Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17835 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17835 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Gardone Val Trompia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2023 del Tribunale di Brescia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto de ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/10/2023, il Tribunale di Brescia, in parziale accoglimento del riesame proposto, nell’interesse di COGNOME NOME, avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pm presso il Tribunale di Brescia il 7/12/2022, annullava il predetto decreto limitatamente alla cassaforte con chiusura bloccata ed alla documentazione cartacea relativa a portafoglio bitcoin Wirex, confermando il vincolo reale apposto sull’i-phone modello TARGA_VEICOLO.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 324, comma 7, 309, commi 5 e 10, cod.pen, esponendo che il Prn aveva trasmesso tardivamente gli atti al Tribunale del riesame, ben oltre i 5 giorni stabiliti ex lege, termine da ritenersi perentorio, come ritenuto dalla sentenza 3.5.2011 n. 24163 della Terza Sezione della Corte di Cassazione, più aderente al dettato costituzionale.
Con il secondo motivo solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 324, comma 7, 309, comma 5 e 10 cod.pen. per violazione dei principi del giusto processo di cui all’artt. 111 Cost. e di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost, nella part in cui non prevedono espressamente l’applicabilità della sanzione dell’inefficacia anche nei ricorsi ex art. 324 cod.proc.pen.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 2, 273 e 274 cod.proc.pen., lamentando che difettava il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dal legislatore per l’emissione della misura cautelare.
Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 253 e 275 cod.proc.pen., lamentando che il decreto di sequestro probatorio difettava di motivazione sia in ordine alle esigenze probatorie che al periculum in mora correlato al pericolo di dispersione del materiale probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di riesame di provvedimenti di sequestro, anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di
efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall’art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria (cfr. Sez.U, n. 26268 del 28/03/2013, Rv.255581 – 01, COGNOME, che hanno affermato che nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall’art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall’art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria; Sez.U, n.18954 del 31/03/2016,Rv.266790 – 01, COGNOME, che hanno affermato che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell’art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo; ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni – introdotte nel predetto comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 – relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace; nonchè Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, COGNOME, Rv. 277566 – 01; Sez.3, n. 2216 del 14/10/2021, dep.19/01/2022, Rv.282406 – 01, in motivazione; Sez. 3, n. 44640 del 29/09/2015, COGNOME, Rv. 265571 – 01).
La doglianza difensiva, pertanto, è del tutto destituita di fondamento, risultando la pronuncia richiamata in ricorso (n. 24163/2011), superata dal successivo dictum delle Sezioni Unite summenzionate.
La questione di legittimità costituzionale, sollevata con il secondo motivo di ricorso, è manifestamente infondata.
Le Sezioni Unite COGNOME, cit. hanno già evidenziato che la scelta legislativa di lasciare la procedura del riesame reale non assoggettata, nella sua integralità, al rigidissimo regime proprio delle impugnazioni in materia di coercizione personale si giustifica in maniera ragionevole in considerazione della assoluta divergenza dei due istituti, e ciò in ragione della diversa graduabilità dei valori che risultano esposti all’esercizio del potere limitativo in via cautelare, come già riconosciuto dalla Corte costituzionale (v. Corte cost., sentt. n. 268 del 1986, n 260/1986 e n. 48 del 1994; ordinanza n. 153 del 2007), nonché dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 26268 del 2013, COGNOME.
Le Sezioni Unite, in particolare hanno osservato che “il fat:to che il comma 6 dell’art. 11 legge n. 47 del 2015, laddove espressamente sono citati i commi da sostituire nel richiamo presente nell’art. 324, comma 7, non menzioni anche il comma 10 dell’art. 309 cod. proc. pen., fa ritenere che il detto comma 10, nella formulazione risultante dall’intervento del legislatore nell’ultima riforma, non debba riguardare fa modalità di funzionamento del riesame reale. Con la ulteriore
conseguenza che, sia pure attraverso tale specifico percorso interpretativ conclusioni della sentenza COGNOME sono da confermare. Si tratta comunque di un interpretazione – quella che esclude l’innesto del novellato comma 10 nei siste dell’art. 324 – che risulta giustificata anche alla luce di considerazioni di c sistematico e perciò non può dirsi frutto di una interpretazione ancorata alla lettera dell’intervento manipolativo del legislatore. Si è già detto che il menz comma 10 non può oggettivamente operare per il riesame delle misure reali, quanto alla sanzione che appresta al mancato rispetto del precetto del preceden comma 5, per ragioni che rimandano alla stessa struttura del precetto in questi e alla ontologica incompatibilità di questo col comma 3 dell’art. 324, rag illustrate dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici e poi all’indomani della introduzione del nuovo testo del detto comma 5. Non vi incoerenza sistematica nell’affermare, dunque, che quello stesso comma 10 rest non operante anche in relazione a tutte le innovazioni in esso introdotte dalla n. 47 del 2015, che sono essenzialmente quelle della fissazione di un termi prorogabile ma perentorio, anche per il deposito della ordinanza motivata, e divieto di rinnovazione della misura, salvo eccezionali esigenze cautel specificamente motivate, una volta che abbia perso efficacia per il manca rispetto dei termini prescritti. Se anche la si leggesse come una “anchilos tratterebbe dunque di un risultato che, per quanto apparentemente distonico c la già sopra ricordata esigenza di risposta effettivamente celere – e però a esaustiva e completa – da parte del giudice del riesame, è da definire, piutt come ulteriore espressione di una scelta risalente e collaudata dal legislatore è stata quella di lasciare la procedura del riesame reale non assoggettata, sua integralità, al rigidissimo regime proprio delle impugnazioni in materi coercizione personale. Come è reso lampante, tra l’altro, dalla assoluta diverge dei due istituti anche in punto di sospensione dei termini procedurali nel per feriale nonché di ampiezza del sindacato di legittimità sui provvedimenti conclusi E ciò in ragione, evidentemente, della diversa graduabilità dei valori che risu esposti all’esercizio del potere limitativo in via cautelare, come già ricono dalla Corte costituzionale (v. Corte cost., sentt. n. 268 del 1986 e n. 48 del ma la presa d’atto della necessaria diversificazione dei due tipi di misure, pers e reale, è anche alla base della ordinanza n. 153 del 2007), nonché dalle Sez Unite nella sentenza n. 26268 del 2013, COGNOME“. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla luce di tali argomentazioni, pienamente condivisibili, la questione legittimità costituzionale sollevata, come anticipato, è manifestamente infonda
Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che si trattano congiuntam perché oggettivamente connessi, sono manifestamente infondati.
Va ricordato che in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribuna chiamato a verificare la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato ipot considerando il fumus commissi deticti in relazione atla congruità degli elementi rappresentati e, quindi, della sussistenza dei presupposti che giustific sequestro, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondat dell’accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fo notizia di reato, a rendere utile respletamento di ulteriori indagini per ac prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazi bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’a giudiziaria (Sez.3, n.3465 del 03/10/2019, dep.28/01/2020, Rv. 278542 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv.267007 – 01; Sez 3,n.15254 del 10/03/2015, Rv.263053 – 01 Rv.267007 – 01 Sez.3, n.15177 del 24/03/2011, Rv.250300 01); e si è precisato che il concetto di fumus di reato che caratterizza i presupposti per l’emanazione di sequestro probatorio deve essere valutato considerando che versandosi in tema di “assicurazione delle fonti di prova” spesso si opera nella iniziale delle indagini, con la conseguenza che non può pretendersi il medesi livello di accertamento che caratterizza il diverso istituto del sequestro prev (Sez. 3, n. 28151 del 20/03/2013, Rv.255458 – 01, in motivazione).
Nella specie, i Giudici del riesame hanno fatto buon governo dei suddett principi di diritto, rilevando la sussistenza del fumus dei reati c:ontestati restando nell’ambito di cognizione come sopra delineato. Il Tribunale ha, inolt opportunamente riconosciuto la legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui individua le esigenze probatorie nella necessità di procedere ricostruzione dei contatti con acquirenti dello stupefacente per verifica svolgimento e la prosecuzione dell’attività illecita, mediante estrazione di forense dei dati contenuti.
Del tutto destituita di fondamento, infine, è la doglianza affe.i ei GLYPH ‘le alt omessa motivazione in ordine al periculum in mora, in quanto presupposto applicativo estraneo al sequestro probatorio, misura non avente natura cautelare ma finali istruttoria e, segnatamente, quella di assicurare l’acquisizione delle fonti di
Consegue, pertanto, la dectaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
Così deciso il 19/03/2024