Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33657 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33657 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo nel procedimento a carico di COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 03/04/2025 del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Bergamo del provvedimento impugnato; lette le memorie dell’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, in data 09/09/2025 e 19/09/2025, con le quali, anche in replica alle conclusioni della Procura generale, ha chiesto di dichiararsi l’inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bergamo, accogliendo l’istanza di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. avanzata dal difensore di NOME COGNOME, ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero il 24 febbraio 2025 ed eseguito il 7 marzo 2025, disponendo la restituzione alla predetta del
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telefono cellulare in sequestro, se non sottoposto a vincolo per altra causa, e della copia forense eventualmente già estratta.
Il Tribunale, accogliendo le censure formulate con il riesame, ha rilevato il difetto di motivazione del decreto impugnato sia in ordine al vincolo di pertinenzialità tra i dispositivi telefonici oggetto del sequestro e il reato, sia in ordine alla finali apprendere la totalità dei dati informatici; carenza che non può essere sanata in sede di riesame. Ha inoltre ritenuto che il sequestro abbia violato il principio di proporzionalit della cautela reale, poiché è stato disposto sui telefoni cellulari senza esplicitazioni dell ragioni che imponessero la necessità di estenderlo a tutti i dati informatici in esso presenti, così esorbitando le esigenze di indagine e finendo per incidere sulla prospettata esigenza probatoria, che assume una connotazione esplorativa non consentita.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo quanto segue:
-violazione di legge e vizio di motivazione poiché nel decreto di sequestro è stato indicato che occorreva acquisire le eventuali comunicazioni intercorse tra i soggetti indicati nel medesimo provvedimento, ossia la persona offesa, responsabile del personale di una società, che aveva presentato denuncia dopo aver ricevuto una lettera anonima minatoria nella quale le veniva richiesto di abbandonare il suo posto di lavoro, e alcuni colleghi di lavoro, con i quali la stessa aveva dichiarato di avere avuto contrasti sul posto di lavoro in ragione del suo ruolo professionale.
Il ricorrente riconosce che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di sequestro probatorio occorre illustrare le informazioni oggetto di ricerca e indicare il perimetro temporale dei dati di interesse, ma osserva che questa attività può essere effettuata soltanto nella fase esecutiva alla presenza delle parti e dei consulenti, mentre al momento delle operazioni di perquisizione e sequestro, la Polizia giudiziaria deve limitarsi ad apprendere il dispositivo, quale mero contenitore, posto che qualsiasi estrazione immediata nel suo contenuto comporterebbe una manipolazione indebita.
La finalità del sequestro è consentire l’estrazione dei dati rilevanti per le indagini creando una copia clone dei dati indicati nel decreto.
Osserva inoltre il ricorrente che la decisione del riesame è intervenuta quando i telefoni erano già stati restituiti, sicché non vi è stata alcuna violazione degli interes delle parti e anche se la giurisprudenza ha chiarito che persiste un interesse ad impugnare il decreto di sequestro, anche dopo la restituzione del supporto informatico; detto interesse, che deve essere concreto e attuale, non è stato in alcun modo allegato e dimostrato dalla parte istante, mentre il Tribunale ha presunto la sussistenza di un interesse delle parti alla disponibilità esclusiva del patrimonio informativo, senza effettuare alcuna verifica sulle modalità con cui si sarebbe proceduto all’acquisizione dei dati.
Con memoria trasmessa il 9/9/2025, l’AVV_NOTAIO, nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero. o comunque il rigetto dell’impugnazione proposta, ribadendo le argomentazioni esposte nel provvedimento impugnato e rilevando che il cellulare è già stato restituito ma non la copia forense dello stesso, in quanto è stato comunicato dalla Procura che le copie erano state trascritte su un unico file con le altre copie forensi, per le quali non vi è stata impugnazione dinanzi al Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
1.1. Deve, in via preliminare, rilevarsi come fosse concreto e attuale l’interesse della ricorrente a chiedere l’annullamento del provvedimento di sequestro, pur a fronte della allegata restituzione dei dispositivi telematici della COGNOME operata dal pubblico ministero, in quanto la disponibilità da parte della pubblica accusa delle copie-cloni dei dispositivi elettronici sequestrati ha comportato la perdita da parte della interessata dell’esclusiva conoscenza del patrimonio conoscitivo negli stessi contenuto.
1.2. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione, previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (Sez. U, n. 40963 de 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270497 – 01; conf., Sez. 2, n. 37409 del 10/09/2024, Veglione, Rv. 286989 – 01).
La difesa della COGNOME non aveva in effetti allegato che i dispositivi sottoposti a sequestro contenessero dati riservati e sensibili relativi alla propria persona e all propria famiglia, indubbiamente estranei alle legittime finalità investigative, ma la giurisprudenza di legittimità più recente ha rilevato che, in caso di sequestro probatorio di un telefono cellulare contenente dati informatici e pur già restituito all’avente diri previa estrazione di “copia forense”, sussiste di per sé l’interesse di questi a proporre riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, senza necessità della dimostrazione relativa alla disponibilità esclusiva di quanto ivi contenuto, essendo lo smartphone un dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate (Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, Losardo, Rv. 283302 – 01).
1.3. E’ stato infatti precisato che, il pregiudizio determinato dal vincolo cautelare su diritti fondamentali certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza e a segreto o, comunque, alla «disponibilità esclusiva del “patrimonio informativo”», tutelati
anche dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 8 del Convenzione europea dei diritti dell’uomo, fonda l’interesse a ricorrere.
Nel merito, questa Corte ha osservato che in tema di mezzi di ricerca della prova, è illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale pubblico ministero acquisisca la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell’accertamento dei reati ipotizzati, si re imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel risp principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza dell corrispondenza (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, Bozzano, Rv. 287421 – 01; in motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità del sequestro s estende, ex art. 185 cod. proc. pen., all’acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo).
1.4. E’ stato inoltre precisato che, in tema di sequestro probatorio di documenti informatici e telematici contenenti dati sensibili, l’obbligo motivazionale de provvedimento ablatorio può dirsi adempiuto qualora, tenuto conto del momento processuale in cui è stato adottato, nonché delle peculiari esigenze di accertamento del reato, il pubblico ministero abbia indicato in maniera specifica, ancorché concisa, le ragioni determinanti la necessità di una limitazione temporanea alla disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio (Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 – 02).
1.5. Inoltre, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazion dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cu verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, COGNOME, Rv. 288139 – 01; in motivazione, la Corte ha precisato che la specificità delle imputazioni provvisorie e l’ampio lasso di tempo dai fatti contestati impongono una delimitazione maggiormente selettiva dei dati da acquisire).
Nel caso in esame, il decreto di perquisizione e sequestro indica che i telefoni cellulari dei soggetti indicati (e non indagati), tra cui la COGNOME, devono essere analizzat in quanto occorre verificare e acquisire eventuali comunicazioni intercorse tra loro e la persona offesa.
Il Pubblico Ministero, in effetti, non ha indicato il rapporto di pertinenzialità t telefoni e il reato ipotizzato, né le specifiche informazioni oggetto di ricerca, né le chi di ricerca e la perimetrazione temporale dei dati da acquisire.
Il ricorrente afferma che eventuali censure attinenti al mero profilo dell’esecuzione del sequestro probatorio non possono essere rilevate innanzi al tribunale del riesame, ma, in tal modo, elude la valenza «esplorativa» del sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero.
Il pubblico ministero, infatti, ha omesso di: precisare le ragioni per le quali necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo; indicare i criteri che devono presiedere alla selezione dei dati informatici, mediante l’enucleazione di “parole chiave” e delle ragioni della perimetrazione temporale, eventualmente più ampia di quella indicata nell’imputazione provvisoria; indicare, infine, la tempistica necessaria all’estrapolazione dei dati ritenuti rilevanti.
In forza di queste considerazioni, il Tribunale ha correttamente disposto l’annullamento del decreto di sequestro e il ricorso non può trovare accoglimento.
La qualità pubblica di parte ricorrente la esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali connesse alla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Roma 25 settembre 2025