Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 609 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 609 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/01/2022 del TRIB. LIBERTA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale del Riesame di Perugia ha rigettato la richiesta di riesame proposta da COGNOME NOME avverso il decreto del PM presso il Tribunale di Perugia con il quale era disposta la perquisizione presso la ditta del ricorrente, sita in Gubbio e l’eventuale sequestro di documentazione contabile attestante i rapporti commerciali con la società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, esteso alla sostanza stupefacente rinvenuta, qualora ritenuta dalla PG oggetto di illecita detenzione, salvo campionatura della stessa.
Il Tribunale del riesame evidenziava come la ditta del RAGIONE_SOCIALE‘ era risultata fornitrice di canapa indiana alla RAGIONE_SOCIALE nella cui sede, destinata a laboratorio, si era verificato un evento disastroso a seguito del quale era emersa la produzione e la commercializzazione di derivati della canapa indiana con principio attivo superiore a quello indicato, come ammissibile, dalla L. 242/2016, nonché l’attivazione di procedure volte a contenere la percentuale del principio attivo della canapa prodotta o commercializzata. Tali elementi giustificavano lo svolgimento di indagini nei confronti dei fornitori dovendo presumersi che, in presenza di tale procedura di abbattimento del principio attivo, le coltivazioni in essere potessero non essere rispettose dei limiti (0,6) consentiti nella coltivazione rivolta alla produzione di derivati della canapa per le finalità previste dalla suddetta normativa.
Il Tribunale del riesame richiamava sul punto la pronuncia a S.U. 30/05/2019 n.30475 che aveva ritenuto riconducibile al reato di cui all’art.73 Dpr 309/90 la cessione dei derivati della coltivazione di cannabis sativa quali foglie, inflorescenze, olio e resine anche a fronte di THC inferiore ai valori indicati dall’art.4 commi 5 e 7 L.2.12.2016 n. 242, salvo che tali derivati siano in concreto privi di ogni efficacia drogante e psicotropa.
Sulla base di tali considerazioni riconosceva nella specie la necessità di procedere al sequestro di derivati della canapa (quali biomassa e inflorescenze) in quanto esclusi dalla previsione normativa che ne consentiva la mera commercializzazione nei limiti indicati, e la esigenza di assicurare con vincolo cautelare le inflorescenze di cannabis detenute dalla predetta ditta onde verificarne il rispetto dei limiti di principio attivo indicati dalla suddetta normativa.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa del COGNOME‘ articolando 3 motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione agli art.253 e 255 cod.proc.pen. laddove, a fronte di provvedimento di PM che rimetteva alla PG la facoltà di procedere a sequestro di sostanza stupefacente eventualmente rinvenuta, salva la facoltà di campionatura, avrebbe dovuto procedere alla convalida di quella attività esecutiva che era stata compiuta in eccesso rispetto a tale espressa delega, avendo la PG proceduto a sequestro del raccolto, pure a fronte della produzione di documentazione attestante la legittimità della coltivazione ed il rispetto dei dettami della legge speciale.
Sul punto deduce altresì assoluta carenza di motivazione per il fatto che il Tribunale del riesame, sollecitato a rispondere ad analoga censura, aveva del tutto omesso di pronunciarsi.
Con un terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge processuale e vizio motivazionale in ordine alle finalità preventive perseguite mediante sequestro con finalità probatorie, atteso il rilevante distacco temporale tra l’accertamento dei fatti a carico delle aziende RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e l’operato sequestro, che finiva per assolvere una funzione diversa da quella riconosciuta; assume peraltro l’assoluta carenza motivazionale a giustificazione dell’operato sequestro probatorio, in assenza di una relazione di pertinenzialià tra res oggetto di sequestro (canapa indica) ed il reato presupposto, e non ricorrendo ipotesi di sequestro preventivo. Assume che il Tribunale del Riesame era venuto meno all’onere motivazionale minimo per tale misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato e ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure.
Invero in sede di riesame la difesa di COGNOME NOME lamentava che, a fronte di sequestro operato su iniziativa della polizia giudiziaria a seguito di delega dall’ufficio del PM, il quale aveva rimesso alla discrezionalità della Guardia di Finanza, incaricata di procedere al sequestro di documentazione contabile e alla campionatura degli estratti della canapa indiana conservata presso l’azienda del ricorrente,
di provvedere anche al sequestro probatorio della sostanza stupefacente “se ritenuta dalla P.G. oggetto di illecita detenzione”, il pubblico ministero procedente aveva omesso di disporre la convalida ai sensi dell’art.355 comma 2 cod.proc.pen. sul sequestro degli estratti vegetali operato dalla PG.
A fronte di tale censura, ne è conseguita una omissione di pronuncia laddove il Tribunale del riesame, pure avendo enunciato il contenuto della doglianza nella premessa dell’ordinanza di rigetto, non ha svolto alcuna argomentazione sul punto che pure avrebbe comportato un adeguato onere motivazionale stante la pregnanza e il carattere assorbente del rilievo (sez.2, n.5494 del 28/01/2016, Bisogno e altro, Rv.266306 in ipotesi di indeterminatezza della res da sottoporre a sequestro da parte della PG delegata).
La totale mancanza di motivazione sul punto, che si traduce in violazione di legge per assenza di un requisito essenziale del provvedimento impugnato, giustifica l’annullamento dell’ordinanza oggetto di ricorso e il rinvio, per nuovo esame, al Tribunale del riesame di Perugia.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale della Libertà di Perugia.
Così deciso in Roma il 11 Ottobre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente