Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8004 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8004 Anno 2026
Presidente: NOME
Data Udienza: 20/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NOME
Sent. n. sez. 477/2026
CC – 20/02/2026
– Relatore –
COGNOME NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/11/2025 Tribunale di Firenze visti gli atti, letti il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria dell’AVV_NOTAIO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME lette le conclusioni di cui alla requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze del 18/11/2025 che, nel rigettare la richiesta di riesame, ha confermato il decreto di sequestro (di diversi beni analiticamente descritti nei relativi verbali di esecuzione) emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze nell’ambito del procedimento che vede il ricorrente indagato in ordine ai reati di cui agli artt. 416, 474, 517ter , 648bis , cod. pen.
Le censure difensive si appuntano sulla legittimità del decreto di perquisizione finalizzato al sequestro. In particolare, la difesa, dopo avere riepilogati i fatti processuali di causa, articola in questa sede due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata; violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 247, 369 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost.
Si lamenta che l’indagato all’atto della perquisizione – eseguita dall’autorità giudiziaria svizzera – su richiesta di quella italiana – per il fatto di risiedere il ricorrente in quel territorio – non abbia avuto contezza, nemmeno sommaria, dei fatti contestati, limitandosi il mandato
emesso dall’autorità rogata a richiamare l’elenco dei reati, con una formula generica sulle finalità del sequestro e un riferimento indeterminato al ‘completamento della rogatoria’, in assenza di alcuna condotta concreta attribuibile all’indagato (‘nessuna data, nessun episodio, nessuna descrizione del presunto traffico, nessun rapporto fra l’indagato e gli oggetti ricercati, nessun indizio che gli oggetti potessero trovarsi presso l’abitazione perquisita’). A conferma dell’assenza di un’adeguata piattaforma informativa a supporto dell’atto di ricerca della prova si deduce anche che il ricorrente non abbia ricevuto gli atti cogenti e prodromici alla perquisizione aventi carattere essenziale, quali la prima rogatoria dell’8/10/2025 (non notificata), il complemento del 23/10/2025 appreso solo dopo l’esecuzione (al cui contenuto aveva rinviato il mandato svizzero), la decisione MPC del Pubblico ministero svizzero del 15/10/2025 mai consegnata all’interessato, l’avviso di garanzia inviato dall’Italia alla Svizzera, non comunicato. NØ confacenti al caso di specie a colmare le lacune sopra evidenziate si attagliavano i principi espressi dalle S.U. Primavera cui aveva fatto riferimento il Tribunale per escludere la paventata illegittimità della perquisizione. NØ parimenti l’obbligo informativo poteva ritenersi assolto – per come erroneamente ritenuto dal Tribunale – dal fatto che gli atti italiani potevano essere conosciuti dall’indagato attraverso la notifica di quelli svizzeri (e quindi per relationem ) posto che o non erano stati consegnati oppure non idonei nel loro contenuto rappresentativo.
2.2. Con il secondo motivo si contesta la validità dell’argomento speso dall’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto in ogni caso sanate le nullità derivanti dalla mancata consegna al ricorrente degli atti prodromici alla perquisizione poichØ egli avrebbe dichiarato di avere compreso i motivi sottesi all’atto di ricerca della prova, posto che, per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il consenso dell’indagato non sana la carenza di motivazione del relativo decreto.
Con requisitoria in data 28 gennaio 2026, il Pubblico ministero ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Con memoria del 4 febbraio 2026, la difesa del ricorrente ha ulteriormente argomentato in ordine alla denunciata illegittimità dell’ordinanza impugnata, sul decisivo rilievo che la perquisizione ed il successivo sequestro in territorio elvetico dovevano essere preceduti dalla consegna degli atti presupposti italiani, attraverso cui il destinatario veniva posto in condizione di conoscere gli addebiti mossi nei suoi confronti e di esercitare i diritti difensivi. In particolare, l’illegittimità discende dalla natura recettizia dell’atto, il quale produce effetti soltanto quando proviene nella sfera del destinatario, non bastandone l’emissione. A conferma della censura si citano diversi arresti della Suprema Corte, anche a Sezioni unite (sentenza n. 23948 del 28/11/2019, NOME) in tema di processo in absentia , cui deve riconoscersi portata generale. Con particolare riguardo al caso in esame, si precisa che la doglianza non investe il preventivo inoltro dell’informazione di garanzia, trattandosi di atti di ricerca della prova ‘a sorpresa’, bensì: la manca consegna del decreto di perquisizione italiano ex art. 250, comma 2, cod. proc. pen.; dell’avviso ex art. 369bis cod. proc. pen. Che avrebbe dovuto informare l’indagato del diritto di nominare un difensore di fiducia e delle ulteriori facoltà difensive; dell’informazione di garanzia dopo il compimento dell’atto, in violazione del principio affermato dalle S.U. NOMEno. Tali omissioni determinavano anche una violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU. La mera trasmissione degli atti, seppur completi, all’autorità svizzera, non esonerava l’autorità giudiziaria italiana dall’obbligo di assicurarne la conoscenza da parte dell’indagato, tanto piø che la Convenzione europea di assistenza giudiziaria penale del 20 aprile 1959, all’art. 12 prevede che le citazioni e gli atti
giudiziari siano notificati al destinatario. Nel caso in esame, infatti, l’autorità giudiziaria svizzera aveva eseguito la perquisizione consegnando all’interessato il proprio mandato in lingua tedesca. Con la conseguente inutilizzabili dei risultati di prova così acquisiti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non Ł fondato.
2. Va anzitutto precisato che, in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la verifica della legittimità del sequestro probatorio eseguito in seguito a richiesta di assistenza giudiziaria, attenendo ai presupposti costitutivi del vincolo reale, Ł devoluta all’autorità giudiziaria dello Stato richiedente, lì dove sono deducibili innanzi all’autorità giudiziaria dello Stato richiesto solo le questioni relative alla sua esecuzione (in termini per l’affermazione del principio regolatore dei diversi ambiti di cognizione e competenza tra le differenti autorità, v. Sez. 6, n. 33258 del 14/04/2021, COGNOME, Rv. 282032 – 01 e Sez. U, n. 21420 del 16/4/2003, COGNOME, Rv. 224184, in base al quale deve distinguersi la “giurisdizione sul sequestro” afferente alla legittimità e alla sussistenza dei presupposti costitutivi, di competenza dell’Autorità richiedente l’assistenza giudiziaria, dalla “giurisdizione sull’esecuzione del sequestro”, di competenza dell’Autorità richiesta). Spetta, infatti, all’autorità giudiziaria italiana valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti l’adozione (e il mantenimento della misura), attraverso i meccanismi di controllo previsti dall’ordinamento interno, dovendosi distinguere il momento decisorio della misura, che rientra nella competenza dell’autorità giudiziaria interna secondo la normativa nazionale, da quello esecutivo, su cui il controllo Ł di esclusiva competenza dell’autorità straniera secondo la sua legislazione (in termini, Sez. 2, n. 1573 del 22/11/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 232990 – 01; Sez. 3, n. 49437 del 29/09/2009, COGNOME, Rv. 245936 – 01; in tema di rogatoria passiva, Sez. 6, n. 21315 del 18/04/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 4943 del 21/01/2025, COGNOME, non mass.).
Di conseguenza, nessuna illegittimità sconta l’ordinanza impugnata per avere affermato che le doglianze del ricorrente attengono a profili che esulano dal controllo di legittimità rientrante nella competenza del tribunale del riesame, posto che investono asserite mancanze imputabili all’autorità giudiziaria delegata che, peraltro, si precisa, sia stata già investita da specifica impugnazione sul punto ed abbia comunque ricevuto da parte dell’autorità giudiziaria rogata gli atti presupposto in relazione ai quali non vi Ł allegazione che non siano stati poi messi a disposizione dell’interessato.
Peraltro, per come evidenziato dal Tribunale del riesame, il mandato di perquisizione in materia di assistenza giudiziaria emesso dal Ministero pubblico della Confederazione svizzera richiama gli articoli di legge con l’indicazione anche dei relativi titoli delle fattispecie delittuose poste a base dell’atto, l’oggetto e la delimitazione dell’ inspicere , con le relative modalità di apprensione, esplicitando, nella parte dedicata alla finalità della perquisizione, la natura di cose pertinenti al reato oggetto di ricerca della prova, con l’ulteriore indicazione delle norme procedurali anche di garanzia. Nel contestuale verbale di sequestro del Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP si fa anche espresso riferimento alla domanda di assistenza giudiziaria internazionale formulata dalla DDA di Firenze, alla quale risulta unito il decreto di perquisizione, che risulta ben specificare le ragioni dell’atto di p.g. richiesto. Di conseguenza, la piattaforma probatoria in forza della quale veniva data esecuzione alla richiesta dell’autorità giudiziaria italiana in ordine ai presupposti del
sequestro Ł stata messa a disposizione dell’indagato, il quale, già dinanzi all’autorità giudiziaria svizzera ne ha poi potuto prendere contezza. E tanto, dunque, a prescindere:
che non Ł necessario il previo inoltro dell’informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l’avviso al difensore (cosiddetti atti “a sorpresa”), nØ il pubblico ministero ha l’obbligo, ove l’indagato sia presente, di provvedere all’informazione contestualmente all’esecuzione degli atti medesimi ( ex multis , Sez. 2, n. 25694 del 10/06/2008, COGNOME, Rv. 240634 – 01; Sez. U, n. 7 del 23/02/2000; NOMEno, Rv. 215839 – 01);
che nel verbale si dà atto che l’indagato, assistito dal difensore al momento del compimento dell’atto, abbia compreso le ragioni dell’operato della p.g. elvetica, cui si accompagnava anche con funzioni passive ufficiale di p.g. italiano.
Venendo, poi, al decreto di perquisizione impugnato, il Tribunale, con motivazione non affatto apparente – e, quindi, scevra da denunce di violazione di legge le uniche prospettabili in questa sede – ha dato conto di come risultino compiutamente indicate le ipotesi di reato per cui si procede, non solo precisate nel loro nomen iuris , ma anche fornendone una sia pur sintetica spiegazione in fatto. Espressamente indicate, poi, sono le cose da ricercare e le esigenze istruttorie (v. pag. 7). ¨, dunque, il pubblico ministero ad avere sufficientemente disegnato il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così escludendosi che il Tribunale del riesame – pure richiamando gli atti di indagine in forza dei quali la cautela reale Ł stata disposta – abbia finito per integrare il titolo cautelare mediante un’arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell’organo dell’accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse. E tanto a prescindere dal rilievo che, l’eventuale incompleta individuazione del ” thema probandum ” da parte del pubblico ministero, non consente al tribunale del riesame l’annullamento ” sic et simpliciter ” del provvedimento, ma impone la verifica della effettiva sussistenza dei GLYPHrequisiti per la sua emissione, e, in caso affermativo, la conferma di questo previa integrazione della motivazione carente del pubblico ministero (Sez. 6, n. 2473 del 17/06/1997, COGNOME, Rv. 209122 – 01; Sez. 1, n. 25122 del 15/04/2003, COGNOME, Rv. 224696 -01; Sez. 6, n. 5906 del 22/01/2013, NOME, Rv. 254900 – 01. Da ultimo, Sez. 5, n. 20230 del 20/04/2025, Verde, non mass.; Sez. 2, n. 28734 del 27705/2022, NOME, non mass.).
Quanto sopra evidenziato priva di decisività il secondo motivo di ricorso, attinente alla legittimità della fase esecutiva della perquisizione e contestuale sequestro probatorio.
In conclusione, risultando quindi disattesi gli ulteriori profili di censura svolti con la memoria, il ricorso deve essere rigettato. Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, li 20 febbraio 2026.
Il AVV_NOTAIO relatore
Il Presidente NOME
NOME COGNOME