Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34582 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34582 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore Europeo, Ufficio di Roma, nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 11/03/2024 del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
letta la memoria del difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misura cautelare reale, ha annullato il decreto di convalida di sequestro probatorio del Procuratore Europeo, Ufficio di Roma, emesso il 12 febbraio 2024 nei confronti di COGNOME NOME, indagato in relazione ai reati di truffa aggravata ed esercizio abusivo di attività finanziaria, perché, qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, emetteva due polizze fideiussorie in favore della RAGIONE_SOCIALE senza prescritta autorizzazione, permettendole di partecipare ad appalti pubblici.
Il sequestro ha avuto ad oggetto il telefono cellulare dell’indagato e tutti i d informatici in esso contenuti.
Ricorre per cassazione il Procuratore Europeo, Ufficio di Roma, deducendo:
vizio della motivazione per avere il Tribunale ritenuto che il sequestro avesse violato i principi di proporzionalità ed adeguatezza che sovraintendono alla adozione della misura cautelare, senza tenere conto del comportamento dell’indagato, il quale aveva consegnato spontaneamente il proprio telefono cellulare fornendo anche il codice personale di accesso, dichiarando di voler contribuire all’accertamento dei fatti contestatigli ai quali si professava estraneo. Tale comportamento vanificherebbe “ogni ragionamento sulla proporzionalità ed adeguatezza del sequestro”, caduto su documentazione messa a disposizione dall’interessato;
violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale rilevato che il provvedimento di sequestro aveva un perimetro limitato alla selezione ed estrazione dei dati informatici, eventualmente presenti sul cellulare dell’indagato, inerenti alle polizze fideiussorie incriminate, estraibili dopo l’acquisizione de copia forense di tutti i dati presenti sul cellulare che lo stesso interessato avev consegnato spontaneamente alla polizia giudiziaria.
Ne consegue che non sarebbero stati violati i principi di proporzionalità e adeguatezza della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Deve premettersi che, secondo l’art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici de motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tant sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, COGNOME, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, COGNOME).
La più autorevole giurisprudenza della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, NOME).
Nel caso in esame, il Tribunale è incorso in un vizio di motivazione radicale, nel momento in cui non ha ritenuto che il provvedimento di sequestro contenesse la specifica indicazione delle cose da sottoporre a sequestro.
Invero, a fg. 2 del provvedimento genetico, era stato specificato che la misura era volta ad acquisire “Tutta la documentazione amministrativa riferibile alle polizze fideiussorie…” e, cioè, esattamente al materiale di interesse investigativo rispet all’ipotesi accusatoria.
Più avanti, sempre nella stessa pagina, risulta che il provvedimento aveva previsto l’evenienza, poi effettivamente verificatasi, che tale documentazione inerente all’ipotesi di reato potesse avere natura informatica (“documentazione amministrativo contabile (anche informatica)” ed essere contenuta in qualunque dispositivo idoneo a contenere siffatti dati “nella disponibilità dei soggetti sop indicati”, tra i quali, in primo luogo, COGNOME NOME.
Ne consegue che l’apprensione dei dati informatici contenuti nel cellulare di quest’ultimo – avvenuta previa effettuazione della copia forense e restituzione del telefono all’interessato – non aveva violato la legge per indeterminatezza del sequestro ed era finalizzata alla selezione dei dati utili alle indagini, co correttamente indicati nel provvedimento genetico, attività che è stata interrotta dall’ordinanza impugnata e che dovrà proseguire, in tempi ragionevoli, a seguito dell’annullamento disposto in questa sede.
Tanto assorbe e supera ogni altra considerazione di segno contrario.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen..
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.06.2024.
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME GLYPH
NOME COGNOME