Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11047 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11047 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2025 del Tribunale di Prato visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 04/06/2025, il Tribunale di Prato dichiarava NOME NOME responsabile dei reati contestati (capo 1: artt. 112, comma 1-159, comma 2 lett. a) d.lgs n. 81/2008; capo 2: artt. 133, comma 1.159, comma 2 lett. c) d.lgs n. 81/2008) e lo condannava alla pena di euro 5.000,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 159, comma 2 lett. a) e lett. c) d.lgs 81/2008.
Argomenta che l’art. 159, comma 2 lett. a) e lett. c) d.lgs 81/2008 sanziona i datori di lavoro ed i dirigenti per le disposizioni del capo II, non altriment sanzionate, come individuati dall’art. 2, comma 1 lett. b) e lett. d) del d.lgs 81/2008; il ricorrente, come emerso dall’istruttoria dibattimentale, non rivestiva tali qualifiche, in quanto all’epoca dei fatti era il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, società che aveva provveduto al noleggio ed al montaggio dei RAGIONE_SOCIALEo nel cantiere di cui all’imputazione; al momento del sopralluogo non era presente alcun lavoratore della società RAGIONE_SOCIALE, essendo stato effettuato il montaggio più di un mese prima, senza che alcuna contestazione venisse mossa dal responsabile dell’esecuzione; inoltre, il progetto relativo ai RAGIONE_SOCIALE era stato immediatamente trasmesso allorquando era stato richiesto.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità.
Lamenta che il Giudice di merito aveva omesso di motivare in ordine alla riconducibilità in capo al ricorrente delle posizioni di garanzia previste dal d.lgs 81/2008 a livello protezionistico.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Costituisce principio consolidato, in tema di normativa antinfortunistica riguardante le costruzioni ed i lavori in quota, che rispondono del reato previsto dall’art. 159, comma secondo, lett. c), del medesimo d.lgs., il datore di lavoro e chi ha allestito il RAGIONE_SOCIALEo, in difetto dei requisiti di sicurezza di cui all’art. 1 comma 6, del d.lgs. 9 aprile 2008 (Sez. F, n. 41795 del 22/08/2017 Rv. 271085 – 01).
La posizione di garanzia del datore di lavoro trova fondamento nell’affermazione che l’obbligo di tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, ch incombe sul datore di lavoro in forza della titolarità del rapporto, gli impone di valutare sempre quali rischi possano derivare alla salute ed alla sicurezza dei medesimi dal luogo o dal contesto nel quale essi sono chiamati a disimpegnare le loro prestazione.
Con riferimento alla posizione di garanzia dell’impresa che abbia realizzato il RAGIONE_SOCIALEo – posizione che qui rileva -, va osservato, innanzitutto, che in tema di normativa antinfortunistica riguardante la posa in opera dei RAGIONE_SOCIALE, vi è continuità normativa tra il d.lgs n. 81/2008 e la previgente disciplina dell’allegato 18 al d.lgs n. 494 del 1996, in quanto contenente prescrizioni analoghe (Sez 4, 10/02/2011, Rv 249624-01) e che l’art. 122 del d.lgs n. 81/2008 ha di fatto sostituito l’art. 16 del d.P.R. n. 164 del 1956, ponendosi in continuità normativa con esso (Sez. 4 , 28/1/2013 n. 43987, Rv.257693 – 01; Sez 4, n 21268 del 03/10/2012, Rv. 255278).
Va, poi, osservato che gli obblighi prevenzionistici hanno “portata generale” in quanto le relative norme che tali obblighi prevedono sono funzionali alla tutela del lavoratore e che è, altresì, richiesto che il soggetto “obbligato” sia titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei soggetti destinatari della tutela (Sez. 3, n. 4682 del 2015, non. mass.) ed è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità che, con riferimento alla normativa prevenzionistica riguardante i RAGIONE_SOCIALE, il titolare dell’impresa che abbia realizzato il RAGIONE_SOCIALEo ha l’obbligo di vigilare sull’osservanza delle disposizioni dettate per garantire la sicurezza dei RAGIONE_SOCIALE (Sez. 4, n.29204 del 20/06/2007, Rv. 236904-01 e, la più risalente, Sez. 6, n. 1106 del 03/10/1973, Rv. 126109-01) Allo stesso modo, l’obbligo di verificare che i RAGIONE_SOCIALE siano “a norma” incombe su tutte le ditte che quel RAGIONE_SOCIALEo utilizzino (Sez.3, n. 20671 del 21/02/2023, Rv.284618 – 01; Sez. 4, n. 3590 del 13/02/1990, Rv. 183693).
Nella specie, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, l’obbligo di garanzia del ricorrente si fonda sulla circostanza che il predetto era il titolare della ditta che aveva curato l’allestimento del RAGIONE_SOCIALEo, è, quindi, in quanto tale, tenuto all’osservanza degli obblighi prevenzionistici riguardanti i RAGIONE_SOCIALE, finalizzati a garantire la sicurezza di tali opere provvisionali a tutela dei lavoratori che li utilizzino.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (p. 3, ove si precisa che l’affermazione di responsabilità per le contravvenzioni contestate trova fondamento, in fatto, nelle circostanza accertata che il NOME era l’impresa che
aveva realizzato il RAGIONE_SOCIALEo e, in diritto, nella posizione di garanzia dallo stesso rivestita in relazione alla corretta realizzazione e montaggio del RAGIONE_SOCIALEo ) nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).
Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.