Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40533 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40533 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO c/o Tribunale di Siracusa
Parti contro:
INSEGNA COGNOME NOME, nato a NOTO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2024 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSA
letto il ricorso, vista la memoria difensiva degli indagati; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Siracusa ricorre per cassaz per l’annullamento dell’ordinanza con cui il Gip, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dagli indagati COGNOME NOME e COGNOME NOME, ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione di b sequestrati emesso dal P.M. il 15/02/2024, “limitatamente agli smartphone, ai telefoni cellulari e alle relative schede sim”.
Il ricorso è affidato a due motivi, con cui il ricorrente denuncia:
2.1. Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 253 cod. proc. pen.
Si evidenzia, contrariamente a quanto ritenuto dal Gip, che il decreto di perquisizione e sequestro delineava in modo sufficientemente preciso le cose pertinenti al reato che la p.g. era delegata ad acquisire, tra le quali andavano compresi gli smartphone “quali dispositivi di archiviazione di dati informatici ed oggetti nei cui confronti era estensibile la perquisizione”.
2.2. Contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Gip aveva dapprima ritenuta legittima l’acquisizione di documentazione digitale, perché congrua rispetto alla finalità investigativa, per poi escludere quella contenuta negli smartphone.
Il Pubblico ministero, con requisitoria del 2 ottobre 2024, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria del 17 ottobre 202, la difesa degli indagati ha replicato alle conclusioni del pubblico ministero, insistendo per il rigetto del ricorso,
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va precisato che sono scrutinabili entrambi i motivi di ricorso dedotti al pubblico ministero ricorrente, in quanto, in ossequio all’orientamento di COGNOME legittimità espresso a COGNOME Sezioni unite, COGNOME è ammissibile il ricorso per cassazione, per tutti i motivi indicati dall’art. 606, comma 1, cod. proc pen., avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., provvede sull’opposizione degli interessati al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle “cose” in sequestro (Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, deo. 2009, Manesi, Rv. 242290 – 01).
Tanto premesso, osserva il Collegio che la questione attiene alla corretta interpretazione del decreto di sequestro probatorio disposto sui beni nella disponibilità degli indagati, in particolare degli smartphone, essendo controverso se
sia da ritenersi eseguito su cose già specificamente individuate nel decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. (come ritiene il ricorrente), ovvero se si tratti un vincolo reale che, fuoriuscendo dal perimetro delle res sequestrabili per come indicate nel decreto, debba ritenersi apposto di iniziativa dalla p.g., dunque necessitante di convalida successiva da parte dello stesso P.M. ai sensi dell’art. 335, comma 2, cod. proc. pen. (per come ritenuto dal Gip).
Ebbene, se si ha riguardo al provvedimento di perquisizione e sequestro, è espressamente specificato che la perquisizione è finalizzata all’acquisizione di “dispositivi portatili di archiviazione di dati informatici” (sub 2 pag. 3), tra cui vanno compresi, per intrinseche caratteristiche, gli smartphone. Inoltre, prosegue il decreto, che la perquisizione ha ad oggetto anche “gli smartphone presenti nei luoghi sopra indicati” (sub 3 pag. 3), con conseguente “sequestro di quanto rinvenuto (corpo del reato, cose pertinenti al reato) e, in particolare, della documentazione analogica e dei computer fissi, dei computer portatili (laptop) e dei supporti di archiviazione dei dati (chiavi USB, Hard disk, ec.), nonché degli ivi presenti, qualora non sia possibile eseguire sul posto le operazioni di perquisizione”.
Una lettura necessariamente unitaria del decreto del P.M., in aderenza alle finalità investigative ivi specificate e al genus degli oggetti sequestrabili indicato, esclude la percorribilità di un’interpretazione che faccia leva sulla lettura selettiv operata dal Gip, dovendosi ritenere la parte del decreto di sequestro nella quale vengono indicati i diversi dispositivi informatici sequestrabili (“e in particolare”) una specificazione del concetto più generale di cose pertinenti al reato. Con la conseguenza che, essendo ben individuate le cose da sequestrare, in coerenza con le esigenze probatorie attinenti alle pratiche di bonus edilizio oggetto dell’attività investigativa che ipotizza condotte truffaldine,-, deve escludersi che il sequestro operato dalla p.g. necessitasse di convalida.
4.4. Va, pertanto, annullato senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla restituzione degli smartphone, dei telefoni cellulari e delle relative schede sim, con restituzione degli atti al Gip del Tribunale di Siracusa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione degli smartphone, dei telefoni cellulari e delle relative schede sim.
Così deciso, il 24 ottobre 2024.