Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40678 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40678 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME COGNOME, nato a Giaveno il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivr data 22/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell’art. 23, comrna 8, d.l. 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procura generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell’art. 23, comrna 8, d.l. 2020, n. 137, dall’AVV_NOTAIO, il quale, nell’interesse di NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivre data 22/06/2022, emessa in esito a giudizio abbreviato, NOME COGNOME fu condannato, con la diminuente del rito, alla pena di 2.253,00 euro di ammen inflitta in sostituzione di quella di 30 giorni di arresto e di 103,00 euro di am in quanto riconosciuto colpevole del reato previsto dagli artt. 681 cod. pen. r.d. n. 773 del 1931; fatto accertato in data 1/01/2019 in Borgaro Torinese.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello lo stesso COGNOME per mezzo del difensore d i fiducia, AVV_NOTAIO. L’impugnazione è stata riqualificata, a mente dell’art. 568, comma 5, cod. p pen., come ricorso per cassazione con ordinanza della Corte di appello di Torin data 10/03/2023, trattandosi di provvedimento non appellabile ai sensi dell 593 cod. proc. pen. Di seguito si enunciano, nei limiti strettamente necessa la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., i tre motivi attraverso articola l’impugnazione.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la nnoncata esclusione de punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., nonostante le modalit condotta, il comportamento non abituale dell’indagato, la modesta entità d pena edittale prevista. In particolare, quanto al primo profilo, si osserv numero complessivo di persone presenti, stimato in 950, sarebbe smentito dal foto dei partecipanti alla festa in discoteca nella sala multiuso del semint che anche qualora vi fosse stata la presenza di ulteriori persone rispetto a di 450, essa dovrebbe essere stimata in poche decine. Inoltre, dato il co complessivo dell’Hotel RAGIONE_SOCIALE, ove in occasione del capodanno si svolgevano più eventi in contemporanea su più piani della struttura, la condotta dell’in avrebbe dovuto essere considerata colposa, con un grado di rimproverabili minimo. Infine, la formale regolarità dell’organizzazione e l’assenza di un eff pericolo per la pubblica incolumità avrebbero ridimensionato l’offesa.
2.3. Con il terzo motivo, la difesa denuncia l’eccessività della pena e il ma riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. Sotto il primo profilo, la sentenza impugnata si sarebbe di molto disco dal minimo edittale senza giustificare la relativa decisione e, comunque, in man del tutto spropositata e irragionevole rispetto alla modesta gravità dei fatti, il Giudice per le indagini preliminari inflitto una pena base addirittura rispetto a quella individuata con il decreto penale opposto.
Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, si evidenzia c COGNOME non aveva mai ricevuto segnalazioni per fatti analoghi; che egli è per perfettamente inserita nel contesto sociale di riferimento e che il fatto s occasionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Muovendo dall’analisi del primo motivo di doglianza, con cui la dife censura il giudizio di responsabilità a carico dell’imputato a p dall’accertamento del numero di clienti presenti all’interno dell’hotel, o preliminarmente il Collegio che la contravvenzione prevista dall’art. 681 cod. è integrata dalla condotta di colui il quale tiene aperto un luogo di pu trattenimento senza osservare le prescrizioni a tutela dell’incolumità pub indicate dalla competente commissione tecnica di vigilanza, ove queste siano st recepite e trasfuse nel provvedimento di licenza rilasciato dall’autorità di p sicurezza (Sez. 1, n. 46400 del 24/10/2013, NOME, Rv. 257301-01, relat a un caso nel quale, all’interno di una discoteca, era stata risc:ontrata la di un numero di avventori superiore a quello previsto come limite massimo nel
licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal questore sulla base delle indi fornite dalla locale commissione di vigilanza).
Nel caso in esame, l’imputato aveva ottenuto il rilascio del titolo che prev l’obbligo di non accogliere più di 450 persone; limite che, secondo gli accerta svolti dalla polizia giudiziaria, era stato superato, essendo state cont all’atto del sopralluogo, 950 persone. Secondo la difesa, tuttavia, il co sarebbe stato effettuato in maniera errata, atteso che vi sarebbero stati co anche coloro che, al momento del controllo, si trovavano presso il guardaro accessibile non soltanto ai clienti della sala discoteca, ma anche alle p collocate in altri piani dell’hotel, trattandosi dell’unico guardaroba disponib
Tale assunto è, però, articolato con modalità non scrutinabili in questa essendosi al cospetto di una deduzione meramente fattuale, che è stata, pera smentita dalla sentenza impugnata, ove è stato evidenziato, a partire testimonianze rese dagli autori dei controlli, come la relativa verifica fos circoscritta al solo locale discoteca e non anche al guardaroba; e come la s direzione dell’hotel avesse inviato al Comune una comunicazione preventiva nella quale aveva indicato che il locale discoteca e non il guardaroba fosse fruibile da parte di altri clienti, oltre a quelli che sarebbero stati ospitati presso locale. Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità della relativa doglianza, in formulata con modalità non consentite in questa sede e in quanto, comunque manifestamente infondata.
Quanto, poi, al secondo motivo, con il quale la difesa denuncia la manc esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., anche tali c traducono in rilievi non consentiti in sede di legittimità.
In argomento, va premesso che ai fini dell’applicabilità della cau esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettu riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., senza necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, e sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti da parte del giudice di m (ex multis, Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01).
Orbene, la sentenza impugnata ha motivato il rigetto della relativa richi con la circostanza che la condotta illecita avesse coinvolto centinaia di per con una corrispondente elevata esposizione a pericolo della loro incolumi Dunque, la motivazione resa dal Giudice di merito ha dato cont dell’apprezzamento fattuale compiuto, rispetto al quale le considerazioni difen assumono una connotazione meramente riv,alutativa, non consentita in questa sede, essendosi al cospetto della tipica valutazione di merito.
Inammissibili sono anche le doglianze articolate con il terzo motivo e rela alla eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle circost attenuanti generiche.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni prev per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, può limi dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espress tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo necessaria una spe e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena si gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 3610 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).
Orbene, nel caso qui esaminato, la motivazione del provvedimento impugnato ha ben descritto gli elementi che, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., sono sta in considerazione dal Giudice di merito sia al fine di articolare il giudizio in alla concreta dosimetria sanzionatoria, la quale si è comunque attestata su pena base inferiore alla media edittale, sia al fine di negare il riconosciment circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, in particolare, della con gravità dei fatti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve ess dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, d Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elemen ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa determinazione COGNOME della COGNOME causa COGNOME di COGNOME inammissibilità», COGNOME alla COGNOME declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativannente fissata in 3.000,00 euro
PER QUESTI MOTIVI
,-, , (f ) u.i COGNOME ‘Ai COGNOME O COGNOME Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de z o COGNOME .,,,, spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass FZI ai · ammende. a r i -P p 3 – 0 -.;. COGNOME ::-: ‘ Così deciso in data 14/09/2023