Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5757 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5757 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2018 del TRIBUNALE di AVELLINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
udito il difensore
AVV_NOTAIO conclude per l’accoglimento di tutti i motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 18/10/2018, il Tribunale di Avellino ha dichiarato non doversi proceder nei confronti dell’imputato COGNOME NOME in ordine reato di cui all’art. 26, comma relazione all’art. 55, comma 5, lettera a), decreto legislativo 81/2008, commesso nel settemb 2011, in quanto estinto per prescrizione.
Si precisa che si è contestato all’imputato di aver, in qualità di direttore general società RAGIONE_SOCIALE, omesso di fornire alla ditta appaltatrice dei lavori d dell’immobile e del parco rotabile della sede operativa della suddetta società, dettagl informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in relazione ai lavori edili di rim pannelli eternit contenenti amianto.
Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo, con unico motivo di ricorso, mancata pronuncia della formula assolutoria nel merito e insussisten del reato contestato, in quanto emerge dagli atti contenuti nel fascicolo per il dibattime sussistenza dei presupposti per poter pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito a sensi del secondo comma dell’art. 129 cod. proc. pen.
In particolare, il giudice a quo ha ritenuto che l’imputato, nella qualità dei direttore g pur essendo stato nominato un responsabile della sicurezza, aveva la responsabilità operativa ed esecutiva della società e pertanto sul ricorrente gravavano specifici doveri di contro vigilanza. Ciò nonostante, evidenzia il ricorrente, dai documenti e dagli atti acquisiti al fa del dibattimento emerge con evidenza che il COGNOME, all’epoca dei fatti mero direttore genera non era titolare di alcuna posizione di garanzia in relazione ai rischi connessi alle lavor edilizie, essendo stato nominato all’uopo un responsabile per la sicurezza da parte d committente, soggetto certamente dotato di tutte le competenze tecniche per effettuare l valutazioni dei rischi inerenti ai lavori affidati all’appaltatore e su quali sul quale ricado informativi, come del resto emerge dal fatto che il suddetto responsabile nominato aveva gi provveduto alla redazione del documento unico per la valutazione dei rischi da interferenz documento anch’esso acquisito in dibattimento.
Pertanto, gli oneri di informazione gravavano sul responsabile per la sicurezza e sul dato di lavoro committente e non già sul ricorrente.
A ciò si aggiunge il fatto che il ricorrente non è neppure l’amministratore della società.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si ribadisce che Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273 ha affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunc
sentenza di assoluzione a norma dell’art 129 co 2 cod. proc. pen., soltanto nei casi in cu circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, in guisa tale che la valutazione che il giudice deve compiere al rigu appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Inoltre, ribadendo un orientamento già delineato da Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192471, si è stabilito che, in presenza di una causa di estinzione reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugna quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva.
Nel caso in disamina, il giudice a quo ha affermato che, pur essendo nominato un responsabile della sicurezza, il COGNOME aveva la responsabilità operativa ed esecutiva d società, richiamando a proposito lo statuto della società, dal quale si evincono i poteri con al direttore generale, in particolare, quello di direzione del personale e disciplinar pertanto, non lo esimeva della doverosa attività di controllo e vigilanza.
Al riguardo, il ricorrente nulla ha controdedotto.
Le conclusioni a cui è pervenuto il giudice a quo sono d’altronde del tutto conformi consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nomina responsabile per la sicurezza non esclude di per sé la responsabilità in capo ad altri sogg anche in relazione al tipo di rischio. Si è infatti affermato che la mera designazion responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro ed i dirigenti dalle rispettive respon in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul (Sez. 4, n. 24958 del 26/04/2017, Rv. 270286 – 01). Ne segue che correttamente, il giudice quo ha ritenuto che non emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale.
2.11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. All’inammissibilità del ricorso norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione del causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all’udienza del 09/12/2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente