. La Corte ha evidenziato come la sentenza di merito fosse adeguatamente motivata nel ritenere che il datore di lavoro avesse omesso di valutare il rischio derivante dalla sproporzione tra lo sforzo richiesto al lavoratore (uso di attrezzi manuali) e la velocità della linea produttiva. In sede di legittimità, non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti, ma solo verificare la tenuta logica del ragionamento del giudice precedente. In questo caso, il nesso tra l’inadeguatezza del mezzo e l’infortunio è apparso evidente e non smentito da prove contrarie.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza sottolinea che la sicurezza sul lavoro richiede un aggiornamento tecnologico costante. Il datore di lavoro ha il dovere di monitorare se l’evoluzione dei ritmi aziendali renda obsoleti o pericolosi strumenti precedentemente considerati sicuri. La mancata adozione di macchinari meccanizzati, laddove il carico di lavoro lo richieda, espone il titolare a condanne penali e al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie, oltre alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Un macchinario a norma di legge è sempre considerato sicuro?
Non necessariamente. Oltre alla conformità tecnica, il macchinario deve essere idoneo allo specifico ritmo produttivo e alle modalità operative dell’azienda.
Quali sono le responsabilità del datore di lavoro in caso di ritmi eccessivi?
Il datore di lavoro deve adeguare la strumentazione ai carichi di lavoro; se non lo fa e si verifica un infortunio, risponde penalmente per negligenza.
Si può contestare in Cassazione la pericolosità di un attrezzo?
No, la valutazione sulla pericolosità è una questione di merito decisa nei primi due gradi di giudizio e non può essere riconsiderata in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50153 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50153 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 del TRIBUNALE di MODENA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME risulta inammissibile, per manifesta infondatezza de motivo, articolato in fatto; il ricorso richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.
la sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato in quanto il ricorrente non aveva fornito ai lavoratori strumentazioni idonee per evitare infortuni in relazione al ritmo di lavoro dell’azienda (Tendi reggia manuale invece di una automatica, meccanizzata). Si tratta di una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. Infatti, quello che rileva non è la possibilità di uso di una macchina manuale (tutt’ora in commercio come prospettato dall’imputato) ma di uso di una macchina adeguata ai ritmi di lavoro dell’azienda (come rilevati e non smentiti dalla P.G.).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/10/2023