Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 867 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 867 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CUORGNE’ il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a LUNANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/06/2021 del GIP TRIBUNALE di RIMINI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza di cui in premessa il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Rimini rigettava con procedura “de plano” l’opposizione presentata in data 4.6.2021, ai sensi dell’art. 263, co. 5, c.p.p., nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME, avverso il provvedimento con cui, in data 19.5.2021, il pubblico ministero presso il tribunale di Rimini aveva rigettato istanza di richiesta di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio, in relazione al reato di abusivismo finanziario, presentata nell’interesse dei suddetti COGNOME e COGNOME.
Avverso tale ordinanza, di cui chiedono l’annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, con un unico atto di impugnazione, sorretto da motivi comuni, lamentando: 1) violazione di legge, in relazione agli artt. 127, co. 1 e 5, 263, co. 5, c.p.p., per omessa fissazione dell’udienza camerale da parte del giudice procedente, che ha emesso de plano il menzionato provvedimento di rigetto della proposta opposizione, senza garantire il contraddittorio; 2) violazione di legge in relazione all’art. 355, c.p.p.
Con requisitoria scritta del 25.8.2022 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di impugnazione, in esso assorbita ogni ulteriore doglianza.
E invero l’art. 265, co. 5, c.p.p., prevede espressamente che contro il decreto con cui il pubblico ministero dispone la restituzione del bene sequestrato ovvero respinge la relativa richiesta di restituzione, gli interessati possono proporre opposizione, in relazione alla quale il giudice è tenuto a provvedere a norma dell’art. 127 del codice di rito.
Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come il suddetto procedimento debba svolgersi in camera di consiglio nel rispetto del principio del contraddittorio, a pena di nullità, con la conseguenza che se il provvedimento del giudice per le indagini preliminari viene assunto, come nel caso in esame, “de plano” si
determina una nullità ai sensi dell’art. 127, comma 5, c.p.p. (cfr. Sez. 6, n. 22552 del 10/03/2003, Rv. 225972; Sez. 2, n. 8423 del 22/02/2007, Rv. 235844; Sez. 1, n. 4657 del 27/09/1995, Rv. 202503), ad eccezione del caso, diverso da quello che ci occupa, di originaria inammissibilità dell’opposizione (ad esempio perché proposta da soggetto non legittimato), che giustifica la declaratoria “de plano”, in quanto lo stesso art. 127, c.p.p., prevede, al comma nono, che l’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento può essere dichiarata con ordinanza, senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito, non risultando nella specie previsioni derogatorie (cfr. in questo senso Sez. 6, n. 8956 del 04/12/2006, Rv. 235914).
La violazione del contraddittorio integra una nullità deducibile attraverso il ricorso per cassazione, nonostante tale rimedio non sia contemplato dall’art. 263, c.p.p., come affermato con costante orientamento dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è’ ammissibile il ricorso per cassazione, per tutti i motivi indicati dall’art. 606, comma 1, c.p.p., avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, ai sensi dell’art. 263, comma 5, c.p.p., provvede sull’opposizione degli interessati al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle “cose” in sequestro (cfr., Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, Rv. 242290; Sez. 5, n. 10987 del 14/11/2019, Rv. 278881).
Sulla base delle svolte considerazioni l’impugnata ordinanza va, dunque, annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al tribunale di Rimini per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Rimini per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma il 30.9.2019.