Sfruttamento Lavoratori Stranieri: la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 45450 del 2023, si è pronunciata su un caso di sfruttamento lavoratori stranieri, confermando la condanna inflitta a un imprenditore. La decisione ribadisce importanti principi sulla valutazione della pena da parte del giudice di merito e sui limiti del ricorso in Cassazione. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
La vicenda ha origine da una sentenza del Tribunale di Prato, con cui un imprenditore veniva condannato alla pena di un anno di reclusione e 10.000,00 euro di multa. L’accusa era quella prevista dal Testo Unico sull’Immigrazione, per aver impiegato tre lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello di Firenze. Ritenendo la sentenza ingiusta, l’imprenditore proponeva ricorso per Cassazione, contestando la determinazione della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso: una Pena Ritenuta Eccessiva
Il ricorrente basava la sua difesa su due punti principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero motivato in modo adeguato la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava il diniego delle circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della sanzione.
In sostanza, il ricorso mirava a ottenere una riconsiderazione degli elementi che avevano portato alla condanna, nella speranza di una pena più mite.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sullo Sfruttamento Lavoratori Stranieri
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che la Corte di Appello aveva correttamente e adeguatamente motivato la sua decisione, facendo riferimento a due elementi chiave:
* La rilevanza del fatto: L’impiego illegale non riguardava un solo lavoratore, ma ben tre, un dato che aggrava la condotta dell’imprenditore.
* I precedenti penali: La presenza di altre condanne a carico dell’imputato è un fattore che il giudice può legittimamente considerare per negare le attenuanti generiche e per calibrare la pena in modo più severo.
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Il suo compito non è quello di fornire una nuova e diversa lettura delle prove, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. In questo caso, la motivazione era presente e coerente, e il potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena era stato esercitato correttamente.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
L’esito del processo è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione comporta due conseguenze automatiche per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma alla Cassa delle ammende: La Corte ha stabilito un importo di tremila euro, ritenendo che non vi fossero elementi per escludere la colpa del ricorrente nel proporre un’impugnazione palesemente priva di fondamento.
Questa ordinanza, dunque, non solo conferma la linea dura contro lo sfruttamento dei lavoratori stranieri, ma serve anche da monito sull’uso appropriato del ricorso per Cassazione, che non deve essere utilizzato per tentare di ottenere una revisione del merito della causa, ma solo per denunciare vizi di legittimità.
Per quali motivi un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato e mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti, un compito che non spetta alla Corte di Cassazione. La Corte, infatti, si limita a giudicare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato il giudice per determinare l’entità della pena in questo caso?
Il giudice ha basato la sua decisione sulla rilevanza del fatto (il coinvolgimento di tre lavoratori) e sulla presenza di precedenti penali a carico dell’imputato. Questi elementi sono stati ritenuti sufficienti per giustificare la pena di un anno di reclusione e diecimila euro di multa e per negare le attenuanti generiche.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se non emergono elementi che escludano la colpa nella proposizione del ricorso, viene condannata anche al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45450 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45450 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro 10.000,00 di multa pronunciata dal GIP del Tribunale di Prato il 5/5/2021 nei confronti di LIN COGNOME in relazione al reato di cui agli art. 22, comma 12 e 12 bis lett. a) D.Lgs 286/1998;
Rilevato con il con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, richiamando le considerazioni esposte dal giudice di primo grado e facendo riferimento alla rilevanza del fatto (che coinvolge tre lavoratori) e alla presenza di precedenti penali, ha datato adeguato conto degli elementi posti a fondamento della ritenuta congruità della pena e, così, quanto al corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818), ciò anche in merito alla possibilità o meno di concedere» beneficio invocato
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023