Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10106 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 10106 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PONTE il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 15/11/2023 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Giudice delegato del Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 40 d.lgs. 159/2011.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 15 novembre 2023 il Tribunale di Rorr a (in composizione collegiale) ha rigettato l’istanza di differimento dello sgombero ex art. 40 d.lgs. 159/2011, così qualificata l’opposizione nelle forme dell’incidente di esecuzione proposta da NOME COGNOME con riguardo all’immobile sito in Benevento, alla INDIRIZZO, sottoposto a sequestro nel procedimento di prevenzione instaurato nei confronti del marito NOME COGNOME.
Avverso il provvedimento è stato presentato ricorso per cassazione nell’interesse della COGNOME, articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo sub specie dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. – sono state prospettate la violazione degli artt. 40, comma 2, d.lgs. 159/2011, 25 e 47 legge fall., 34, comma 1, 666, comma 3, cod. proc. pen., in quanto:
l’opposizione della ricorrente sarebbe stata erroneamente qualificata come autonoma istanza di differimento dello sgombero, in contrasto con i principi posti dalla giurisprudenza di legittimità e nonostante il chiaro tenore dell’atto difensivo (con il quale si era inteso ottenere la riforma del provvedimento di diniego dell’autorizzazione a continuare ad abitare l’immobile emesso dal giudice delegato il 27 ottobre 2023);
in ogni caso, se nella specie fosse stata in effetti proposta un’autonoma istanza (e non un’opposizione), il provvedimento impugnato sarebbe stato reso in violazione della competenza funzionale del giudice delegato (prevista dall’art. 40, comma 2, d. Igs. 159/2011);
viceversa, qualificando l’atto difensivo come opposizione, il provvedimento impugnato sarebbe nullo poiché:
il tribunale che lo ha reso era presieduto dal medesimo giudice delegato che aveva emesso il provvedimento del 27 ottobre 2023 e, dunque, sarebbe in contrasto con gli artt. 34, cornma 1, cod. proc. pen., 25, comma 2, legge fall., e 6 Carta E.D.U.;
il collegio ha provveduto senza fissare, ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., udienza in camera di consiglio (con avviso alle parti e facoltà di partecipare e depositare memorie).
2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la nullità del provvedimento impugnato poiché la motivazione sarebbe apparente (artt. 606, comma 1, lett. c, e 125, comma 3, cod. proc. pen.), in quanto il tribunale avreDbe affermato che la ricorrente fosse separata di fatto dal marito ed occupante sine titulo dell’immobile e che questo non fosse necessario per le esigenze abitative della
famiglia del proposto, in contraddizione con quanto esposto nel decreto di sequestro reso dallo stesso tribunale, senza considerare l’effettivo contenuto di quanto rappresentato dalla stessa COGNOME all’atto dell’esecuz one della cautela, ritenendo di non dover apprezzare le allegazioni difensive relative all’indisponibilità di altra idonea abitazione.
2.3. Con il terzo motivo è stata denunciata – richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – la violazione dell’art. 8 Carta EDU in quanto il provvedimento impugnato avrebbe determinato un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare, senza dare giustificazione dello scopo legittimo perseguito, senza il previo accertamento di una qualche forma di illegalità (dato che il sequestro è stato disposto con decreto d’urgenza inaudita altera parte, salvo poi differire il procedimento di cinque mesi), non ricorrendo alcun pericolo di dispersione del bene (trattandosi di immobile) ed anzi potendo essere meglio tutelato nella sua integrità (al fine della futura destinazione), consentendo alla ricorrente di abitarlo (eventualmente impendendole le riparazioni necessarie e il versamento di un’indennità).
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte ha rappresentato la fondatezza del primo motivo di ricorso nella parte in cui ha dedotto l’incompetenza del tribunale, con assorbimento dei rimanenti, e ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al giudice delegato del Tribunale di Roma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione deve essere qualificata come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
Al fine di provvedere occorre avere riguardo al testo del d.lgs. 159/2011 come modificato – nella parte qui d’interesse – dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161; e ciò nell’ottica della verifica dell’incidenza della novella sulla ripartizione di competenza, tra tribunale e giudice delegato alla procedura, in ordine all’adozione dei provvedimenti riguardanti i diritti personali del sottoposto alla procedura e della sua famiglia, previsti dagli artt. 40, comma 2, d.lgs. n. 159, cit. e 47 legge fall.
Tale disamina si impone per comprendere se e in che termini, anche a seguito delle richiamate modifiche legislative, oggi operi il sindacato, secondo il regime già disegnato dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza del
GLYPH
<,[
precedente assetto normativo, dei provvedimenti riguardanti i detti diritti o, più precisamente, di quelli che incidono sul godimento dell'immobile sottoposto a cautela che sia destinato ad abitazione del proposto o della sua famiglia
1.1. Prima della riforma del 2017:
l'art. 21, comma 2, d.lgs. 159 attribuiva al tribunale, in sede di esecuzione del sequestro (ove gli occupanti non vi provvedessero spontaneamente), il potere di ordinare «lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica»;
l'art. 40, comma 2, dello stesso decreto attribuiva al giudice delegato l'adozione «nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia» dei provvedimenti indicati nell'art. 47 legge fall. (in presenza delle «condizioni ivi previste», senza distinguere quello contemplato dal primo comma di quest'ultimo articolo (ossia la concessione di un «sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia») da quello previsto dal secondo comma (ossia l'autorizzazione a godere della casa di abitazione).
In breve, nella vigenza di tale ordito normativo, la giurisprudenza di legittimità, nel presupposto che «nel procedimento di prevenzione, i provvedimenti adottati dal giudice delegato, stante il principio di tassatività delle impugnazioni ex art. 568 cod. proc. pen., non sono impugnabili perché manca al riguardo un'espressa previsione», aveva individuato quale «eccezione» proprio «i provvedimenti indicati dall'art. 47 legge fall. – adottabili dal giudice delegato nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia ex art. 40, comma 2, d.lgs. n. 159/2011» – indicando il rimedio azionabile avverso di essi nell'«opposizione davanti al tribunale in composizione collegiale mediante incidente di esecuzione» e il rimedio avverso «l'ordinanza collegiale emessa all'esito di tale opposizione ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 38264 del 03/07/2019, COGNOME, Rv. 276714 – 01, che richiama Sez. 5, n. 13832 del 25/01/2018, COGNOME, Rv. 273039 – 01; Sez. 1, n. 6325 del 16/01/2015, COGNOME, Rv. 262428 – 01; cfr. pure, più di recente, Sez. 1, n. 21121 del 02/03/2021, COGNOME, Rv. 281369 – 01).
Tale esegesi muoveva dall'ulteriore presupposto che l'adozione dei provvedimenti riguardanti i diritti personali del soggetto sottoposto alla procedura e della sua famiglia, previsti dagli artt. 40, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 47 legge fall., rientrassero nella competenza funzionale del giudice delegato (Sez. 6, n. 38264/2019, cit.).
1.2. È proprio tale ultimo presupposto, però, ad esser venuto meno, il che impone – come anticipato – di riponderare (sia pure giungendo alla medesima
conclusione, come si vedrà) il modello dei rimedi avverso i provvedimenti in discorso, appena tratteggiato.
Difatti, oggi (per effetto della richiamata riforma del 2017):
l'art. 21, comma 2, attribuisce al giudice delegato alla procedura (e non più al tribunale), «sentito l'amministratore giudiziario, valutate le circostanze», il potere di «ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro, mediante l'ausilio della forza pubblica»;
tuttavia, è stato modificato (in senso antitetico) anche l'art. 40 cit., sia novellando il comma 2, che oggi attribuisce al giudice delegato l'adozione, «nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia», dei soli «provvedimenti indicati nell'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste»; ed è stato inserito il comma 2-bis, a mente del quale – per quanto qui importa – «nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo», e lo stesso «tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito».
In altri termini, oggi – pur essendo stato attribuito al giudice delegato il potere di ordinare lo sgombero all'atto del sequestro (provvedimento prima di competenza del tribunale) – è il collegio (e non più il giudice delegato) a dover provvedere ai sensi dell'art. 47, comma 2, legge fall.
Ed è utile segnalare che, perché possa emettersi tale provvedimento, non è prevista la celebrazione di un'udienza (camerale) e l'instaurazione del contraddittorio, come non era (e non è) prevista per i provvedimenti in discorso resi dal giudice delegato (oggi, come detto, soltanto quelli previsti dall'art. 47, comma 1, legge fall.).
1.3. Così delineata l'odierna ripartizione di competenza, ad avviso di questo collegio, deve ribadirsi – nei termini che seguono – che in relazione all'autorizzazione al proposto o alla sua famiglia a permanere nella casa di abitazione (e all'esame della relativa richiesta) è previsto un doppio apprezzamento di merito e, solo all'esito, il vaglio del giudice di legittimità, secondo il seguente modulo procedimentale (corrispondente a quello già previsto per i provvedimenti de quibus che, come esposto, rimangono nella competenza del giudice delegato), ossia:
il decreto ex art. 47, comma 2, legge fall. (richiamato dall'art. 40, comma 2-bis, d. Igs. 159/2011) è emesso dal tribunale de plano;
– avverso tale decreto è consentita l'opposizione, ossia «lo strumento di tutela che in via generale è attivabile contro i provvedimenti sfavorevoli, non altrimenti impugnabili, a garanzia di interessi meritevoli di considerazione» (Sez. 1, n. 6325/2015, cit.), che «garantisce il riesame, nel merto, della decisione impugnata», ossia «assicura il doppio grado di giurisdizione di merito, che bene si coniuga con l'incidenza di provvedimenti di natura dispositiva su interessi giuridicamente rilevanti e la conseguente necessità di un pieno dispiegamento della tutela giurisdizionale» (Sez. 1, n. 21121/2021, cit.), e che è conforme alla consolidata esegesi resa al riguardo proprio nel settore delle misure di prevenzione (cfr. pure Sez. 6, n. 25375 del 04/04/2023, Spinella, Rv. 284884 01, sia pure in relazione al provvedimento con cui la Corte di appello decide de plano o all'esito di irrituale anticipazione del contraddittorio in udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. – sull'istanza di riabilitazione relativa a misure di prevenzione personali ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).
1.4. Alla luce di quanto esposto, correttamente nella specie il tribunale ha qualificato l'atto di opposizione della ricorrente come istanza volta ad ottenere l'autorizzazione ad abitare l'immobile ed il differimento dell'esecuzione dello sgombero ex art. 40, comma 2-bis, cod. pen.
Difatti, come esposto, tale provvedimento rientra neLa competenza del tribunale collegiale e la richiesta difensiva era volta, per l'appunto, ad ottenere il differimento dello sgombero disposto dal giudice delegato (con provvedimento del 27 ottobre 2023), ordine quest'ultimo che in effetti, ai sensi dell'art. 21, comma 2, cit., era l'unico provvedimento rientrante nella competenza del medesimo giudice monocratico.
Ne deriva che, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere riqualificato come opposizione il ricorso avverso il decreto reso de plano il 15 novembre 2023 dal Tribunale di Roma, cui gli atti devono essere trasmessi per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso
Così deciso il 21/02/2024.