Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41228 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41228 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME MANUALI
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qual Corte di appello di Milano l’ha condannata per il reato di cui agli artt.3, 31 d.lgs.54 del 2 aver, quale amministratrice unica della società RAGIONE_SOCIALE, immesso sul mercato RAGIONE_SOCIALE de tipo pistola d’acqua non conformi alla normativa, in quanto per il loro imballaggio è utilizzato un sacchetto di spessore medio inferiore a quello minimo consentito.
2.La ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, posto che il contestato è un reato proprio, che punisce i soggetti qualificati come fabbricanti e import Deduce di essere solo la distributrice del prodotto e quindi estranea all’ambito soggettivo contestazione. Evidenzia che la società di cui è rappresentante legale non ha quale oggett sociale la produzione di materiale per gli imballaggi e che, per l’impacchettamento delle pi giocattolo, si avvaleva di imprese esterne. Rappresenta che il giudice territoriale ha rit erroneamente, che i RAGIONE_SOCIALE siano stati confezionati dalla ditta di cui è rappresentante prima della distribuzione. Invero, l’etichetta che è stata apposta, recante la marcatur riguarda esclusivamente il prodotto contenuto nell’involucro e non il suo imballaggio. Infa normativa europea richiede che siano apposte due marcature: l’una sul contenuto e l’alt sull’involucro. Deduce altresì difetto di dolo, non essendo consapevole della impercett difformità dell’imballaggio, di spessore di poco inferiore rispetto a quello minimo conse Trattasi di difformità non percepibile ictu °cui/ se non effettuando specifiche misurazioni presso laboratori specializzati.
3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiar di inammissibilità del ricorso.
Con memoria difensiva la ricorrente ha articolato ulteriormente i motivi di ric replicando alla requisitoria del Procuratore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La prima censura esula dall’area dei motivi deducibili nel giudizio di legittimità, in ad un profila di merito, quale la sussistenza dell’elemento psicologico. Al riguardo, motivazione della sentenza impugnata si desume che già il Tribunale fondò la propria pronuncia sugli accertamenti espletati dall’RAGIONE_SOCIALE, che co analisi tecniche effettuate, da cui era emerso uno spessore dell’involucro inferiore rispe quello previsto dalla disciplina di settore, con conseguente rischio di asfissia per il consum nonché la circostanza per cui i RAGIONE_SOCIALE erano stati confezionati dalla ditta dell’imputat della distribuzione, così come riscontrato dalle produzioni del AVV_NOTAIO Ministero.
Trattasi di motivazione congrua, esauriente ed esente da vizi logico-giuridici, conside che ci si trova in presenza di una fattispecie contravvenzionale, ragion per cui dolo e costituiscono titoli di imputazione soggettiva dell’illecito del tutto equivalenti.
Al riguardo, il giudice a quo ha sottolineato, con motivazione del tutto logica e puntuale, il ruolo di legale rappresentante ricoperto dall’imputata e l’assenza di qualunque genere di delega Ciò vale ad ascrivere, a titolo di colpa, al dominus, gli illeciti commessi nell’esercizio dell’attività in quanto in mancanza di deleghe di funzioni a terzi, il legale rappresentante è tenuto, sulla ba dell’orientamento giurisprudenziale correttamente richiamato dalla Corte di appello, a osservare e fare osservare tutte le disposizioni imperative di legge concernenti l’atti d’impresa.
2.Quanto sottolineato già dal Tribunale circa l’espletamento dell’attività di confezionamen dei RAGIONE_SOCIALE ad opera della ditta dell’imputata, prima della distribuzione, vale inoltre ad la rilevanza della problematica sollevata dalla ricorrente nel ricorso e ribadita nella memo depositata, concernente la natura del reato e la qualifica soggettiva della ricorrente, essen incontrovertibile che la fattispecie astratta contemplata dall’art. 3 Digs.54 del 2011 si ri non solo alla figura del fabbricante ma anche a quella dell’importatore, che è il soggetto che occupa delle operazioni funzionali all’immissione sul mercato del prodotto, come per l’appunto gli adempimenti relativi al confezionamento, nell’ambito dei quali si colloca la condo criminosa.
3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 28 giugno 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente